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Micron, tutte le novità sul contratto integrativo

Di Luca Colonna

Nelle giornate di giovedì 26 e di venerdì 27 novembre, la Direzione Micron, Confindustria di Catania e di Monza Brianza, le RSU e Fim, Fiom e Uilm nazionali e territoriali hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per il rinnovo della contrattazione integrativa. Tale ipotesi è stata illustrata nelle assemblee e sottoposta a referendum nei giorni 9, 10 e 11 dicembre nei vari siti: il consenso dei lavoratori e delle lavoratrici è stato ampio nella superando l’80% e ci conforta nelle nostre scelte.

L’accordo modifica profondamente le normative aziendali, proprio per tener conto che dal 2009, anno di stipula del precedente Contratto integrativo, la Micron è molto cambiata: in Italia non svolge più attività di produzione, ma si occupa di ricerca, progettazione, design e test.

Nell’accordo sono state ridefinite le norme sulle relazioni sindacali regolando la dotazione informatica delle RSU, e l’accesso alla “Bacheca sindacale elettronica”, strumenti fondamentali per comunicare con i lavoratori che lavorano tutti con il computer o il tablet.

Un primo, importante cambiamento riguarda la flessibilità dell’orario di lavoro a compensazione trimestrale, fino ad adesso limitata – come comune prassi nelle aziende metalmeccaniche – a quadri e impiegati direttivi, che è stata estesa a tutti i dipendenti con la sola eccezione dei (pochi) turnisti. In pratica il lavoratore dovrà prestare giornalmente un minimo di 6.30 ore di lavoro (6 al venerdì) compatibilmente con gli orari giornalieri nella fascia 6.00-20.00 e la compensazione dovrà avvenire nell’arco di ciascun trimestre solare (gennaio – marzo e così via). E’ evidente, quindi, che l’orario di lavoro non viene “cancellato” e continua ad essere il “parametro” fondamentale per la remunerazione del “lavoro”, come invece è stato scritto in qualche articolo, per sfruttare l’abbrivio delle polemiche sulle recenti dichiarazioni del Ministro del Lavoro Poletti.

E’ inoltre stato introdotto il “lavoro da remoto”, che sarà concordato tra il singolo dipendente e il proprio supervisore su base non abituale e in misura comunque non prevalente rispetto all’orario di lavoro per rispondere a particolari esigenze di lavoro e/o del dipendente. Anche qui, si tiene conto delle possibilità tecnologiche e organizzative, ma non si stravolgono di certo le caratteristiche del “lavoro dipendente”.

Queste novità su flessibilità dell’orario di lavoro e lavoro da remoto entreranno in vigore ad aprile 2016 ma è anche previsto un periodo di un anno (da aprile 2016) per verificare, sia da parte aziendale che da parte dei dipendenti che queste innovazioni non ci creino incongruenze e criticità e in tal caso le Parti avranno 6 mesi per trovare una nuova soluzione.

Sono state confermate le tutele aggiuntive rispetto alla legge per il congedo parentale dei lavoratori padri e definite le norme per la fruizione del congedo parentale a ore e per l’aspettativa per “ricongiungimento familiare”.

Sono state aumentate le maggiorazioni per il lavoro a turni, anche perché chi lavora a turni non può fruire della flessibilità di orario, anche se sono state definite fascie di tolleranza. Così come sono stati ridefiniti i trattamenti di trasferta, le ore viaggio e la reperibilità.

Sempre a decorrere dal 1° aprile, in ragione dell’entrata in vigore della flessibilità, i permessi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal CCNL, per visita medica e indisposizione, saranno conseguentemente limitati a 8 ore annue.

Un altro aspetto rilevante è che il Premio di Risultato d’ora in poi e per tutti i dipendenti Micron coinciderà con l’IPP, cioè lo schema di incentivazione e di partecipazione ai risultati che la Multinazionale applica in tutto il mondo. Essendo l’IPP legato in percentuale sulla base della retribuzione annua, è stato necessario assicurarsi che nessun lavoratore oggi in forza abbia un valore target inferiore a quelli di 2425 euro previsto dal precedente premio di risultato. L’applicazione di questa norma avverrà dal 1° settembre 2016 e nel frattempo spetteranno ai lavoratori in forza 545,63 euro lordi con la retribuzione di marzo 2016 e 666,87 euro lordi con la retribuzione di novembre 2016.

Alcune altre voci aggiuntive della retribuzione, cioè il premio “di produzione” e quello “aziendale”, sono stati sommati e danno un importo di 376,98 euro annui che saranno divisi per tredici ed erogati come superminimo non assorbibile. Tale voce sarà corrisposta anche ai futuri assunti.

Nell’accordo sono inoltre state previste, con decorrenza 1° settembre 2016:

– l’applicazione di un piano sanitario per il dipendente e il suo nucleo (eventuale convivente e figli non conviventi purché a carico compresi), dai contenuti notevolmente migliorativi, rispetto l’attuale polizza “Unisalute”;

– un importo di 258 euro annui per spese sostenute dal dipendente per i componenti il proprio nucleo familiare o per altre esigenze (vedi spese di istruzione per il trasporto, se fiscalmente possibile);

– stipula di un’assicurazione “vita extraprofessionale” che si aggiunge a quella per gli infortuni professionali, che garantisca alla famiglia del dipendente una copertura aggiuntiva in termini di reddito.

In conclusione, con questo accordo sono state definite importanti risposte alle esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori di Micron in Italia, trovando soluzioni innovative e tutelanti. E’ stato anche evitato che la Direzione aziendale operasse con uno strumento giuridicamente legittimo, quale la disdetta della contrattazione integrativa, ma devastante sia dal punto di vista sindacale, che da quello delle tutele delle lavoratrici e dei lavoratori.

Luca Colonna, segretario nazionale della Uilm

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