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Da Washington un programma per Renzi

Matteo Renzi sta meditando su uno schema di programma predisposto a Washington da un team di italiani residenti nella capitale Usa e guidati da Pietro Masci che divide la propria vita tra l’Italia (dove è stato dirigente del Tesoro) e gli Stati Uniti (dove per 25 anni è stato ai piani anni di Banca Mondiale e Banco Interamericano per lo Sviluppo ed ora collabora con la George Mason University, la fucina del public choice, la teoria delle scelte pubbliche).

Lo schema riguarda principalmente le riforme istituzionali e della pubblica amministrazione, considerate preliminari a qualsiasi programma di sviluppo economico. Formiche.net ne ha avuto una copia. Eccola:

Introduzione e Sommario

Il documento presenta una breve diagnosi della situazione italiana ed evidenzia le necessità di cambiamenti radicali. Le riforme strutturali sono dirette a realizzare una società incentrata sul valore della persona umana e sulla realizzazione delle sue potenzialità. Una società ancorata sui principi del merito, competizione, mobilità sociale, ruolo limitato dello Stato. E’ prevedibile che le riforme non potranno avere un impatto immediato, ma sono fondamentali per realizzare uno sviluppo economico e istituzionale sostenibile.

La crescita economica e istituzionale e il costante miglioramento del tenore di vita dei cittadini possono essere raggiunti in un sistema democratico nel quale vi sia competizione tra le forze politiche; il ruolo della politica e dello Stato siano circoscritti; abuso di potere, corruzione, conflitti d’interesse e distorsioni siano perseguitati, puniti ed eliminati; e il sistema delle regole sia accettato e rispettato.

Diagnosi

I problemi dell’Italia sono quelli tipici di un’azienda o una famiglia che si indebita e utilizza risorse ad un tasso di rendimento inferiore a quello che paga ai suoi creditori. I problemi dell’Italia derivano dalla situazione di un’economia non competitiva che dedica risorse ad attività improduttive e addirittura distruttive, perde capitale umano qualificato e pertanto non cresce da almeno dieci anni. Indicatori di ogni tipo – ad esempio la c.d. Total Factor Productivity- evidenziano l’arretratezza e il declino del sistema italiano e la vita quotidiana testimonia lo sfaldamento della società.

Negli ultimi 20 anni, molti paesi hanno registrato una notevole crescita economica, misurata dal reddito, mentre non presentano un’analoga crescita sociale, vale a dire delle regole, delle istituzioni, del vivere civile, della partecipazione da parte di tutti gli individui, senza discriminazioni di alcun tipo e corruzione. L’Italia, negli ultimi 20 anni, rientra nella categoria dei paesi che non sono cresciuti né dal punto di vista economico, né da quello istituzionale, anzi hanno visto un declino su entrambi i fronti.

Valori e Principi 

Radicali cambiamenti e riforme devono essere diretti a raggiungere l’obiettivo di una società moderna e dinamica, basata sul valore della persona umana e sulla sua valorizzazione I principi che costituiscono i pilastri per valorizzare la persona umana sono libertà, iniziativa e responsabilità personale, competizione e merito, opportunità per tutti, sovranità della legge.

L’obiettivo è costruire una società sostenibile e inclusiva che permetta a ciascun individuo d’identificare e realizzare le sue potenzialità; che consenta mobilità sociale; che favorisca il raggiungimento della felicità. Una società dove prevale il ruolo sovrano della legge e vige la responsabilità individuale. Una società fondata sul valore etico della persona umana e che ripudi forme di degrado umano.

Tale obiettivo di società è realizzato attraverso un’economia di mercato basata sulla competizione e sul merito. In tal senso, l’intervento dello Stato è diretto a creare e preservare il sistema istituzionale e delle regole e del suo rispetto, a favorire l’iniziativa privata e la competizione, e a realizzare politiche che aumentino le opportunità e la produttività di modo che le generazioni successive vivano meglio di quelle che le precedono Il raggiungimento di questi obiettivi è misurato da aumento del reddito del paese e individuale e dall’indicatore dello sviluppo umano, nonché da indicatori che permettano di verificare il funzionamento istituzionale e la mobilità sociale, in relazione ad altri paesi.

Interventi

Esistono due vie di uscita dalla situazione italiana descritta nella diagnosi: la bancarotta; o l’utilizzo delle risorse a un tasso di ritorno più elevato del loro costo. La seconda via d’uscita richiede interventi urgenti, diretti a creare incentivi istituzionali verso attività generatrici di sviluppo, i cui effetti positivi non si vedranno a breve termine, come le esperienze di altri paesi dimostrano. Si tratta di un percorso lungo per il quale si devono impegnare le diverse forze politiche. Peraltro non è da escludere che una volta avviato con determinazione il cammino di serie riforme strutturali, i mercati valutino di scommettere su un paese che intende cambiare e pertanto si potrebbe anche rapidamente innestare un circolo virtuoso. Considerata la globalizzazione e la competizione internazionale, le mancate riforme verso un sistema competitivo equivalgono a una scelta per un accelerato declino economico e sociale.

A margine va evidenziato che proposte di vari interventi di finanza straordinaria sono tecniche contabili che da sole non aggrediscono il nodo dell’impiego redditizio delle risorse. Peraltro, data la situazione finanziaria, misure straordinarie isolate possono essere viste come una forma di bancarotta e come espedienti che intendono evitare riforme strutturali e continuare l’inefficiente uso delle risorse. In tal senso, l’adozione d’interventi di finanza straordinaria è un film già visto ed esperienze passate dell’Italia e di altri paesi (ad esempio l’Argentina) confermano l’inadeguatezza e la pericolosità di misure straordinarie. Tali interventi contabili-finanziari possono avere un’utilità solo se intrapresi a complemento di una strategia straordinaria verso un’economia libera, imprenditoriale, con mobilità sociale e non gestita.

Per pervenire a una società che pone al centro l’uomo, permeata dai valori di responsabilità individuale, merito, e competitività occorrono urgenti e radicali riforme intese a: (A) ridurre e rendere efficace l’intervento dello Stato e la spesa statale; (B) liberare l’iniziativa privata, facilitare attività imprenditoriali e attrarre risorse e talenti che permettano la crescita economica e sociale sostenibile. Qui di seguito si elencano una serie di interventi indipendenti, ma complessivamente diretti ad avviare il paese verso lo sviluppo sostenibile.

A. Ridurre l’intervento dello Stato nell’economia, rendere efficace la spesa statale, liberare l’iniziativa privata

1. L’intervento dello Stato nell’economia e l’azione della Pubblica Amministrazione (PA) è giustificata nel caso che il mercato non sia in grado di offrire con economicità, efficienza ed efficacia determinati beni e servizi.

2. L’indipendenza costituisce il caposaldo dell’attività della PA. La PA opera secondo i principi di economicità, efficienza ed efficacia.

Qualsiasi tipo di conflitto d’interesse è vietato. Individui che operano in qualsiasi forma di conflitto d’interesse sono automaticamente sanzionati con perdita di ogni beneficio derivante da attività condotte e pagamento di multa all’Erario equivalente al 200% dei benefici attesi.

3. Allo scopo di ottenere un efficace utilizzo delle risorse gestite dallo Stato, è obbligatoria la valutazione in senso lato dell’attività della PA a livello centrale e locale: valutazione della gestione e performance della PA; valutazione economica ex-ante di costi e benefici; monitoraggio; e valutazione ex-post d’impatto. La valutazione riguarda l’organizzazione della PA, progetti, programmi, politiche, regolamentazione e altri interventi pubblici.

L’adozione dei vari interventi dovrà essere ancorata all’evidenza di cosa funziona e cosa non funziona.

a. La Corte dei Conti costituisce l’organo statale, indipendente, che opera al servizio del Parlamento per la valutazione della gestione e della performance della Pubblica Amministrazione a livello centrale e locale sulla base dei criteri di economicità, efficienza ed effettività.

b. La Corte dei Conti sottopone annualmente al Parlamento una relazione sull’attività di gestione della PA e sui risultati evidenziando le aree e programmi che non corrispondono a criteri di economicità, efficienza ed efficacia. In un relazione separata, la Corte dei Conti riferisce sulle valutazioni economiche ex-ante e ex-post che sono state effettuate dalla PA e da altri enti. La relazione annuale della Corte dei Conti costituisce l’occasione per la revisione annuale della spesa (“spending review”) tale che eliminazione o riduzione di programmi o anche ampliamenti siano basati su valutazioni economiche e finanziarie di gestione e d’impatto.

c. La Corte dei Conti verifica che interventi, politiche e regolamentazione della Pubblica Amministrazione (PA) siano accompagnati da analisi dei costi e benefici attesi ex-ante, monitoraggio e valutazione d’impatto.

d. La Corte dei Conti ha il compito di sottoporre al Parlamento gli effetti sul bilancio della legislazione e della normativa.

e. Il Presidente della Corte dei Conti è nominato fino a un massimo di due mandati- dal Presidente della Repubblica tra persone di assoluto prestigio internazionale e rimane in carica cinque anni.
f. La Corte dei Conti è composta principalmente da economisti, analisti finanziari, esperti in politiche pubbliche e della Pubblica Amministrazione (PA), e da esperti legali la sezione giurisdizionale.
g. I dipendenti dello Stato di ogni ordine e grado rispondono direttamente, sotto il profilo civile, penale e patrimoniale per danni arrecati allo stato e a terzi in relazione ad attività poste in essere dalla PA nel caso si riscontri colpa lieve del dipendente.

h. La sezione giurisdizionale della Corte dei Conti è incaricata di perseguire funzionari pubblici di ogni categoria ed estranei alla PA per danni di diverso genere nei confronti dello Stato, derivanti da colpa lieve.

4. Per ogni intervento pubblico (normativa, progetti, regolamentazione, politiche pubbliche) da adottare con provvedimento legislativo e amministrativo, l’Amministrazione coinvolta e la Ragioneria Generale dello Stato indicano gli obiettivi e l’impatto che s’intendono perseguire, l’analisi ex-ante di costi e benefici, l’impatto sul bilancio, i tempi di realizzazione, il monitoraggio della realizzazione, i tempi per la valutazione d’impatto ex-post, nonché l’Amministrazione in carica per la realizzazione degli obiettivi.

5. Il Parlamento interviene sulla base delle relazioni e rapporti della Corte dei Conti.

6. Per consentire alla PA un agile e efficace ruolo diretto a risolvere problemi reali, la struttura organizzativa ministeriale cambia come segue:

i. Ogni Ministero è dotato, attraverso accorpamenti di Dipartimenti esistenti- di un dipartimento legale – con a capo un c.d. Legal Counsel- che si occupa degli aspetti giuridici relativi all’attività di competenza del Ministero. La carriera del personale degli organismi legali di ogni Ministero sarà parallela a quella del resto del Ministero. Il personale dei dipartimenti legali proviene, inizialmente, dal personale esistente presso i Ministeri con una preparazione ed esperienza giuridica.

ii. Il nucleo di ogni Ministero è composto di dipartimenti operativi inter-disciplinari con personale esperto nelle materie specifiche del dipartimento, con istruzione ed esperienza in tali materie, ad esempio, economisti, analisti finanziari, architetti, esperti in politiche pubbliche etc. Si tratta di personale che conosce il settore di competenza e la sostanza dei problemi. Tali esperti sono pertanto in grado di valutare la fattibilità, opportunità di azioni e politiche, nonché’ costi e benefici.

iii. Il Dipartimento legale di ogni Ministero si occupa di trovare soluzioni giuridiche di modo che norme e regolamenti non dovranno costituire un rallentamento e a volte un diniego al cambio e all’innovazione considerati necessari.

7. Per ridurre e reindirizzare la spesa dello Stato, tutto il personale dello Stato in senso lato (parlamentari nazionali, regionali, e comunali; funzionari e dirigenti che prestano servizio presso le amministrazioni centrali e periferiche; magistratura) è sottoposto a standard. Le retribuzioni e tutti i vari annessi (ad esempio scorte, macchine di servizio etc.) saranno analoghi a quelli adottate dal sistema federale degli Stati Uniti. La retribuzione massima è pari a Euro 120.000, lordi.

8. Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale; ogni regione elegge quattro senatori che durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Il numero massimo dei senatori è ottanta.
La Camera dei Deputati è eletta sulla base delle circoscrizioni territoriali e della popolazione. Ogni deputato è eletto da collegi di circa 100000 abitanti per un totale di 400 deputati. I deputati durano in carica cinque anni e sono rieleggibili tre volte. A livello regionale, le regioni hanno i compiti fissati dalla Costituzione. Il livello successivo sono i Comuni.La carica di Senatore a vita è abolita

9. I rimborsi di ogni tipo ai partiti sono eliminati.

10. I giudici della Corte Costituzionale sono 7, scelti dal Presidente della Repubblica, tra esperti giuridici di chiara fama internazionale, con il parere del Presidente del Consiglio e approvati dal Parlamento. I giudici della Corte sono eletti a vita.

11. Per accrescere conoscenza e esperienza nell’azione della PA, gli incarichi di alta dirigenza sono conferiti al personale in servizio presso la PA e a persone di riconosciuto prestigio e indipendenza che abbiano nella loro carriera ricoperto cariche di studio e operative in campi attinenti l’incarico che viene conferito. Gli incarichi a persone non appartenenti alla PA sono conferiti per un periodo di tre anni, rinnovabili tre sole volte.

Il Parlamento verifica che le nomine siano effettuate con criteri competitivi; che le persone nominate abbiano i necessari requisiti di professionalità, esperienza e moralità; approva le nomine; e vigila sull’applicazione della normativa e sui risultati conseguiti.

12. Tutto il personale dello Stato in senso lato giura fedeltà alla Repubblica; è obbligato al rispetto di un codice etico e di trasparenza. Il personale non politico – impiegati, funzionari, dirigenti, alti dirigenti – si impegnano a svolgere il proprio incarico con indipendenza di giudizio e senza favorire interessi di parte. La violazione dei principi etici e d’indipendenza ha conseguenze amministrative, civili, penali e patrimoniali.

13. Per rendere efficaci gli interventi dello Stato, evitare conflitti d’interesse e inserire forze nuove nel sistema, qualsiasi forma di molteplici incarichi è vietata. Coloro che detengono molteplici incarichi debbono immediatamente optare per uno degli incarichi, pena decadenza da tutti gli incarichi. Fanno eccezione incarichi ricoperti in relazione a cariche istituzionali e per i quali non si potranno percepire compensi, ma solo rimborsi spese documentate

14. Per ottenere una migliore gestione delle risorse, liberare iniziative private e acquisire entrate finanziarie, il Ministero dell’Economia e delle Finanze sottopone all’approvazione del Parlamento un piano di ricognizione e dismissione del patrimonio dello stato – mobiliare e immobiliare- da realizzare nell’arco di 5 anni. Il piano indica gli obiettivi che intende perseguire, i costi e benefici e l’impatto atteso, il monitoraggio della realizzazione, i tempi per l’impatto ex-post, nonché’ l’Amministrazione incaricata per la realizzazione del piano e il conseguimento degli obiettivi.

15. Per ottenere prevedibilità e tempi della giustizia, la Riforma della Giustizia è improntata a rapidità e indipendenza dei giudici. La sentenza di primo grado è immediatamente esecutiva (vale a dire il colpevole è da considerare tale dopo il primo grado di giudizio).L’indipendenza del giudice è rafforzata con:
Differenziazione della carriera del giudice da quella del Pubblico Ministero (PM).
Immissione in carriera attraverso una selezione competitiva basata su merito.
Divieto o comunque grandi disincentivi a che il giudice possa accedere alla carriera politica.
Mantenimento dell’immunità dei giudici, la c.d. judicial immunity. Questo tema è stato molto a lungo dibattuto negli Stati Uniti. La soluzione è che la c.d. judicial immunity is the least of two evils, vale a dire l’immunità civile dei giudici è mantenuta anche perché’ l’imputato, eventualmente soggetto a un comportamento malizioso e corrotto del giudic

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