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25 novembre del 2015: deadline per l’orario dei medici e sanitari

E così arriva il “redde rationem”. Si tratta dell’entrata in vigore, il 25 novembre, della legge 161/2014 il cui articolo 14, c.1 abroga due precedenti norme italiane, derogatorie dalla direttiva comunitaria in tema di orari e riposi del personale sanitario dipendente, medici e non medici. In dettaglio, si trattava dell’art.41,c.13  (dirigenza sanitaria) della legge 133/2008 e dell’art.17, c.6-bis (tutto il ruolo sanitario, comparto incluso) del d.lgs.66/2003.

Da quella data, insomma, si applicano a pieno titolo anche alla dirigenza sanitaria e ai sanitari tutte le disposizioni di cui al d.lgs. 66/03 e, in particolare, la previsione dell’art.7,c.1, del decreto, secondo la quale “il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo continuativo, ogni 24 ore”. Per altro, l’art.14, c.3, della legge 161/2014 dispone che le norme contrattuali (es. art. 17, CCNL 2008, Area IV ) che avevano dato attuazione alle norme ora abrogate cessino di aver applicazione alla stessa data del 25/11/15.

Dal 25 Novembre va pienamente applicata la direttiva europea 88/2003 sull’orario di riposo e di lavoro dei medici (e sanitari) dipendenti. Tredici anni dopo arriva  il redde rationem, ma ci si arriva impreparati – a livello nazionale,ministeriale e regionale di ASL -, nonostante il tempo a disposizione per risolvere questo enorme grattacapo sia stato enorme: 13 anni. Ricordiamo che per il solo personale “pubblico” del SSN da giugno 2008 era stato possibile continuare a derogare dalle regole europee, sia per quanto riguardava la durata massima dell’orario settimanale di lavoro (48 ore, secondo l’Ue; deroga italiana ex art.41 citato) che per quanto riguarda il riposo giornaliero (11 ore, ogni 24 ore lavorate, secondo la U.E.; deroga italiana ex art.17 citato).

Queste deroghe italiane, volute da due governi diversi (Prodi prima e Berlusconi dopo) sono servite ad evitare l’erogazione di sanzioni amministrative (multe) all’Italia, e sono la conseguenza degli “asfittici” organici sanitari  delle ASL italiane che mediamente non consentivano  il rispetto della “giusta e doverosa ” normativa comunitaria.

“Giusta” sia per i medici che per i pazienti. Per i medici, per evitare errori legati alla stanchezza, con conseguenti azioni legali di rivalsa, da parte degli assistiti. Per i pazienti, che hanno tutto il diritto di ricevere prestazioni mediche “eccellenti” da parte di medici “non stressati dal lavoro”.

Insomma, al fine di evitare la procedura di infrazione europea, il Parlamento Italiano ha ora finalmente rispristinato, anche per la sanità pubblica, le regole del diritto comunitario già in vigore per tutti gli altri lavoratori.

La legge 161/2014 fornisce precise indicazioni su come si possa assicurare  ai lavoratori il pieno rispetto dei diritti in questione, precisando che “ le Regioni devono garantire i servizi attraverso una più efficiente allocazione delle risorse umane disponibili sulla base della legislazione vigente” e prevedendo “appositi processi di riorganizzazione e razionalizzazione delle strutture e dei servizi dei propri enti sanitari”. Ma, se questi sono i principi, la realtà cozza con la politica finanziaria (leggi di stabilità)  che ha portato non solo al blocco pluriennale degli organici, ma financo al blocco pressoché totale del turnover, con sostituzione, mediamente di un medico ogni cinque colleghi andati in pensione.

Il 25 Novembre è dietro l’angolo: nelle corsie cresce l’agitazione dei colleghi. A chi spetta sciogliere il nodo gordiano?

a)    Teoricamente alle regioni, cui la Costituzione dà il compito di programmare e gestire la sanità pubblica;

b)   Moralmente al ministero della Salute e al Dip. funzione pubblica: che ci stanno a fare, se non propongono rapide soluzioni concrete?

c)    Teoricamente (ma in seconda battuta) all’ARAN, l’agenzia pubblica deputata a risolvere le controversie e le criticità della P.A. Quell’ARAN che, latitante fino a pochi gg. fa, ha convocato i sindacati sanitari (Aree III-IV) per la settimana prossima. Per parlare di che? Per decidere che cosa? Formalmente, per una modifica dei vigenti CCNL sanitari, almeno negli articoli relativi all’orario di lavoro, presenti nel CCNL 2008, a conferma di quelli del CCNL 3/11/2005.

d)   Praticamente, esaurita la fase “c” e codificato l’obbligo di applicare pienamente la normativa europea, cosa succederà nelle varie U.O. (unità operative ospedaliere), data la carenza di organici ed i vincoli rigidi europei sia sull’orario settimanale che sul riposo giornaliero?

e)    Praticamente, il problema tornerà in capo alle ASL, nelle quali dovrà essere modificata l’organizzazione del lavoro, sia quello dedicato all’urgenza-emergenza che quello dedicato all’attività routinaria.

La presenza di sotto-organici costringerà così ad accorpare il personale per l’attività notturna e/o emergenziale e a ridurre l’attività routinaria, sacrificando le prestazioni meno “significative”, alias quelle ambulatoriali di reparto, con successiva esplosione delle liste di attesa. E’ questo, quello che si vuole?

I FATTI

Alla luce di quanto sopra ricordato, le OOSS della dirigenza medica e le loro Confederazioni (CIDA-CONFEDIR-COSMED) hanno formalmente diffidato l’Aran a convocare le OOSS firmatarie del CCNL 17/10/2008 (ai sensi degli art. 1-7 del CCNL stesso ) per modificare la normativa contrattuale, dando attuazione –rapida e sollecita – alle nuove disposizioni di legge.

Le OOSS hanno anche dichiarato, in varie forme, la loro indisponibilità a deroghe non rispettose della nuova norma e la volontà di segnalare all’autorità di controllo sull’attività lavorativa, ogni deroga applicata ed imposta autonomamente dalle aziende sanitarie.

Il contratto 2008 (CCNL 17/10/2008) e l’organizzazione del lavoro medico

Nel CCNL in questione l’organizzazione del lavoro medico doveva avvenire nel rispetto dei contenuti degli articoli 14-15-16-17 del CCNL 3/11/2005, in materia di orario di lavoro.

Li ricordiamo brevemente.

Art.14: orario di lavoro dei dirigenti medici: 38 ore di lavoro/settimana (34,30 assistenziali e 3 h 30’ non assistenziali) per un totale annuale di 1.516 ore.

Art.15: orario dei direttori di UOC= orario flessibile, senza straordinario;

Art.16: servizio di guardia=è all’interno o all’esterno dell’orario di lavoro; viene fatto da tutti, esclusi i direttori di UOC. Può essere di singola unità operativa o dipartimentale. Ore e turni possono essere retribuiti ex c.6-7-11 dello stesso articolo, purché il fondo specifico abbia capienza.

Art.17: pronta disponibilità. E’ limitata ai soli periodi notturni  o festivi; può essere integrativa o sostitutiva dei servizi di guardia ed è svolta utilizzando medici della stessa disciplina. La P.D. sostitutiva della guardia è di competenza dei “secondari” mentre quella integrativa coinvolge anche i “primari”(c.3). La P.D. ha durata di 12 ore; 2 turni di PD sono prevedibili solo per le giornate festive; di regola, non possono essere previste più di 10 PD/mese per singolo dirigente (c.4).La PD dà diritto a una indennità per 12 ore (frazionata, se di durata inferiore). In caso di chiamata il lavoro viene pagato con straordinario o con un riposo compensativo(c.5). Si deve puntare al superamento della PD sostitutiva (c.8).

Molti, dunque, gli articoli del CCNL che dovrebbero essere modificati, non il solo art.17.

Infatti, se l’art.17 identifica il problema esistente tra l’attuale prassi (PD di 12 ore e la pausa successiva) e le regole europee, tutti gli altri articoli pongono i problemi relativi al servizio di guardia e a tutte le attività che fanno superare le “fisiologiche”38 ore settimanali, varcando il limite europeo delle 48 ore settimanali.

Ossia superando il totale del debito orario contrattuale annnuale:1.516 ore/anno, frutto della differenza tra 1.976 (38 ore x 52 settimane) e 460 (ore di ferie + ore aggiornamento).

Ancora, occorre ricordare che il lavoro medico è suddiviso in molte frazioni: orario assistenziale istituzionale; attività straordinarie notturne o festive; attività aggiuntive effettuabili in plus-orario ex art. 55,c.2 CCNL 8/6/00; art.18 e art.14,c.5 CCNL 3/11/05; attività di formazione, ricerca e didattica; libera professione.

Il monte orario annuo individuale ( 1.516 ore, esclusi radiologi=1.422 ore e anestesisti=1.466 ore) rappresenta l’unità di misura per:

1. La programmazione dell’attività istituzionale della Unità Operativa;

2. Per la definizione del budget della singola U.O.;

3. Dotazione organica effettiva.

Fino ad ora, in caso di carenza di organico, il DG della ASL poteva chiedere all’equipe ore aggiuntive pagate o come straordinario notturno (fino a capienza del fondo) o come libera professione di azienda (60 euro/ora) o come guardie notturne extra orario di lavoro (fino al 12% del totale delle guardie di quella U.O.). È del tutto evidente che, con il limite delle 48 ore settimanali posto dalla Direttiva Europea, ogni singolo medico, che lavori in una U.O. con organico medico ridotto,  d’ora in poi, non potrà essere presente in servizio che per un massimo di 31,6 settimane/anno contro le circa 40-44 precedenti (1.516-1.936 ore totali annuali).

Nel dettaglio 1.516 ore/48 ore =31,6 settimane; 1.516/38 ore=40 settimane.

LA PRASSI E IL FUTURO

Nelle varie U.O. ospedaliere, da sempre, viene effettuato plus-orario, pagato o no, per l’espletamento dell’attività istituzionale. Da cio’, l’accumulo di ore  di lavoro aggiuntive, effettuate da ogni singolo medico e regolarmente timbrate. È prassi normale (fino ad ora) che chi smonta dalla guardia notturna resti in servizio per qualche ora: per passare le consegne, per andare in sala operatoria, per fare la visita in corsia….ecc., aggiungendo al lavoro notturno 1-4 ore di lavoro diurno.

Ora, ciò non sarà più possibile, provocando  plus-lavoro per i medici restanti e creando “di fatto” un buco nell’organico. Pari a un medico ogni 5 medici in servizio.  Pari ad almeno 5.000 medici ospedalieri in meno, su tutto il territorio italiano. Un disastro organizzativo. Con conseguenze terribili sull’attività: la netta riduzione dell’attività assistenziale “secondaria” (ambulatori) a salvaguardia dell’attività principale di ogni singola unità operativa, specialistica.

Ancora. Sarà possibile, per il medico che monterà di guardia dalle 20 dello stesso giorno fino alle 8 del mattino seguente, effettuare anche un turno di lavoro (es.8-12) nel mattino che precede la guardia notturna ?

Ancora. Sarà, ora, vietata la Guardia di 24 ore nel week-end: ciò costringerà  a far intervenire, in un dato fine settimana, più membri dell’equipe, con riduzione delle presenze mediche al lunedì…

Ancora. Come si garantirà la libera professione individuale, con la nuova organizzazione del lavoro?

CONSIGLI PRATICI

L’esperienza clinica e sindacale pluridecennale ci porta a formulare i seguenti consigli pratici, da applicare nelle singole ASL e nelle singole Unità Operative (U.O).

1)    Lo schema orario di lavoro mensile  (articolazioni orarie e funzioni da svolgere) va firmato da tutti i membri dell’equipe e controfirmato dal direttore sanitario di azienda, in modo che diventi atto ufficiale dell’ASL;

2)    Ogni presenza in ospedale deve essere certificata dal cartellino segnatempo;

3)    Va assolutamente evitata, nella U.O., la presenza di “medici non timbrati”. Infatti essi non potranno effettuare attività “ufficiale “ di qualunque tipo (cartelle, lettere di dimissione ecc.), che potrebbe dare adito – un domani – ad un contenzioso legale (“ atti medici da parte di un medico non in servizio”…);

4)    Resoconto annuale – da parte del singolo medico – del plusorario effettuato oltre le 38 ore settimanali e le 1.516 ore annuali. Resoconto, come base per un possibile contenzioso economico, a pagamento di tutta l’attività realmente fatta, oltre l’orario dovuto.

5)    Possono sembrare consigli “ovvii”, ma la prassi testimonia che non lo sono.

CONSIDERAZIONI FINALI (amare)

Sul tavolo di Renzi si accumulano i problemi. Riforma costituzionale; lenta ripresa del Paese; la governance di Roma; il Giubileo; le pensioni e l’INPS; la rabbia degli insegnanti precari; e, ora, la “rogna” degli orari di chi lavora negli ospedali pubblici.

Un a legge, finalmente, pone fini ai turni massacranti nelle corsie. Medici più riposati, più attenti ai pazienti.

Con possibile riduzione degli eventi avversi. Tutto bello, tutto chiaro? NO.

Perché l’applicazione, in ritardo di 13 anni, della giusta direttiva europea sull’orario massimo settimanale e sul riposo obbligatorio di 11 ore su 24, arriva in un Paese impreparato.

Perché il Parlamento e le Regioni non si sono fatti carico di modificare gli organici ospedalieri alla luce della normativa europea, con  la conseguenza che – d’ora in poi – il rispetto delle norme comunitarie farà esplodere le carenze degli organici (finora tamponate dalla buona volontà dei medici e degli infermieri) e causerà un crollo delle prestazioni non urgenti, soprattutto a livello ambulatoriale. Scoppieranno le liste di attesa e gli interventi chirurgici verranno dilazionati.

Infine, un aspetto non trascurabile. Adesso, migliaia di medici potrebbero chiedere allo Stato il pagamento di tutte le ore straordinarie non  pagate, da loro effettuate negli ultimi 13 anni (2003-2015). A spanne, potrebbe trattarsi di circa 3 miliardi di euro. Un altro buco nel bilancio statale, dopo quello prodotto dal pagamento – a seguito della sentenza europea – degli anni di specializzazione medica e dopo la vicenda (pure europea) degli insegnanti precari.

Anche in sanità, talvolta, i nodi vengono al pettine.  Come si coprirà questo “buco economico” ? Ricorrendo, forse, al solito “bancomat dei pensionati”?

Chi vivrà, vedrà…

Stefano Biasoli – Segretario Generale Confedir

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