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Disegno di legge per la concorrenza: ecco alcune importanti novità per le professioni ordinistiche

È approdata in Gazzetta Ufficiale alla vigilia di Ferragosto (G.U. n. 189 del 14 agosto 2017) la legge annuale per il mercato e la concorrenza (Legge 4 agosto 2017, n. 124). Dopo due anni di lavori parlamentari, e non poche polemiche, il provvedimento ha ricevuto il via libera, con voto di fiducia, il 2 agosto scorso al Senato.
La nuova legge contiene numerose novità per i liberi professionisti in genere e per alcuni specifici ordini in particolare, alcune delle quali introdotte con i commi 150 – 152 dell’art. 1.
Proseguendo con ordine, la prima disposizione pro-concorrenziale, di carattere generale, è quella contenuta nell’art. 1, comma 150, della legge 124 del 2017. Essa prevede l’obbligo per tutti i professionisti ordinistici (non dunque per i professionisti ex lege n. 4/2013) di comunicare ai propri clienti in forma scritta o digitale, sia il grado di complessità dell’incarico ricevuto sia gli oneri che il cliente dovrà verosimilmente sostenere sino al compimento dell’incarico stesso. In sostanza, al momento di assumere un incarico professionale, bisognerà fornire al proprio aspirante cliente un preventivo scritto. Per raggiungere questo obiettivo è stato modificato il comma 4 dell’art. 9 del decreto-legge 24.1.2012, n. 1 (convertito con modificazione dalla legge n. 27 del 24.3.2012) che già aveva introdotto i preventivi per i professionisti, da rendersi però solo se espressamente richiesti dalla clientela. La circostanza che i preventivi fossero “facoltativi” aveva di fatto vanificato la disposizione, che oggi pertanto è stata resa “obbligatoria”. Dunque, il preventivo va comunicato al cliente anche se quest’ultimo non lo richiede espressamente.
La disposizione generale probabilmente più significativa, che richiederà comunque un certo tempo per entrare nella consuetudine, è quella prevista dall’art. 1 comma 152 del suddetto disegno di legge.
La nuova norma riguarda tutti gli iscritti agli ordini professionali e prevede che essi indichino ai propri clienti ed all’utenza in generale i titoli effettivamente posseduti e le eventuali specializzazioni. In parole povere, dal 29 agosto prossimo, giorno in cui entrerà pienamente in vigore la legge 124 appena approvata, ogni iscritto ad un albo professionale dovrà comportarsi come hanno sempre fatto i medici, indicando cioè la propria branca di specializzazione.
La disposizione, proponendo di portare maggiore trasparenza, e quindi maggiore concorrenza, appare una vera e propria “rivoluzione” nei rapporti fra professionisti e clienti e di grande impatto soprattutto per gli Albi delle professioni tecniche, già interessati dal DPR n. 328/2001. Tali ordini consentono infatti l’accesso attraverso plurimi percorsi di studi che sino ad oggi erano sconosciuti ai clienti. Insomma, la situazione era tale per cui poteva accadere, riprendendo l’esempio del settore medico, che un cliente/paziente con una gamba rotta si rivolgesse, senza saperlo, ad un dermatologo. Per carità, sempre un medico, ma con una specializzazione diversa. Da ora in poi questa circostanza non potrà più presentarsi. Tutti i professionisti dovranno infatti indicare esattamente da quale percorso formativo provengono e quali eventuali specializzazioni possiedono. Sarà così estremamente facile per i committenti individuare il professionista più idoneo alle specifiche necessità, assicurando più trasparenza nei rapporti professionali. La disposizione, che entrerà definitivamente in vigore il 29 agosto prossimo, richiederà, molto probabilmente, per la sua piena applicazione, una declinazione a livello nazionale da ciascun Albo.

La terza disposizione pro-concorrenziale, molto attesa dagli iscritti all’Albo degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati, è contenuta al comma 151 dell’art. 1 e consiste nella “restituzione” agli Agrotecnici ed Agrotecnici laureati delle competenze in materia catastale. “In tal modo – ha dichiarato il Presidente degli Agrotecnici Roberto Orlandi – dopo due anni di attesa (nel corso dei quali diversi studi professionali avevano dovuto sospendere la loro attività), viene sanata la ferita aperta dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154/2015, che tanto aveva fatto discutere. Come si ricorderà – ha proseguito Orlandi – con quella sentenza era stato cancellato l’art. 26 comma 7-ter della legge 28 febbraio 2008, n. 31 -che chiariva le competenze catastali degli Agrotecnici- non perchè gli stessi non le sapessero svolgere perfettamente ma perchè, a detta dei giudici costituzionali, quell’articolo era contenuto in un provvedimento normativo inidoneo, cioè un decreto-legge mentre avrebbe dovuto essere contenuto in una legge ordinaria. Adesso invece, rispettati i precetti dettati dalla Corte Costituzionale, gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici potranno tornare a svolgere le pratiche catastali, peraltro una delle loro attività tipiche. Anche in questo caso la norma sarà vigente a partire dal 29 agosto 2017 (dopo cioè il periodo di vacatio legis), ma la sua concreta attuazione dovrà attendere che l’Agenzia delle Entrate – Direzione del Territorio ripristini i codici di accesso abilitativi agli iscritti all’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.
Il Mef ha stimato che l’apporto in termini di crescita del PIL di queste norme e di tutte le altre contenute nella prima legge annuale per il mercato e la concorrenza sarà pari allo + 0,2% nel breve periodo e al +1% a regime.
Sarebbe una piccola, buona cosa per l’Italia.
Speriamo che tutti gli attori economici ed istituzionali coinvolti nel processo di crescita della concorrenza (e quindi dell’economia) ne siano consapevoli e convinti e che non antepongano, come spesso accade, gli interessi “di parte” a quelli “generali”.

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