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Quali sono le nuove misure assicurative per i medici?

italia, STEFANO BIASIOLI, MEDICI
(Quarta parte di un approfondimento più articolato, la terza parte si può leggere qui).
– Art. 10 Obbligo di assicurazioni
Le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private devono essere provviste di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile. Possible che nessuno evidenzi questo “raggiro”?  Quali sono le “analoghe misure”? L’autoassicurazione? Quindi, una ” bufala” come prima! Quella che, ad esempio, ha portato qualche problemino all’azienda padovana, per rottura di protesi cardiache.
Il medico pensa che ora potrà stare tranquillo in merito all’assolvimento dell’obbligo di risarcire alle strutture il danno provocato, in quanto coperte dalle polizze di Rct/Rco, ma molte di esse non hanno e non avranno la disponibilità finanziaria per poter stipulare assicurazioni Rct/Rco con copertura dei rischi al 100%. Non dimentichiamo poi che tutti i cambiamenti non dovranno pesare economicamente sullo Stato, quindi i maggiori costi, come ad esempio quelli assicurativi, da chi verranno sostenuti?
In un articolo di stampa si legge: “Alcune aziende ospedaliere avevano optato per l’autoassicurazione”. È mai stata fatta una statistica, su questo aspetto? E, quante di queste strutture, hanno dato questa informazione ai sanitari loro dipendenti?
– Art. 12 Azione diretta del soggetto danneggiato
Un solo articolo giornalistico evidenzia che il danneggiato può agire direttamente sulla compagnia della azienda ospedaliera o del medico, ma solo dopo il tentativo di mediazione. Tempi quindi non immediati, come invece ipotizzato ed elogiato da larga parte dei commentatori.
– Art. 14 Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria
È vero che va a favore del paziente, poiché agisce in quei casi in cui la compagnia non risarcisce il danno, sollevando così il medico dall’obbligo risarcitorio. Però   noi rimarchiamo un piccolo particolare. Nel decreto attuativo verranno stabilite le modalità di regresso (cioè di rivalsa) del fondo nei confronti del responsabile del sinistro (comma 2 lettera d). Quindi il medico resta sempre attaccabile come prima.
(4. continua)
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