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Il Codice di Camaldoli 55-70

(Il Capitolo sul Lavoro è stato redatto dal Ezio Vanoni unitamente a Pasquale Saraceno e Sergio Paronetto)
55. Diritto al lavoro; sua dignità. Risponde a un principio di giustizia naturale che ogni uomo possa attingere ai beni materiali disponibili sulla terra quanto necessario per un pieno sviluppo delle sue energie individuali e di quelle dei familiari ai quali egli deve provvedere. Una società bene ordinata deve dare perciò a ciascun uomo la possibilità di esplicare nel lavoro la sua energia e di conseguire un reddito sufficiente alle necessità proprie e della propria famiglia.
Il lavoro, come mezzo voluto da Dio per il perfezionamento della persona umana e per il dominio dell´uomo sul mondo ha una sua dignità che non può essere sminuita ne dalla fatica che esso comporta ne dalle particolari modalità con le quali esso deve essere svolto.
Dal posto assegnato al lavoro nell´umana società, deriva all´uomo il dovere del lavoro, e ciò in via indipendente dal fatto che egli possa trarre da altre fonti i mezzi che gli occorrono.
Le nobili prerogative del lavoro, la sua funzione al tempo stesso individuale e sociale, il fatto che il rapporto di lavoro riguarda direttamente la persona umana, possono richiedere interventi della comunità diretti a:
1) regolare l´esercizio dei diritti e in particolare del diritto di proprietà in modo da indurre anche quei mèmbri della comunità che si limitano a trarre dalla loro proprietà i mezzi di sussistenza loro occorrenti ad assumere il peso e la responsabilità di un lavoro, ferma restando la libertà di adempiere al dovere del lavoro attraverso una libera scelta dello stato professionale;
2) creare condizioni perché ogni individuo professionalmente capace abbia possibilità di conveniente occupazione nei casi m cui tali condizioni vengano durevolmente a mancare indipendentemente dalla volontà dei lavoratori disoccupati;
3) consentire al lavoratore di partecipare effettivamente ed attivamente attraverso appropriati istituti, alla formulazione delle condizioni di lavoro ed alla determinazione dei criteri di retribuzione,
Detti interventi sono giustificati da esigenze che attengono alla funzione individuale e sociale assolta dal lavoro e non soltanto da rilevanti, seppure opinabili, motivi di convenienza economica.
 
56. Il lavoratore nella organizzazione produttiva: agricoltura e industria. Il lavoro è in sé in ogni caso mezzo di elevazione e di perfezionamento della persona; tuttavia questa provvidenziale possibilità varia notevolmente da lavoro a lavoro a seconda delle diverse modalità tecniche con le quali il lavoro stesso deve essere svolto.
Tra le forme di attività economica nelle quali si armonizzano più naturalmente e più comunemente le esigenze tecniche ed economiche della produzione con le esigenze di sviluppo della persona del lavoratore, vanno ricordate quelle agricole, specie là dove il lavoratore è titolare di una impresa agraria familiare, dalla quale, con il concorso delle forze di lavoro disponibili nell´ambito della famiglia, egli può trarre un reddito adeguato ai suoi bisogni. Lo stesso può dirsi per le attività artigianali svolte nell´ambito della famiglia e della bottega. Si realizzano così quelle forme ideali di lavoro che trasformano l´attività economica, da mera ed impersonale applicazione di uno sforzo inteso a realizzare un particolare atto produttivo, in un´attività dove l´atto economico è perennemente vivificato e permeato dal senso di una piena responsabilità personale.
Nella attività agricola così intesa, nella quale il lavoro manuale è accompagnato da una molteplicità di decisioni prese in piena indipendenza e da una intensa attività intellettuale e può anche integrarsi più facilmente con la meditazione e con lo studio, tutte le facoltà dell´uomo possono più spontaneamente applicarsi e svilupparsi. Ap- pare quindi possibile realizzare in essa nel modo più esteso forme moralmente elevate di vita economica.
La naturale aspirazione dell´uomo ad ottenere con minor sforzo e in maggior copia i prodotti atti a soddisfare le molteplici esigenze della sua vita ha peraltro dato luogo in ogni tempo a forme di organizzazione della produzione nella quale gruppi anche molto numerosi di lavoratori sono associati in una attività svolta secondo una sola di-rettiva.
L´accentramento della produzione di una collettività di lavoratori in una sola unità produttiva è fatto che se non può assumere, per ragioni naturali, rilevanti proporzioni nell´attività agricola, domina invece la produzione industriale, nella quale detto accentramento permette di moltiplicare il rendimento del lavoro umano.
Sorgono così strutture organizzative nelle quali, specialmente quando esse comportano l´impiego di macchine costose e complesse, i compiti del lavoratore devono essere analiticamente predeterminati e rigorosamente controllati: in tale situazione l´uomo può esplicare solo una parte, talvolta molto piccola, delle molteplici facoltà di cui Dio lo ha dotato. Ed il lavoro nella sua monotonia non è più efficace strumento di affinamento della personalità del lavoratore e in particolare del suo senso di iniziativa e di responsabilità.
Inconvenienti non lievi derivano anche dall´accentramento nell´ambito di una sola organizzazione di grandi masse di lavoratori e dal collettivizzarsi della loro vita in una anonima uniformità.
Tali gravi inconvenienti possono essere eliminati – come è testimoniato dalla evoluzione in corso nelle condizioni di molte classi lavoratrici dei paesi più progrediti – attraverso la riduzione delle ore di lavoro, l´integrazione del riposo festivo con periodi più lunghi di vacanze retribuite e mediante una appropriata organizzazione sociale che dia modo al lavoratore di dedicare il tempo non impegnato nel lavoro in attività atte ad elevare sempre più la sua personalità.
In questa opera, che dovrà permettere anche al lavoratore inserito in una rigida organizzazione produttiva di sviluppare la sua vita personale e che dovrà quindi, in contrasto con le manifestazioni più moderne della organizzazione produttiva, rifuggire dalla uniformità e dal livellamento collettivistico, si manifesterà il senso di solidarietà cristiana di tutti; essa costituisce uno dei principali campi d´azione delle comunità intermedie (in particolare delle associazioni professionali) e deve richiamare l´interesse a ottenere il contributo delle aziende. E lo stato, quale supremo tutore del bene comune, deve promuovere e integrare questa complessa azione diretta a difendere e a potenziare la personalità del lavoratore, conciliandone le esigenze con quelle, pure conformi al bene comune, di trarre dalle risorse terrestri, con i metodi più efficienti la maggior copia possibile di beni materiali.
 
57. Elementi del giusto salario. La natura dei bisogni umani non consente di indicare in via assoluta la quantità di sussistenze indispensabile all´uomo, e quindi la retribuzione minima del lavoratore; non vi è dubbio, d´altro canto, che in una data situazione storica, le condizioni economiche generali indicano il livello di retribuzione al di sotto del quale la giustizia sociale non permette di scendere.
Quando vicende economiche o particolari andamenti aziendali non permettono di mantenere tale livello nei riguardi di gruppi di lavoratori, è doveroso un intervento dell´autorità inteso a modificare la ripartizione del reddito complessivo tra i mèmbri della comunità, così da riportare le retribuzioni insufficienti a un livello non inferiore a quello giudicato equo.
Risponde a giustizia che la differenziazione delle retribuzioni al disopra del livello minimo avvenga in rapporto al rendimento del lavoratore. Questo principio è il meglio atto a sviluppare le qualità individuali del lavoratore e concorre potentemente a fare del lavoro un effettivo mezzo di elevazione dell´uomo.
Le condizioni in cui presentemente si svolge l´attività produttiva spesso non permettono ai singoli lavoratori di differenziarsi individualmente nell´esplicazione del proprio lavoro e dare così l´intera misura delle loro possibilità; in molti casi poi è difficile procedere a una concreta valutazione delle differenze di rendimento.
Nel primo caso il passaggio a compiti meglio retribuiti dovrà essere agevolato ai lavoratori più meritevoli; nel secondo caso si dovranno adottare indici sostitutivi del rendimento quali sono l´età e l´anzianità nel lavoro.
Ogni cura deve comunque essere data perché si addivenga a obbiettive valutazioni individuali delle prestazioni di ciascun lavoratore, onde alimentare in ogni momento il suo naturale senso di responsabilità individuale e permettere tra l´altro di commisurare la sua retribuzione alla quantità e alla qualità del lavoro fornito.
Infine, in quanto i lavoratori di una azienda formano una comunità ordinata ad un obbiettivo comune, i lavoratori che volontariamente hanno accettato di farne parte hanno il dovere di adoperarsi per il buon andamento aziendale, anche al di fuori dello specifico compito ad essi assegnato; corrispondentemente occorre tendere a render partecipe la comunità dei lavoratori, con opportune forme tecniche, dei sopraredditi conseguiti dalla azienda.
 
58. Risparmio individuale e provvidenze della comunità per la disoccupazione, invalidità e vecchiaia del lavoratore. Il senso di responsabilità personale che manifesta nell´uomo l´autonomia e la dignità della sua persona impone al lavoratore di tener conto, nel distribuire tra i vari consumi i propri redditi, della necessità di provvedere per sé e per la propria famiglia alle eventualità non favorevoli che po-tranno verificarsi nella sua vita, in particolare per far fronte alle diminuzioni di reddito e agli aumenti di spese derivanti dalla mancata o inadeguata occupazione o da minorazioni fisiche che a motivo di vecchiaia, malattia o infortuni diano luogo a inabilità al lavoro temporanea o permanente, parziale o totale.
Peraltro tali sfavorevoli situazioni nella vita del lavoratore comportano molto spesso degli oneri che eccedono le disponibilità finanziarie che può ragionevolmente accumulare un lavoratore anche congruamente retribuito, e che pure abbia fatto il possibile per coprirsi autonomamente dai rischi che incombono su di lui.
Le difficoltà che incontra il lavoratore a fronteggiare con le sole sue forze le avversità della vita sono rilevanti e spesso insormontabili nell´attuale stadio di organizzazione produttiva nel quale, per gran parte degli uomini, la prestazione di un lavoro è disgiunta dalla proprietà dei relativi beni strumentali. L´accumulazione dei frutti del lavoro non può risolversi in tal caso per il lavoratore in un potenziamento dei propri strumenti di lavoro e da luogo invece, sempre che il salario lo consenta, a risparmio di denaro, che il lavoratore non può che affidare alla perizia e all´onestà di terzi, sul cui conto egli non ha modo di farsi direttamente un esauriente giudizio.
In relazione a tali circostanze è doveroso l´intervento dell´autorità volto a:
1) tutelare il risparmio della comunità assicurando una corretta gestione degli istituti bancari, assicurativi e finanziari che hanno il compito di convogliare il risparmio monetario della collettività verso impieghi produttivi, assumendo con ciò la funzione che in una economia più semplice veniva svolta dallo stesso risparmiatore;
2) regolare il processo di ripartizione del reddito della comunità in vista di assicurare al lavoratore, anche con suo contributo, un complesso di prestazioni integrative della retribuzione che siano adeguate al grado di sviluppo civile ed economico della comunità e che consentano al lavoratore di superare in caso di disoccupazione involontaria, malattia, infortunio e durante la vecchiaia situazioni avverse per sé e per la propria famiglia cui non ci si può ragionevolmente attendere che egli possa provvedere con le sole sue forze. E ciò indipendentemente dall´opera della carità pubblica e privata alla quale imprevidenze e insufficienze di singoli, difficoltà e situazioni particolari e in genere gli infiniti casi che non possono rientrare in una considerazione d´insieme del problema, offriranno in ogni tempo e in ogni luogo occasioni per provvidamente esplicarsi.
Le pensioni, gli assegni, i sussidi di invalidità, disoccupazione involontaria e vecchiaia, dovrebbero tendere a che il lavoratore possa continuare a disporre del reddito di cui precedentemente fruiva in via normale. Il loro ammontare dovrebbe in ogni caso tanto più avvicinarsi a tale livello quanto più basso esso era e quindi minori le riserve che il lavoratore, con il risparmio, avrebbe ragionevolmente potuto costituire durante il periodo di piena occupazione. In quanto tale risparmio venga obbligatoriamente convogliato verso istituzioni di carattere assicurativo, queste, con l´applicazione del principio sopra detto, potranno garantire al lavoratore in ogni contingenza la continuità dei suoi redditi normali.
L´opera degli istituti assicurativi, i quali per ragioni tecniche e finanziarie raggiungono spesso cospicue dimensioni, sarà tanto più provvida ed efficiente quanto più saranno adottate strutture organizzative decentralizzate, atte a consentire ai lavoratori di partecipare alla gestione dei fondi raccolti nel loro interesse e con il loro contributo: con ciò verrà conseguito anche il risultato di affinare il senso di responsabilità individuale e di solidarietà sociale dei lavoratori e di esercitarli a una sempre più intensa partecipazione alla vita sociale.
 
59. Tutela della salute fisica del lavoratore. È dovere ed in genere è anche interesse della comunità tutelare e rafforzare la salute fisica dei suoi membri. È dovere in linea generale per il rapporto di solidarietà sociale che lega gli uomini tra di loro, in linea particolare perché la comunità beneficia spesso di prestazioni che i lavoratori sono costretti a dare in condizioni non favorevoli alla loro salute per quanto riguarda sia le modalità del lavoro prestato, sia le abitazioni disponibili nel luogo ove il lavoro viene effettuato.
È poi interesse della comunità, in quanto il costo sociale di una illuminata opera di tutela della salute pubblica può risultare inferiore al costo sociale del minore rendimento economico di una popolazione fisicamente minorata.
La comunità deve quindi tener conto che le vaste possibilità di cure offerte dal progresso della scienza medica non possono essere utilizzate dai singoli se non sopportando spese rilevanti, che spesso eccedono le disponibilità finanziarie del lavoratore anche se congruamente retribuito e che pur si faccia carico, come è suo dovere, di tener conto, nella erogazione dei propri redditi, delle eventualità non favorevoli della sua vita.
La comunità deve quindi adoperarsi affinchè tutti i propri mèmbri siano posti in condizioni di tutelare la propria salute e di ricevere, quando questa sia compromessa, la necessaria assistenza medica e chirurgica.
L´organizzazione che a tale fine sarà predisposta dovrà rifuggire da ingiustificate centralizzazioni; ed opportunamente essa potrà essere enucleata intorno alle minori comunità professionali, aziendali e locali alla cui vita il lavoratore è direttamente interessato.
Per la vita degli enti così creati, ai lavoratori non si dovrà chiedere soltanto un contributo economico, ma si dovrà consentire loro ed anche chiedere una attiva personale partecipazione: ciò oltre che ridurre le inefficienze degli organismi all´uopo creati, varrà ad esercitare in una attività concreta lo spirito di solidarietà e il senso di responsabilità di coloro che vi partecipano.
 
60. La donna e il lavoro svolto fuori dell´ambito familiare – Il salario e la famiglia. L´accentramento della produzione nella fabbrica, alla cui attività i lavoratori non possono partecipare che individualmente, ha avuto tra l´altro come conseguenza di diminuire l´importanza della famiglia considerata come unità produttiva.
Il fatto che il capo di famiglia debba ricercare le fonti di sostentamento all´infuori dell´ambito familiare, diminuisce per gli altri mèmbri della famiglia la possibilità di svolgere attività produttiva nell´ambiente della famiglia stessa e limita spesso alle sole cure domestiche l´attività che le donne possono svolgere.
Le famiglie dei lavoratori impiegati presso terzi utilizzano solo parzialmente le forze di lavoro di cui la comunità familiare dispone: il reddito del capo famiglia può risultare allora insufficiente ai bisogni familiari. Per di più, ove manchi per morte, malattia od altro motivo il reddito di lavoro del capo di famiglia, la donna non può in alcun modo supplire a tale mancanza sostituendosi, sia pure parzialmente, nell´attività svolta dal capo di casa.
Il dovere che compete ad ogni persona di procurarsi i mezzi necessari per la propria vita e per quella dei familiari si risolve quindi oggi in misura sempre più larga nella necessità per la donna di ricercare una occupazione all´infuori dell´ambito familiare. Questo fenomeno, in quanto toglie la donna dalla casa, nella quale essa deve svolgere la sua missione di madre e di educatrice, in quanto le attribuisce in certi casi dei compiti cui essa per la sua natura è fisicamente e spiritualmente inadatta ed in fine in quanto priva la personalità della donna, per buona parte della giornata, dell´impareggiabile presidio costituito dalla propria casa, trasferendola nei più svariati ambienti a lei estranei, suscita un problema tra i più gravi e delicati del tempo presente.
L´impiego della donna fuori della propria casa, ove non vengano osservate certe condizioni, può infatti compromettere lo sviluppo e la vita stessa della famiglia e con esso l´instaurazione di un sano ordinamento sociale, del quale l´integrità della famiglia è condizione prima.
L´obbiettivo di tutelare sopra ogni altra cosa la missione che la donna è chiamata a svolgere nella propria casa, si pone quindi come esigenza essenziale di difesa del bene comune: tale fondamentale presupposto esige che la donna madre di famiglia non sia costretta ad abbandonare il focolare domestico per ricercare in una occupa-zione presso terzi un´integrazione del reddito del capo famiglia.
E poiché, ove alla madre di famiglia fosse preclusa la possibilità di conseguire un reddito fuori di casa, non si potrebbe esigere dall´azienda che il salario del capo famiglia fosse commisurato sempre alle sue necessità familiari, la difesa del bene comune richiede che la collettività intervenga nel processo di distribuzione del reddito sociale con il fine di attribuire al capo famiglia una integrazione di re-tribuzione adeguata alle sue necessità familiari, tale da non costringere la madre ad abbandonare la sua casa e a trascurare la missione cui è chiamata.
La collettività deve inoltre assicurare una nuova fonte di reddito alla famiglia quando a questa venga a mancare quella fornita dal lavoro del suo capo, e altri mèmbri della famiglia stessa non siano in grado di sostituirsi al capo con il proprio lavoro.
Motivi così gravi di incompatibilità con una occupazione svolta fuori della propria casa non sussistono evidentemente per la donna che non sia madre di famiglia o che per l´età dei figli possa ritenere esaurita la parte più delicata della sua missione di educatrice.
Assume in questo caso importanza preminente la considerazione che anche la donna, non meno dell´uomo, trova nella vita operosa un mezzo di elevazione e un presidio all´autonomia della propria persona, mentre nell´ozio di una vita non intensamente impegnata neppure da cure domestiche sta il rischio di gravi cadute. La comunità, che nell´unità produttiva familiare ha chiesto anche alla donna il concorso del suo lavoro, non potrebbe senza danno, avendo mutato la organizzazione produttiva, rinunciare a chiedere in altre forme tale concorso. Infine non va dimenticato che molte attività caratteristiche dell´economia produttiva moderna e non assolvibili che lontano dal focolare domestico possono più opportunamente essere assunte dalla donna che dall´uomo.
L´impiego della donna isolata dalla famiglia alle dipendenze di terzi è fatto quindi abituale nella società moderna: esso deve però avvenire in condizioni che tutelino la personalità fisica e morale della donna in vista di conservare intatte le prerogative che la donna ha ricevuto da Dio per assolvere la missione familiare.
 
61. La casa, elemento di difesa e di sviluppo della personalità del lavoratore. La disponibilità da parte del lavoratore di una casa nella quale egli possa vedere degnamente allogata la propria famiglia e adempiere adeguatamente al suo compito di capo e di educatore della società familiare e alla quale si senta attratto oltre che dal legame familiare e dalla prospettiva di un sano riposo, anche dalla possibilità di sviluppare la propria naturale operosità in occupazioni alle quali egli sia particolarmente portato, costituisce il mezzo più efficace per tutelare e potenziare la personalità del lavoratore; che l´organizzazione produttiva moderna talvolta mortifica nei propri vincoli livellatori.
Il lavoratore staccato dalla famiglia per la parte migliore della giornata e aggregato a masse in genere numerose e fluttuanti di altri lavoratori spesso a lui estranei, può applicare nel lavoro una parte soltanto delle molteplici facoltà di cui Dio ha arricchito la persona umana; per questo egli deve poter trovare nella propria casa elementi sufficienti per ridare una armonia fisica e spirituale alla sua vita: fra tali elementi importanza rilevante assume per molti la disponibilità di un terreno nel quale la famiglia del lavoratore possa svolgere una certa attività agricola, stimolatrice sempre di elementi fisicamente e moralmente risanatori, fonte spesso di apprezzabili integrazioni del reddito principale del capo famiglia.
Ai vantaggi attinenti alla disponibilità da parte del lavoratore di una degna abitazione, altri se ne possono aggiungere dando modo al lavoratore di divenire proprietario di una casa adeguata ai bisogni della sua famiglia: la proprietà del luogo nel quale il lavoratore gode i frutti del suo lavoro consente all´uomo di ordinare più stabilmente gli elementi da cui dipendono l´affermazione della sua personalità e il benessere della sua famiglia e costituisce quindi uno stimolo ulteriore a sviluppare i propri valori individuali.
Alla soluzione del problema, particolarmente grave nell´attuale situazione storica, di dare al lavoratore la disponibilità di una degna abitazione devono essere rivolte le migliori energie sia delle aziende sia della collettività, che dovrà favorire e promuovere ogni iniziativa in tal senso e, se occorre, provvedere direttamente. E le soluzioni adottate dovranno tener conto della opportunità che delle case così apprestate i lavoratori possano divenire proprietari, evitando peraltro che ciò avvenga a condizioni che menomino la libertà del lavoratore di cessare il suo rapporto di lavoro con l´azienda e di ricercare in una nuova occupazione un campo che egli ritenga più adatto.
62. Il decentramento urbano, condizione per una sana vita familiare e sociale del lavoratore. L´accentramento di gran numero di attività produttive e di organismi pubblici e privati in un solo luogo non permette di dare soddisfacente soluzione al problema dell´abitazione del lavoratore oppure rende inefficaci le soluzioni adottate in quanto, ponendo la casa del lavoratore in luoghi lontani da quelli di lavoro, lo costringe ad impiegare in estenuanti trasferimenti quotidiani il maggior tempo lasciato a sua libera disposizione dalle riduzioni di orano consentite dalla organizzazione produttiva moderna. L´urbanesimo è fonte poi di altri gravi, dolorosi inconvenienti: tra l´altro esso, isolando il lavoratore dalle varie comunità locali e professionali alle quali egli dovrebbe interessarsi, ne mortifica il naturale senso di so-cialità e d´altro canto impedisce quel fervido sviluppo delle minori comunità intermedie che costituiscono il più valido presidio della libertà
Accentramento della produzione nella fabbrica e urbanesimo, se sono due fatti storicamente legati, il secondo come effetto in gran parte del primo, non sono due fenomeni necessariamente connessi.
L´urbanesimo comporta anzi dei costi sociali che in molti casi eccedono certamente il totale dei benefici che le singole aziende ritengono di conseguire, ognuna dal proprio punto di vista, accentrandosi in determinate località: in tali casi un decentramento o quanto meno un arresto del processo accentratore è senza dubbio anche economicamente conveniente. Tale convenienza, non potendo essere sentita dalle singole aziende, legittima sotto ogni riguardo e quindi impone interventi dell´autorità.
In altri casi la convenienza economica de! decentramento appare dubbia o addirittura inesistente, in quanto i costi sociali dell´accentramento urbanistico sono reputati inferiori ai benefici che le aziende conseguono accentrandosi in un solo luogo.
Anche in questo caso peraltro un intervento dell´autorità che, prescindendo dai risultati di un calcolo di stretta convenienza economica, sia inteso a limitare od anche a invertire la tendenza accentratrice può essere giustificato dalla esigenza del bene comune, minacciato, a prescindere dagli altri gravi inconvenienti sopra ricordati, in uno dei suoi elementi essenziali: l´integrità fisica e morale dei lavoratori e delle loro famiglie ostacolati nella naturale aspirazione di attuare una sana vita familiare.
 
63. L´uomo e la macchina. La naturale tendenza dell´uomo ad ottenere con minor sforzo e in maggior copia i prodotti occorrenti per soddisfare i suoi bisogni si è manifestata, in gran parte dei settori produttivi, attraverso continue invenzioni di nuovi tipi di beni strumentali e un progressivo aumento delle dimensioni e della complessità dei beni strumentali preesistenti.
Ricerca scientifica, progresso tecnologico, evoluzione nelle concezioni organizzative, indicano sicuramente che tali due tendenze sono tuttora in atto: e la seconda, l´aumento di dimensioni, potrebbe anzi potentemente svilupparsi quando cadendo o anche attenuandosi le barriere che impediscono a tutti i popoli di partecipare alla utilizzazione dei beni della natura, sorgesse la convenienza di costruire beni strumentali aventi dimensioni in cui tutte le risorse della scienza, delle tecnologie e della tecnica organizzativa possano essere pienamente applicate.
Il contributo dei beni strumentali all´ottenimento dei beni di consumo va quindi continuamente aumentando rispetto al contributo rappresentato dall´opera dell´uomo: d´altra parte tale opera viene richiesta con modalità nuove e continuamente mutevoli, mentre vengono a cadere taluni ordini di compiti che tradizionalmente erano svolti dall´uomo e che gradualmente sono assunti dalla macchina.
La diffusione della macchina ha effetti molteplici sulla natura del lavoro umano: da un lato l´uomo viene sollevato da compiti gravosi che erano nocivi alla sua personalità fisica e spirituale, mentre fra i compiti nuovi molti ve ne sono che indubitatamente affinano le facoltà più elevate del lavoratore in misura non minore delle più nobili attività artigianali.
D´altro lato le condizioni in cui si svolge talvolta l´industria moderna e la natura di taluni ordini di compiti che sono affidati al lavoratore hanno dato luogo e potranno ulteriormente dar luogo a situazioni di grave pericolo per l´integrità fisica e spirituale del lavoratore.
In tale situazione sterile astrattismo è deprecare genericamente le ricordate tendenze della tecnica industriale moderna ed ostacolarne le manifestazioni più vistose, quali sono il taylorismo, la razionalizzazione, l´organizzazione scientifica del lavoro, la normalizzazione ecc.
Di fronte all´aumento della popolazione terrestre, alla entità e alla natura dei bisogni fondamentali che restano tuttora insoddisfatti presso vasti ceti della popolazione, non sarebbe lecito condannare o contrastare una tendenza che consente di utilizzare più completamente i beni da Dio profusi sulla terra.
Nella situazione complessa, ricca di elementi contrastanti e soggetta tuttora a una profonda evoluzione, un obbiettivo assume importanza pregiudiziale su ogni altro: la tutela della persona umana.
In relazione a tale fondamentale presupposto i vantaggi portati nel campo del lavoro dalle nuove strutture produttive non possono far dimenticare ne considerarsi un compenso degli svantaggi che, nello stesso tempo, esse recano ad altri lavoratori.
Ove quindi le condizioni in cui si svolge l´attività produttiva siano specificatamente dannose per determinati lavoratori si deve far opera perché esse siano modificate in vista di eliminare tale danno, quali che ne siano gli effetti sulla produzione.
Inoltre, nella organizzazione del lavoro di fabbrica, nella determinazione delle sue modalità di esecuzione e della sua durata, e nello sfruttamento delle possibilità offerte dalle tecnologie, la ricerca dei massimi rendimenti deve conciliarsi con l´esigenza di creare un ambiente nel quale sia favorita una sana oltre che efficiente esplicazione dello sforzo produttivo, si tenda ad annullare il rischio di infortuni e in genere si tuteli prima di ogni altra cosa l´integrità fisica del lavoratore.
 
64. Orientamento professionale del lavoratore. La moltiplicazione dei tipi di beni strumentali e la loro crescente complessità fanno continuamente sorgere per il lavoratore nuovi tipi di compiti che comportano spesso prestazioni psichiche e fisiologiche diverse da quelle tradizionali: può così avvenire, ed è spesso avvenuto, che tali compiti si rivelino nocivi alla salute del lavoratore oppure richiedano, per poter essere svolti senza danno, determinate attitudini, oppure un particolare addestramento o allenamento.
Deve assolutamente evitarsi, quali ne siano gli effetti sulla produzione, che al lavoratore siano richiesti compiti che eccedano le sue capacità psichiche e fisiologiche: con il sussidio della psicologia e della fisiologia del lavoro, e in generale della medicina del lavoro, tale obbiettivo si consegue sia fornendo al lavoratore indicazioni utili ad orientarlo nella scelta della professione, sia procurando lo sviluppo delle attitudini richieste per la esecuzione dei compiti comportati dalla professione alla quale è stato ammesso.
L´azione dello stato e delle altre comunità volte a orientare l´avviamento professionale dei giovani, ferma restando la libertà della famiglia e dei singoli nella scelta della professione, può essere in tale situazione di grande vantaggio per il bene comune.
 
65. Specializzazione dei lavoratori e piena utilizzazione delle loro capacità. La moderna organizzazione della produzione comporta una grandissima differenziazione nei compiti assegnati ai lavoratori e la necessità di una selezione per le specifiche attività che essi devono svolgere.
A tale specializzazione si perveniva un tempo esclusivamente per via empirica attraverso un tirocinio fatto dall´apprendista al suo posto di lavoro sotto la guida di capi: ora invece le specializzazioni sempre più numerose e sempre più profonde vengono in buona parte conseguite attraverso l´istruzione professionale impartita prima ai giovani in apposite scuole, poi al lavoratore in specifici corsi di tirocinio svolti specialmente nell´ambito aziendale, interaziendale o ad opera delle associazioni professionali.
La gamma delle specializzazioni si è fatta estesissima e tende a svilupparsi sempre più: sorge così un nuovo elemento di delicatezza nella posizione del lavoratore che spesso fin dai banchi della scuola viene orientale verso una particolare professione. Col passare del tempo e l´accumularsi delle cognizioni e delle esperienze, mentre si approfondiscono le sue attitudini, si restringe sempre più il campo nel quale queste possono essere pienamente applicate. Dalla profonda conoscenza di un particolare mestiere il lavoratore trae indubbiamente motivi per valorizzare la sua persona; peraltro la lunghezza del periodo occorrente per apprendere un altro mestiere limita in maniera molto grave le sue possibilità di cambiare di occupazione senza peggiorare la sua posizione nell´organismo sociale e senza veder annullati i frutti di lunghi anni di studio e di esperienza.
Alla situazione di maggior rischio in cui si trova sotto questo riguardo il lavoratore dell´industria moderna non deve essere dedicata minor attenzione che agli altri due fenomeni della monotonia del lavoro e della sua eventuale insalubrità: e ciò specialmente per valutare il fenomeno della disoccupazione e della inadeguata utilizzazione delle forze di lavoro disponibili. Tali fatti della vita del lavoratore non sono attribuibili a sua ignavia, ma alla maggiore rigidità dell´organizzazione odierna della produzione, incapace di assorbire senza gravi ripercussioni economiche e sociali le fluttuazioni della produzione e in particolare di utilizzare in tali fasi, fuori del loro campo, parte dei lavoratori disponibili.
Tale situazione oltre che richiedere l´interessamento della comunità nei problemi dell´orientamento professionale, può imporre nelle fasi di profonda e rapida trasformazione economica e sociale un intervento dello stato e delle altre comunità inteso a facilitare un assestamento delle forze di lavoro disponibili in strutture produttive diverse da quella esistente o di essa più confacenti al bene comune.
 
66. Azionariato del lavoro, cooperazione e partecipazione dei lavoratori. La attribuzione ai lavoratori della proprietà dell´azienda nella quale sono occupati – manifestazione integrale dell´azionariato del lavoro – o la loro associazione in cooperative di produzione e lavoro sono istituzioni auspicabili in quanto portano al più alto grado la solidarietà fra lavoratori e azienda e al tempo stesso, elevando il lavoratore al grado e alla funzione di proprietario, ne affinano il senso di responsabilità.
L´istituzione e l’avviamento di cooperative di produzione e lavoro devono pertanto essere favorite con opportune provvidenze tutte le volte che le condizioni tecniche del processo produttivo lo consentano e a condizione che siano salvaguardate in ogni caso le norme di una sana gestione e che la vita economica delle aziende cooperative non sia fondata sulla concessione di privilegi di diritto o di fatto.
Le altre forme di organizzazione aziendale nelle quali i lavoratori anziché attribuirsi la totalità dei redditi e della responsabilità di gestione vi partecipano secondo combinazioni varie insieme ai capitalisti sono da favorire in confronto della forma dominante che attribuisce redditi e responsabilità, nella loro interezza, ai soli capitalisti.
Una sostanziale effettiva partecipazione dei lavoratori al governo dell´azienda può attuarsi con carattere di generalità solo nella produzione agraria, nella quale, quando non convenga senz´altro promuovere la formazione della piccola proprietà coltivatrice, si può, sia attraverso la cooperazione sia con altre torme di conduzione agricola (mezzadria colonia parziaria, compartecipazione collettiva, ecc.) portare direttamente il singolo lavoratore ad occuparsi efficacemente dei problemi generali della gestione aziendale.
Nella produzione industriale invece la generalizzazione dell’azionariato del lavoro può incontrare maggiori difficoltà e riuscire meno efficace: nelle grandi aziende dove migliaia di lavoratori collaborano a un´attività estremamente complessa che sfugge alla loro diretta esperienza, esso può ridursi a manifestazione poco più che formale, e d´altra parte nelle piccole e nelle medie aziende l´azionariato del lavoro può sminuirne l´efficienza, in quanto ne menoma l´unita di comando e il carattere personale che costituiscono gli elementi di maggior forza di tali aziende.
Attraverso l´azionariato del lavoro non si perviene quindi facilmente a stimolare il senso di responsabilità del singolo lavoratore in forme che in qualche modo ricostituiscano nel salariato gli elementi più favorevoli allo sviluppo della persona che si ravvisano nella figura del proprietario e dell´artigiano.
In tale situazione, occorre evitare che auspicando genericamente una larga adozione dell´azionariato del lavoro, si rinunzi a realizzare altre forme di rapporti tra azienda e lavoratori, che interessando individualmente ciascun lavoratore alla gestione dell´azienda nell’ambito della sua personale esperienza, diano effettivamente modo alla sua personalità di affermarsi e di perfezionarsi e alla comunità aziendale di ricevere da ciascun lavoratore, m un clima di maggiore solidarietà un sostanziale contributo per un migliore andamento.
Tra le forme atte a far partecipare effettivamente il lavoratore alla gestione aziendale si ricordano:
1) l´istituzione di organi quali i consigli di azienda e di sistemi atti a promuovere il senso di iniziativa dei singoli lavoratori e ad utilizzare i contributi che per tale iniziativa possono venire al miglior andamento della produzione;
2) la partecipazione alla nomina degli organi di controllo dell´amministrazione, nomina che è ora generalmente riservata alle stesse forze che già designano gli amministratori;
3) l´istituzione più estesa possibile ed il perfezionamento continuo di forme di salari a rendimento, sia individuali sia collettivi, tali che i lavoratori vedano una chiara ed equa corrispondenza tra la retribuzione e il lavoro da ognuno di essi svolto, non siano posti in posizione di antagonismo rispetto ai compagni di lavoro e non ve-dano devoluto solo all´azienda, attraverso variazioni delle tariffe di cottimo, il frutto della loro maggiore laboriosità;
4) la partecipazione alla formazione delle norme disciplinari e dei regolamenti interni ed agli organi incaricati di applicare le norme stesse;
5) la gestione degli istituti aziendali che hanno per fine l´elevazione e l´assistenza dei lavoratori, quali le istituzioni mutualistiche di cura, le mense, gli spacci, gli istituti di educazione, i luoghi di svago e di riposo e le opere sociali in genere.
Tutte le forme di partecipazione e di collaborazione tra i diversi protagonisti del fatto produttivo dovranno tendere a costituire nell´azienda una operante comunità di lavoro nella quale siano rispettate le singole personalità, attribuendo a ciascuno una sua sfera di autonomia e perciò di responsabilità e siano al tempo stesso soddisfatte le esigenze della organizzazione, della gerarchia e della disciplina.
 
67. Fini delle associazioni professionali. La libertà di associazione per tutte le categorie professionali di datori di lavoro, lavoratori ed esercenti libere professioni è riconosciuta come particolare manifestazione della libertà generale di associazione per scopi non contrari ai principi della morale, del bene comune e dell´ordine pubblico. Gli aggruppamenti professionali debbono considerarsi espressione autonoma di libere forze sociali e di naturale solidarietà fra i loro mèmbri e sono perciò dotate di autorità nei limiti riconosciuti dall´ordinamento giuridico.
L´istituzione di associazioni professionali, mediante le quali lavoratori di determinate categorie perseguono collettivamente finalità comuni di tutela economica e di elevazione sociale, non contrasta d´altra parte con la libertà individuale del lavoratore ma è anzi strumento idoneo a ordinare e a potenziare le attività individuali dei mèmbri di ciascuna categoria, oltre che a promuovere il bene comune nel campo dei rapporti di lavoro.
Le associazioni sindacali possono stipulare contratti collettivi per regolare i rapporti di lavoro ed economici in generale tra i mèmbri delle categorie, rappresentati dalle associazioni stesse attraverso libere elezioni. Inoltre dal concetto cristiano di comunità sociale deriva la opportunità di promuovere forme di collaborazione fra le associazioni di lavoratori e quelle di datori di lavoro, come pure di favorire per mezzo di tali associazioni il raggiungimento di comuni scopi di assistenza sociale, di istruzione professionale e simili.
Oltre le funzioni proprie, le associazioni sindacali possono esercitare quelle funzioni che ad esse siano delegate dallo stato o da altri enti. Esse potranno inoltre essere rappresentate negli organi legislativi e amministrativi.
 
68. Organizzazione delle professioni intellettuali e tecniche. Tutte le categorie di lavoratori hanno, in ragione della pari dignità e della funzione sociale di ogni genere di lavoro, dei doveri verso la società. Particolare importanza nella moderna organizzazione sociale ed economica spetta alle professioni che richiedono l´esercizio di attività intellettuali, quali le professioni libere, quelle tecniche e quelle dei pubblici funzionari. Per tali professioni è prevalente il carattere di servizio reso alle altre categorie di lavoratori e alla comunità, rispetto al lavoro svolto a semplici fini personali. Inoltre il necessario carattere di libertà che deve essere lasciato all´esercizio delle facoltà intellettuali, impedendo ed anzi sconsigliando ogni controllo, facilita le deviazioni e l´irresponsabilità individuale.
Discende da tali principi che le associazioni di pubblici impiegati, quelle di esercenti libere professioni, i corpi professionali di tecnici, nel tutelare gli interessi particolari dei propri associati debbono considerarsi al servizio della comunità e non di partiti, di classi, o di gruppi particolari, ivi compresi quelli dei propri associati.
È pertanto legittimo l´intervento della autorità volto a garantire nel comune interesse e nel rispetto della naturale autonomia dei corpi professionali, una adeguata attuazione di tale principio.
Fra i compiti accessori di tali associazioni, oltre al perfezionamento tecnico e alla preparazione professionale, deve porsi la formazione e lo sviluppo di un´etica e di una deontologia professionale, onde rendere sempre meglio consapevoli i loro mèmbri dell´alta funzione e delle correlative responsabilità spettanti alla tecnica e alla professione per realizzare i fini dell´ordine e della giustizia sociali.
 
69. Unicità e pluralità delle associazioni professionali. L´unicità o la pluralità delle associazioni professionali è condizionata dalle tradizioni e dalla situazione dell´ambiente e delle singole professioni. Tuttavia, in linea generale, l´associazione professionale, se dotata della necessaria autorità ed autonomia e di un appropriato ordinamento che ne faccia genuina espressione della volontà degli interessati e delle aspirazioni degli appartenenti alla categoria, può assurgere – tra le collettività intermedie che debbono trovar posto tra l´individuo e lo stato – ad elemento di primaria importanza, con riconosciuto carattere pubblicistico. Le associazioni professionali possono in tal caso legittimamente ed utilmente svolgere in via esclusiva – vincolante cioè tutti gli appartenenti alla categoria anche non aderenti all´associazione – determinate funzioni sociali, quali la stipulazione dei contratti collettivi e la soluzione dei conflitti di lavoro.
In tal caso potranno rimanere attribuite alle associazioni professionali libere funzioni di assistenza sociale, mutualità, istruzione professionale, cultura, diporto e simili.
A fianco delle associazioni professionali con finalità sindacali, dovranno dai cattolici promuoversi dei liberi sodalizi fra lavoratori che si adoperino con diligenza ad educare profondamente i loro soci nella parte religiosa e morale, affinchè questi possano di poi compenetrare le associazioni professionali di quello spirito cristiano con cui si devono reggere in tutta la loro condotta.
 
70. I conflitti di lavoro. Lo sciopero e la serrata, come ogni altro mezzo violento di difesa del proprio diritto, possono essere esclusi soltanto in uno stato rottamente ordinato, nel quale il ricorso a questi atti di forza possa onestamente proibirsi senza menomare i diritti e i legittimi interessi di alcuno.
A tale scopo i conflitti di lavoro sia individuali sia collettivi potranno essere sottoposti per legge in primo luogo a un obbligatorio tentativo di conciliazione e demandati quindi, in caso di mancata conciliazione, a magistrature dello stato con apposito ordinamento.
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