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Il Codice di Camaldoli 21-30

21. Natura e fine della società familiare. La famiglia, sorgente di vita, cellula della struttura sociale, prima scuola e primo tempio, è una istituzione naturale, di origine divina, ordinata alla procreazione e alla educazione della prole e costituisce il primo sussidio dato agli uomini per il perfezionamento della propria personalità.
Pertanto la famiglia è necessaria per il raggiungimento dei fini naturali, individuali e sociali, degli uomini e costituisce la base di ogni sano ordinamento sociale.
 
22. La famiglia e le altre società. La famiglia è una istituzione naturale anteriore ad ogni altra, ma non è estranea alla società: il suo fine non può dunque essere subordinato quale mezzo ai fini di altre società, ma esso deve armonizzare con i fini delle due società perfette alle quali per titoli diversi appartengono pure tutti gli uomini: la Chiesa e lo stato.
Il migliore ordinamento sociale deriverà pertanto dalla collaborazione fra Chiesa e stato nei riguardi della famiglia.
La Chiesa ha il diritto e il dovere di sviluppare nella famiglia cristiana la vita soprannaturale secondo i precetti di Gesù e con i mezzi dettati dal suo Magistero santificandola con la grazia sacramentale: l´opera della Chiesa per la formazione e lo sviluppo della famiglia cristiana rappresenta una collaborazione che deve ritenersi utilissima alla società stessa.
Lo stato deve riconoscere la famiglia come è stata costituita da Dio; proteggerla contro tutti i suoi nemici, rimovendo dall´ambiente pubblico ogni elemento di perversione e creando una atmosfera morale sana e conveniente; aiutarla al compimento della sua missione; spingerla all´adempimento dei suoi doveri e in caso di necessità supplire alle sue deficienze e completare la sua opera nell´ordine civico.
 
23. Il matrimonio. La famiglia ha come base e sorgente il matrimonio nel senso di unione giuridica e spirituale di persona a persona: unione una ed indissolubile, avente come fini oggettivi in primo luogo la procreazione e l´educazione della prole, e subordinatamente il mutuo aiuto ed il rimedio alla concupiscenza.
Quindi:
a) nell´unione matrimoniale si raggiunge la complementarità fisiologica, psicologica e spirituale dei due sessi, secondo la legge morale e razionale che presiede ai loro rapporti. Secondo questa legge soltanto nel matrimonio c´è il diritto all´esercizio della facoltà generativa e alla procreazione;
b) il vincolo indissolubile nasce solo da un volontario consenso dei contraenti che trova i suoi limiti e i modi della sua espressione tanto nel diritto naturale che in ogni diritto positivo legittimamente definito: ne l´individuo con la sua volontà, ne la legge positiva possono modificare la natura della istituzione dando vita ad una unione diversa per il suo contenuto o per le sue proprietà essenziali da quella da Dio stabilita;
c) il divorzio, come scioglimento del matrimonio per umana volontà od autorità è inammissibile in qualsiasi ordinamento giuridico come contrario alla legge naturale e divina e ai fini stessi del matrimonio;
d) fra matrimonio, procreazione ed educazione esiste un nesso naturale costituito da Dio, che impone ai coniugi la missione, la responsabilità e quindi il diritto inalienabile e inviolabile all´educazione della prole.
Dato il carattere di sacramento del matrimonio fra cristiani esso è soggetto all´esclusivo regime della Chiesa salva la competenza dello stato per gli effetti meramente civili di esso.
 
24. L´amore nella famiglia. Poiché la famiglia è naturalmente ordinata non al bene particolare dell´individuo, ma a quello dei coniugi e della prole, nonché al bene comune della società, essa non può rottamente fondarsi sulla associazione di due egoismi, cospiranti a ricercare il proprio tornaconto, ma si fonda sull´amore.
L´amore coniugale, che comporta il generoso e definitivo coraggio della rinunzia alla indipendenza personale e la reciproca fede nella mutua donazione corporale e spirituale, e che trova il suo completamento e il suo perfezionamento nella dedizione dei genitori verso i figli, e il suo naturale prolungamento nella riconoscente affezione dei figli verso i genitori, costituisce il migliore e più efficace avviamento per la vittoria contro ogni egoismo individuale, di gruppo, di nazione o di razza e per l´educazione al senso sociale della fraternità e della solidarietà fra gli uomini, primo elemento della carità civile, insostituibile fondamento del consorzio umano.
La famiglia cristiana, fecondata e vivificata dalla grazia, liberata da ogni egoismo, elevata sul piano dei valori spirituali, costituisce nella sua rinnovata vitalità, accessibile a tutti i battezzati, il più valido presidio della personalità individuale – dei genitori e dei figli – e la via più naturale ed efficace per il necessario profondo rinnovamento delle coscienze e del costume morale, e quindi per la conquista della pace fra i popoli.
 
25. Deviazioni della famiglia. La negazione o la dimenticanza dei principi fondamentali sopra enunciati hanno portato necessariamente all´attuale grave decadimento della famiglia, nella cui degenerazione è la prima origine della diffusa corruzione e dell´abbassamento del costume morale privato e pubblico.
Indipendentemente da tale degenerazione che riflette la violazione delle leggi divine e naturali in ordine all´istituto familiare, altre pericolose e gravi deviazioni dello spirito familiare possono verificarsi, e di fatto si verificano nella attuale compagine familiare, quando l´egoismo, il desiderio di privilegio, la eccessiva preoccupazione del benessere fisico, la sopravvalutazione della sicurezza economica, il timore delle responsabilità, trovino rifugio e pretesto in una falsa concezione della famiglia. Viene così sconvolto il retto criterio delle virtù familiari della prudenza, della previdenza, della giustizia, dello stesso amore coniugale e filiale e si manifesta un malinteso ed esclusivistico senso di tutela dei diritti della famiglia e della posizione economica e sociale dei suoi mèmbri.
In senso stretto la famiglia è formata dai genitori e dai figli fino a che questi, raggiunta la pienezza del loro sviluppo fisico e spirituale, siano in grado di formarsi a loro volta una nuova famiglia e abbiano assolto pienamente ogni debito di amore filiale; ogni ulteriore ampliamento della struttura e della coscienza familiare non è, rispetto alla natura ne essenziale, ne necessario, ma è il portato della vita storica della famiglia in un determinato ambiente sociale. Fondare su tale ampliamento la difesa e l´apologia della famiglia può essere fonte di deviazioni e degenerazioni dello spirito familiare in contrasto col bene comune e dannose alla necessaria autonomia, libertà e responsabilità individuali ed alla formazione di uomini moralmente e socialmente preparati.
 
26. Diritto alla famiglia e prescrizioni eugenetiche. Il diritto naturale di ciascun uomo fisicamente e psichicamente idoneo a formarsi una famiglia atta a conseguire i suoi altissimi fini individuali e sociali deve essere rispettato e tutelato in una società bene ordinata, con la eliminazione degli ostacoli di natura legale, sociale ed economica alla formazione di nuove famiglie.
Qualsiasi norma di diritto positivo che impedisca il matrimonio per considerazioni di razza, di nazionalità, di professione o altro, e a maggior ragione sotto pretesto eugenetico, è contraria al naturale diritto al matrimonio di ogni creatura umana.
Impedimenti giuridici al matrimonio possono fondarsi solo su circostanze quali l´età, l´impotenza, la stretta parentela, la professione religiosa, che sono alla base stessa del vincolo matrimoniale e come tali rigorosamente definite dal diritto divino ed umano.
Ogni forma di matrimonio così detto di “prova” e di “esperimento” o a tempo è illecita e contraria alla natura dell´istituto matrimoniale.
In ogni caso intrinsecamente illecita è ogni forma di sterilizzazione, volontaria o coatta, ed ogni altra positiva e volontaria diminuzione della capacità generativa non giustificata da necessità terapeutica imposta da gravi malattie del paziente.
 
27. Provvidenze a favore del matrimonio. Poiché nella odierna società le condizioni economiche inducono spesso a protrarre il matrimonio assai oltre l´età fisiologicamente e psicologicamente più adatta, risponde al bene comune l´adozione di provvidenze che, senza divenire un artificioso incentivo al matrimonio e senza favorire l´irresponsabilità economica degli sposi, permettano la costituzione di famiglie giovani e bene ordinate.
 
28. Controllo sulle nascite e leggi sull´aborto. La legge morale secondo la quale è illecito e contro natura qualsiasi uso del matrimonio che artificialmente privi l´atto della sua naturale destinazione alla procreazione, non può patire negli ordinamenti sociali alcuna eccezione, qualunque sia la pretesa giustificazione di bene privato o pubblico. Del pari qualsiasi diretto attentato alla vita e alla integrità del nascituro, sotto qualsiasi forma, anche nel caso delle così dette “indicazioni terapeutiche ” è intrinsecamente illecito: è dovere dell´autorità pubblica statuire adeguate sanzioni per gli inadempienti.
La procreazione come atto umano è regolata dalla legge morale, che non si oppone, anzi spinge i genitori a regolare, mediante una virile e cristiana continenza, la nascita dei figliuoli, adattandola alle necessità della sistemazione ed educazione della prole.
Ogni forma di propaganda e di diffusione pubblica concernente la limitazione antinaturale delle nascite deve essere comunque impedita dalle autorità.
 
29. L´autorità nella società familiare. L´ordinamento gerarchico nella società familiare è fondato sull´amore e sulla condizione naturale delle persone vincolate nella comunità della vita coniugale. Il padre è il capo naturale della famiglia, la madre è associata a questa autorità, la esercita solidalmente col padre e può esercitarla da sola in mancanza del padre.
Il grado e il modo della soggezione della moglie al marito possono variare secondo la varietà delle persone, dei luoghi e dei tempi. Tuttavia la natura stessa del vincolo coniugale e la assoluta identità di natura e di destino dell´uomo e della donna impediscono di assegnare alla donna una posizione essenzialmente inferiore a quella dell´uomo o tale che la privi di quelle libertà che le competono in ragione della sua personalità e della sua maturità ” Se l´uomo infatti è il capo, la donna è il cuore; e come l´uno tiene il primato del governo, così l´altra può e deve attribuirsi come suo proprio il primato dell´amore” (Pio XI Casti connubii, ed. cit., pag. 306).
Parimenti l´autorità paterna non può concepirsi come un potere di coazione e di dominio, ma come un rapporto gerarchico che trova i suoi limiti nei diritti dei soggetti su cui si esercita e la sua ispirazione nel costante amore e nel rispetto più geloso per la personalità dei soggetti stessi.
 
30. Diritti dei figli illegittimi. La distinzione tra figli legittimi ed illegittimi è una distinzione giuridica, che trova però il suo fondamento naturale nell´istituto del matrimonio, per cui la pienezza dei diritti familiari appartiene ai figli legittimi; gli illegittimi hanno certamente il diritto al nutrimento ed alla educazione conveniente a carico dei genitori.
Altri diritti, come il nome, il riconoscimento, la successione ereditaria ecc. possono essere oggetto di determinazione da parte della legge, salvo il diritto dei legittimi e della società coniugale.
Nulla vieta la ricerca della paternità e della maternità da parte dei figli naturali, purché dall´esercizio di tale diritto non derivino danni individuali e sociali non proporzionati ai fini che la ricerca stessa si propone.
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