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Le variabili economiche come variabili di legittimità

torre di babale“l’art. 3 dell’accordo WTO stabilisce che una delle cinque funzioni della cooperazione con il fondo monetario e la banca mondiale è quello di ‘raggiungere una maggiore coerenza nella legislazione economica globale’ (achieving a greater coherence in global economic policymaking). la traduzione, qui, svela il nostro punto centrale: il traduttore italiano ha voluto rendere policymaking con ‘legislazione’, riferendosi appunto ad un governo che non è pensabile senza le leggi, ma il testo inglese non contiene affatto questo rimando; esso attua in forma linguisticamente concreta l’idea di governance come policy, e non come politcs o come law. il traduttore non si è accorto dell’autonomia del policymaker rispetto al politico e alla legge. ciò rende palese come l’oggetto proprio del disciplinamento giuridico globale, che fa capo a queste tre istituzioni, abbia per precipuo oggetto la promozione di un governo economico coerente, il cui oggetto è a sua volta il disciplinamento della legge nei vari sistemi. come si vede, tale governo è il ‘progetto voluto’ (design) di specifici attori non statuali, che hanno dismesso la forma pubblica, che avevano assunto nell’evoluzione degli ordinamenti nazionali, e che invece di essere disciplinati dalla legge si rivolgono a disciplinare la legge stessa” (p. 156). “peraltro, tale governo non statuale non risulta mai completamente posto come ordo ordinatus, ma mantiene sempre un residuo di ordo ordinans, esso non è, infatti, mai completamente trasfuso in regole certe e limitate, proprio perché in realtà tende a essere un governo puro: cioè non un governo sotto la legge, ma un governo che gestisce la legge stessa. questo modello è stato seguito passo passo anche dall’unione europea, mediante la creazione di un ordinamento non statuale a opera della sua corte di giustizia, le cui decisioni sorpassano ormai di molto l’ambito della mera interpretazione letterale dei trattati che l”hanno creata. in questo modo il paradigma del disciplinamento sconfinato diviene il commercio stesso, che smette di essere solo un parametro economico di riferimento, per diventare il paradigma di misura, confronto e legittimità politica generale. la trasformazione delle variabili economiche in variabili di legittimità degli ordinamenti locali, onde è tanto più legittimo quel sistema locale che meglio si adatta ai parametri economici generali, è di importanza epocale, ed è l’indice più sicuro che segnala l’autonomia odierna del governo dalla legge e dal politico” (p. 159).  p.g. monateri, i confini della legge, bollati boringhieri, 2014

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