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Il Codice di Camaldoli 8-20

8. Essenza dello stato. La società si compone di tante attività caratteristiche dell´uomo e della famiglia, che mettono capo a principi e interessi fondamentali, quali principalmente la religione, la morale, la scienza, la politica, il diritto, l´economia, l´arte, la tecnica, ecc.

Queste attività costituiscono delle forze e danno luogo a realtà di gruppi e di istituzioni sociali nei cui riguardi nasce il duplice problema: a) di assicurare le condizioni generali perché possano svolgersi in piena libertà e secondo le proprie leggi per la realizzazione dei propri fini umani e sociali; b) di creare tra di loro un´armonia.
Per realizzare questi due scopi si da vita ad un modo di organizzazione di tutte le forze sociali – individui, famiglie, gruppi ed istituzioni – che si chiama lo stato.
Ad assicurare l´unità del complesso di iniziative e di istituzioni che compongono la società, è destinato l´ordinamento giuridico, che costituisce l´esplicazione e determinazione concreta delle esigenze della giustizia.
Lo stato e l´ordinamento giuridico hanno appunto per fine di instaurare l´ordine nella molteplicità della società, vale a dire di mettere ciascuna iniziativa, istituzione, esperienza di vita associata al suo posto, ordinandole secondo il proprio valore rispetto al fine ultimo e organizzando fra di loro l´umana convivenza.
 
9. Fini dello stato. Deriva da quanto è esposto nell´articolo precedente che tutte le attività umane per lo sviluppo e l´armonizzazione delle quali si da vita allo stato, sono indipendenti nella loro natura dallo stato stesso; questo le suppone, non le crea, e per conseguenza non può nemmeno ingerirsi in esse in modo da alterare le esigenze e le leggi fondamentali della loro natura.
Deriva altresì che lo stato ha dei suoi fini specifici, che, qualunque siano gli altri fini che le circostanze storiche gli impongono di assumere, è tenuto a realizzare. E cioè esso deve:
a) garantire i diritti di tutti gli individui e delle comunità e società che essi formano dirette a realizzare i loro interessi e fini umani, onde assicurare l´armonia e l´azione reciproca degli individui, delle famiglie e delle forze sociali;
b) provvedere agli interessi che sono comuni a tutti, e che soltanto con la collaborazione di tutti possono essere soddisfatti, onde assicurare le condizioni fondamentali del libero sviluppo e della pienezza di vita degli individui, delle famiglie e delle forze sociali che da essi legittimamente nascono.
In quanto lo stato ha per sua funzione essenziale di tutelare i diritti degli individui, delle famiglie e delle forze sociali e di promuovere interessi comuni mediante l´impiego delle forze di tutti, lo stato ha per proprio connaturale fine il bene comune.
Per realizzare questo fine lo stato deve riconoscere come legge indeclinabile di ogni attività umana, e quindi anche della sua, la legge morale, e in particolare i principi fondamentali dell´ordine giuridico, cioè della giustizia. Per conseguenza esigenze fondamentali a cui l´attività dello stato deve congiuntamente corrispondere sono:
1) lasciare a tutte le forze e attività che compongono il mondo sociale la libertà nella loro vita, cioè la possibilità di svolgersi secondo le leggi della propria natura;
2) mantenere, perché questa libertà possa esplicarsi, la più esatta eguaglianza degli individui, delle famiglie e dei gruppi dinanzi alla legge; .e cioè impedire che si stabiliscano e si mantengano privilegi positivi o negativi a favore di alcuni e a danno degli altri per ragioni di razza, classe, opinioni politiche, condizioni economiche e sociali e simili. Sono contrari all´essenza stessa dell´uomo e al suo fine, alla legge morale e alla natura stessa dello stato tutti i tentativi diretti a dar vita a differenze di trattamento tra individuo ed individuo per le suddette ragioni e quindi a differenze di posizioni e di capacità giuridiche sia di fronte alle possibilità d´impiego, di lavoro e di professione, sia di fronte all´uso dei beni materiali, sia di fronte al diritto dell´unione matrimoniale e della famiglia, sia di fronte al diritto di cittadinanza e conseguente godimento dei diritti politici;
3) fare che ogni altro fine concreto che lo Stato si proponga sia subordinato e ordinato al bene comune; e specialmente che sia subordinato e ordinato al bene comune così inteso, l´interesse del corpo sociale preso nel suo tutto: infatti ogni tentativo di tirannia (la quale non è altro che la politica che sopraffa il diritto) si riduce facilmente al concetto di corpo sociale come totalità avente sovranità assoluta su tutti gli altri fini dell´uomo, il che è il massimo ostacolo per gli individui “nel tendere all´acquisto dei supremi e immutabili beni a cui tendono per natura “.
Questa indeclinabile esigenza e legge del bene comune che presiede a tutta la vita dello stato pone necessariamente una gerarchia e un ordine intrinseco nelle attività che lo stato deve svolgere per raggiungere i suoi fini.
Non può quindi ammettersi che talune attività dello stato tendenti a particolari obiettivi, come quello della potenza nazionale o della attuazione di particolari forme di organizzazione produttiva – obbiettivi contingenti, condizionati a determinate situazioni storiche e pertanto soggetti ad evoluzione e modificazione – improntino di sé l´azione dello stato in modo da andare a detrimento e sovrapporsi ai veri fini dello stato e quindi determinare una invasione o restrizione o peggio soppressione delle sfère di libertà proprie alle forze sociali.
 
10. Stato e diritto. La ragione di essere dello stato e la condizione fondamentale della sua legittimità è il riconoscimento, il rispetto e la garanzia del diritto della persona umana di conseguire liberamente la sua perfezione fisica, intellettuale e morale cioè della libertà individuale intesa sia come diritto dell´individuo di essere salvaguardato dalle arbitrarie limitazioni nelle proprie facoltà moralmente lecite di muoversi, di agire, di pensare, di vivere e quindi da arbitrari arresti o molestie o offese, sia come diritto di adempiere a tutte le lecite esigenze e tendenze delle attività umane e a tutte le obbligazioni della propria coscienza morale e religiosa.
Il diritto consiste nella piena esistenza ed affermazione di questa fondamentale libertà per tutti gli uomini e quindi per le forze sociali; funzione essenziale dello stato è proteggere e tutelare il diritto così inteso.
 
11. La giustizia sociale compito e fine dello stato. Poiché la vera ricchezza e la sola forza della società è nelle energie degli individui l´interesse massimo della società è di fare che tutte queste energie siano portate al massimo sviluppo di cui sono capaci ed impedire che rimangano non svolte e puramente potenziali, per modo che ciascuno eserciti le sue facoltà individuali e sociali ora dando e ora ricevendo per il bene suo e quello degli altri. A questo fine deve cooperare tutta la vita sociale e quindi anche lo stato che ne fa parte. Lo stato vi tende con l´attività con cui mira a realizzare la giustizia sociale, la quale può dirsi compito e fine dello stato, che vi provvede
1) con la sua funzione di tutela dei diritti degli individui, dei gruppi e delle società;
2) con la cura esatta e la esatta gestione di tutti gli interessi comuni a cui è sua funzione provvedere;
3) con la creazione di condizioni generali di aiuto e di sostegno di tutti gli sforzi particolari degli individui, delle famiglie, dei gruppi e delle società, in modo che siano eliminate le situazioni di privilegi derivanti da differenze di classe, di ricchezza, di educazione e simili.
Tutto ciò deve essere diretto a rendere individui, famiglie e gruppi capaci di risolvere per proprio conto e con le proprie forze e nella propria autonomia i propri problemi, evitando che le organizzazioni che all´uopo sono create siano volte a trattare e a mantenere gli individui come incapaci di vivere con la propria volontà e sotto la propria responsabilità la propria vita.
Deve altresì essere volto a procurare che le naturali disuguaglianze – di attitudini, di capacità, di volontà – fra gli uomini si riflettano quanto più possibile in una organica varietà di funzioni delle persone delle categorie sociali, evitando che lo sviluppo delle possibilità individuali e l´attribuzione delle funzioni sociali sia ostacolato dalla esistenza di privilegi di classe.
 
12. Il dovere di obbedienza. Poiché ogni autorità viene da Dio, verso la legge giusta si ha non solo il dovere di obbedienza passivi ma l´obbligo di favorirne l´attuazione con una adesione di coscienza che è il primo dovere del cittadino e l´aspetto interiore della sua sociale moralità.
L´obbedienza alle leggi non è cieca, ma ragionevole e consapevole. Perciò è diritto e spesso obbligo di coscienza non obbedire e resistere alla legge positiva ingiusta.
La legge positiva è ingiusta quando è in contrasto con la legge divina e con la legge morale, quando si trova in opposizione al bene comune e quando emana da persone e gruppi che non sono depositari dell´autorità legittima.
Resta salvo il diritto insopprimibile di difesa quando l´autorità intende attuare la legge ingiusta e viola i diritti e i principi della verità, della moralità, della giustizia che fanno umano il mondo dell´esperienza. Tale diritto deve esercitarsi, riuscito vano ogni altro mezzo nelle condizioni e con le cautele insegnate dal pensiero cristiano, e costituisce un dovere di responsabilità per la partecipazione alla vita sociale.
 
13. Principi dell´organizzazione statale. Nessuna forma concreta di organizzazione statale può essere condannata a priori, perché il modo di organizzarsi a stato dipende dalle concrete condizioni di un dato momento storico. Deve tuttavia essere sempre fatta salva la legittimità delle singole forme, fondata sul rispetto delle esigenze prime dello stato, sopra definite.
Nella nostra epoca storica e nelle condizioni di civiltà dei Paesi più progrediti è richiesto un ordinamento il quale sia fondato:
a) sopra il diritto di tutti indistintamente i cittadini e delle forze sociali a partecipare in forme giuridiche all´attività legislativa, amministrativa e giudiziaria dello stato;
b) sopra il diritto dei cittadini di scegliere e designare gli investiti della pubblica autorità;
c) sopra la responsabilità anche giuridica degli esercenti la pubblica autorità verso gli altri cittadini, a prescindere dalle responsabilità morali e storiche che sono connesse coll´esercizio della sovranità, qualunque sia la forma di stato.
14. Le libertà politiche. Come condizione imprescindibile di questo diritto di partecipazione dei cittadini alla formazione e all´esercizio delle funzioni dello stato e di quest´obbligo di responsabilità, nasce l´esigenza delle indispensabili libertà politiche del cittadino e delle forze sociali, da esercitarsi in armonia con la legge morale: il diritto di non vedersi imposte opinioni politiche e di essere protetto da violenze ed arbitri, a causa delle medesime; il diritto di essere protetto e, se necessario, assistito, nell´esercizio effettivo della libertà di stampa, di riunione e di associazione; il diritto di discutere e deliberare in seno e per mezzo delle rappresentanze politiche sull´indirizzo generale della politica dello stato e sugli atti del governo.
 
15. La libertà delle coscienze. Essendo l´uomo il fine della società, ed essendo primari per l´uomo i beni di natura spirituale, condizione fondamentale per il perfezionamento intellettuale e morale, e quindi per il bene comune, è la possibilità di aderire spontaneamente alla verità, in quanto merito morale vi è solo per l´azione coerente con le verità personalmente raggiunte. La libertà delle coscienze è quindi una esigenza da tutelare fino all´estremo limite delle compatibilità col bene comune, in quanto dal dovere di ogni uomo di comportarsi secondo la sua personale coscienza, anche se errante in buona fede, consegue il diritto di non esserne impedito, nei limiti compatibili con le necessità della convivenza sociale. Così dal diritto di ogni uomo a non essere “spinto suo malgrado ad abbracciare la fede cattolica”, ma di pervenirvi di libera e spontanea volontà consegue il principio di una schietta tolleranza in argomento di religione.
 
16. Dovere fondamentale di partecipazione alla vita dello stato. Poiché lo stato è il modo con il quale gli individui e le forze sociali organizzano la loro vita ai fini di una convivenza tale da aiutare e potenziare la loro libera attività, è fondamentale il dovere degli individui, gruppi e forze sociali di essere parte attiva nella vita dello stato e considerare questa vita come un interesse concreto ed immediato tra i più importanti. L´esercizio di questo dovere costituisce un punto essenziale della vita etica dell´individuo ed uno dei più vivi obblighi di coscienza, avendo l´esperienza dimostrato che dall´indirizzo politico impresso allo stato dipende la salvaguardia dei beni più preziosi della umanità e della civiltà. Disertare da questo obbligo morale è per ogni individuo una vera colpa morale.
È verità eterna, del resto controllata dall´esperienza per le catastrofi che nascono dalla sua violazione, che sia questo dovere del cittadino sia il correlativo dovere di coloro che esercitano l´attività pubblica, debbono essere adempiuti sotto il continuo, costante, pieno rispetto dei principi morali. Tali principi trovano la loro più alta espressione nel Decalogo e nella legge evangelica.
Rientra a far parte del dovere dei governanti il perentorio obbligo che loro incombe di essere consapevoli in tutta la loro attività politica e specialmente nelle relazioni con gli altri stati, che anche dalle loro decisioni dipende la sorte dello stato e quindi di tutto il popolo e della società a loro affidata, il destino storico ed anche la reputazione morale della nazione e conseguentemente e congiuntamente la sorte e la vita dell´umanità di un dato momento storico.
 
17. Limiti dei sacrifici per lo stato. Individui, famiglie, gruppi e forze sociali devono partecipare anche col proprio sacrificio alla vita dello stato. Tali sacrifici sono di carattere patrimoniale e personale: essi devono essere esattamente, determinatamente e preventivamente stabiliti nei loro limiti dalle leggi discusse ed approvate dalle rappresentanze politiche.
I sacrifici di carattere patrimoniale devono essere commisurati alla capacità delle forze economiche nazionali ed alla effettiva e sperimentata utilità dell´azione pubblica, il tutto secondo le esigenze ed i principi della giustizia distributiva.
I sacrifici personali richiesti ai cittadini sono dominati nei loro limiti dagli stessi principi e possono arrivare fino a quello della vita nel caso di una guerra giusta deliberata in forme giuste e dalle rappresentanze competenti.
 
18. L´attività dello stato come lotta contro la violenza e l´arbitrio. Dai principi enunciati consegue il criterio, principio fondamentale e riassuntivo, che tutta l´organizzazione della vita politica deve essere ordinata al fine di eliminare la violenza e l´arbitrio nei rapporti politici e sociali.
Sotto questo riguardo è esigenza fondamentale di una costituzione – che intende preservare in modo effettivo e garantito la libertà come principio della vita politica – organizzare gli istituti e mezzi giuridici perché sia impedita una instaurazione di violenza e di arbitrio che prenda forme legali ad opera sia di minoranze armate sia e soprattutto della stessa maggioranza.
 
19. Chiesa e stato. Poiché la Chiesa rigenera gli uomini alla vita della Grazia nel tempo e li guida al pieno possesso di Dio nell´eternità, mentre lo stato mira a garantire agli uomini la tutela e lo sviluppo della loro terrena personalità, frequenti e necessarie relazioni si hanno fra la Chiesa e lo stato, perché in un medesimo territorio le due società reggono gli stessi soggetti e l´attività dei due poteri si
estende su certi oggetti comuni.
Lo stato pur esercitando la sua piena autorità nelle cose meramente temporali deve riconoscere la missione divina della Chiesa, consentirle piena libertà nel suo campo e regolare di comune accordo e lealmente le materie miste (quelle in cui gli interessi e i fini delle due società, Chiesa e stato, sono impegnati e lo spirituale e il temporale sono indivisibilmente commisti, come per esempio la materia del matrimonio e della proprietà ecclesiastica).
 
20. Esigenza generale di giustizia e di carità. E verità assoluta, alla quale debbono essere riportati tutti i punti finora enunciati, che qualunque organizzazione di vita politica, qualunque escogitazione di forme di stato e qualunque partecipazione di cittadini alla vita dello stato, non vale a salvare l´umanità della vita sociale, se gli individui non sentono quelle esigenze di giustizia e di carità, le quali mentre attingono le più alte vette dello spirito umano, costituiscono la vita delle anime che credono in Cristo.
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