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Cosa succederà ora con la concessione ad Autostrade? L’analisi di Maresca

Di Davide Maresca
multa, Autostrade, concessioni

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, e successivamente il presidente del Consiglio, hanno dichiarato di aver inviato ad Autostrade per l’Italia la lettera che avvia il procedimento per la decadenza della concessione.

In diverse testate è stata pubblicata la lettera dalla quale, tuttavia, si evince che il governo non ha avviato alcun procedimento amministrativo; anzi, nella lettera si contesta un inadempimento, chiedendo spiegazioni entro 15 giorni e riservandosi di avviare, alternativamente, uno dei diversi procedimenti previsti dalla legge ai fini della “caducazione” della concessione. Insomma, aldilà degli annunci, non è stato avviato il procedimento di decadenza ma si è scelto di inviare una lettera probabilmente con effetti mediatici più pesanti di quelli giuridici.

La caducazione degli effetti della concessione, infatti, può conseguire a due possibili provvedimenti: la decadenza o la revoca.

Ipotizzando che il procedimento che sarà attivato tra 15 giorni sia la decadenza, tentiamo di ricostruire i presupposti, iter ed effetti.

1. PRESUPPOSTI

La decadenza, sulla base del combinato disposto tra l’art. 7 della legge 241/1990 e dell’art. 9 della concessione, può essere attivata dal concedente, cioè dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, attraverso una contestazione specifica di un grave inadempimento cioè del mancato rispetto del contratto e specificando l’imputabilità dell’inadempimento alla società concessionaria.

2. ITER

Una volta che il ministero ha inviato la lettera che avvia il procedimento, il concessionario deve rispondere entro 90 giorni esponendo le proprie osservazioni. Se, a seguito delle verifiche, il ministero ravvisa effettivamente l’inadempimento, ossia la mancata o non corretta realizzazione di interventi di manutenzione previsti nel Piano economico finanziario approvato dal ministero stesso e dal Cipe, il ministero quantifica l’indennizzo dovuto al concessionario, pari al valore residuo della concessione (diversi miliardi) decurtato di una penale forfettaria pari al 10% del valore dell’indennizzo stesso. Nel caso in cui il ministero contesti un maggior danno e il concessionario non sia d’accordo sulla quantificazione, il ministero ha tre mesi di tempo per chiedere al Tribunale civile di Roma di accertare il maggior danno (anche se nel caso di specie la competenza probabilmente sarebbe radicata presso il Tribunale di Genova).

3. EFFETTO

Tuttavia, il concessionario continua a gestire la concessione fino al pronunciamento del giudice sull’ammontare dell’indennizzo e dell’eventuale maggior danno patito dal ministero. Infatti, la decadenza e il conseguente trasferimento della concessione al ministero non ha effetto fino a che non è stato pagato l’indennizzo o, in caso di maggior danno, fino a che il Tribunale non ha accertato l’ammontare del danno.

In conclusione, la possibilità di evitare indennizzi può quindi essere conseguenza di una decadenza per grave inadempimento (mancato rispetto del contratto) con un danno (economico) maggiore del valore residuo del contratto.

In particolare, l’oggetto della verifica da parte del ministero durante la procedura sopra descritta dovrebbe essere il seguente:

a) l’inadempimento (ossia il mancato rispetto del contratto, in termini di mancata o non corretta realizzazione di un lavoro o intervento prescritto dalla Direzione Vigilanza del ministero)

b) l’imputabilità dell’adempimento al concessionario (escludendo ad esempio il concorso del concedente o della struttura di Vigilanza del ministero)

c) la misura dell’indennizzo dovuto al concessionario e

d) la misura del maggior danno dovuto al ministero.

Come accennato, se non vi è accordo su uno degli elementi di cui sopra, l’autorità giudiziaria dovrà accertare inadempimento, indennizzo e danno all’interno del processo penale nel quale il ministro Toninelli ha già dichiarato che si costituirà parte civile (cioè chiederà il maggior danno). Ovviamente, il concessionario qualora ritenga ci sia responsabilità del concedente (del ministero) nella sua qualità di concedente e/o nella sua attività di vigilanza lo potrà far valere sempre davanti al giudice. Va, infatti, segnalato che il concessionario non è “da solo” nella gestione: è il ministero delle infrastrutture e dei trasporti che individua gli investimenti e interventi che il concessionario deve realizzare.

In conclusione: anche se ad oggi non è stata avviato il procedimento amministrativo, sembra che il governo voglia adottare un provvedimento di decadenza senza indennizzo per compensazione con un ipotetico maggior danno; ciò però, non potrà avere effetto prima che il giudice accerti l’ammontare del maggior danno e, nel frattempo, il concessionario rimarrà titolare della concessione.

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