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Cosa cambia davvero per i 5 Stelle con il Codice di comportamento

Paola Taverna, Beppe Grillo e Carla Ruocco movimento 5 stelle

Cosa cambia con il nuovo Codice di comportamento ratificato dagli iscritti al Movimento 5 stelle con il 91% delle preferenze? Maggiore garantismo (l’avviso di garanzia non comporta automaticamente la sospensione), dovere di informazione ai vertici del Movimento sulle indagini a proprio carico e discrezionalità decisionale per il capo politico (Beppe Grillo) e gli altri organi del Movimento (Probiviri e Comitato d’Appello) sono le modifiche principali.

Le regole interne al Movimento erano state oggetto di discussione lo scorso ottobre, quando gli iscritti si erano pronunciati sulla modifica a non statuto e regolamento, che aveva poi introdotto nuove sanzioni (l’espulsione) e messo nero su bianco i poteri del capo politico Beppe Grillo (qui tutti i dettagli).

Ora, però, il Codice di comportamento del Movimento 5 stelle in caso di coinvolgimento in vicende giudiziarie mette in chiaro come si debbano comportare i “portavoce” pentastellati, ossia chiunque sia stato eletto con il Movimento, qualora dovesse essere coinvolto in inchieste o indagini a suo carico.

LA SVOLTA GARANTISTA

“La ricezione, da parte del portavoce, di ‘informazioni di garanzia’ o di un ‘avviso di conclusione delle indagini’ non comporta alcuna automatica valutazione di gravità dei comportamenti potenzialmente tenuti dal portavoce stesso”. Come sottolineato da gran parte dei commentatori (qui l’articolo), la svolta garantista prevista dal nuovo Codice è forse il maggiore cambiamento nelle regole interne al Movimento. Il non statuto, infatti, prevedeva che gli eletti 5 stelle fossero “incensurati” e senza alcun procedimento penale in corso (art. 7, non statuto).

COSA FARE SE SI RICEVE UN AVVISO DI GARANZIA

Se, dunque, arriva l’avviso di garanzia, il “portavoce” in questione ha, secondo il nuovo Codice di comportamento, “l’obbligo di informare immediatamente e senza indugio i gestori del sito, dell’esistenza di procedimenti penali in corso nei quali assumono la qualità di indagato o imputato, nonché di qualsiasi sentenza di condanna o provvedimento equiparato” (art. 5 Codice). Difficile non vedere in questa regola la lezione impartita a Grillo dal caso Muraro, quando ci furono grosse carenze comunicative tra Muraro, Raggi, il direttorio romano e quello nazionale, in particolare con Luigi Di Maio. Ora, dunque, la comunicazione è obbligatoria.

DISCREZIONALITÀ

Se alla ricezione dell’avviso di garanzia non corrisponde automaticamente la sospensione, non è detto però che non ci siano conseguenze. La valutazione sulla “gravità” dei comportamenti tenuti dai portavoce è in mano al garante del Movimento 5 stelle (Beppe Grillo), al Collegio dei Probiviri (nominati da Beppe Grillo) e dal Comitato d’Appello (nominati dal consiglio direttivo dell’associazione Movimento 5 Stelle). Qualora il comportamento del portavoce dovesse essere considerato “grave” dal Garante o dal Collegio dei Probiviri, il sanzionato può fare ricorso al Comitato d’Appello. Tuttavia, le condotte sanzionabili non sono necessariamente collegate con il procedimento penale in corso, ma siano in qualche modo “già lesiva dei valori, dei principi o dell’immagine del MoVimento 5 Stelle”.

INCOMPATIBILITÀ COL MOVIMENTO

Nell’articolo 4 del codice, intitolato “Presunzione di gravità”, si spiega che ad essere incompatibili con il “mantenimento di una carica elettiva” sono: la condanna in primo grado per qualsiasi reato commesso con dolo, sentenza di patteggiamento, “il decreto penale di condanna divenuto irrevocabile e l’estinzione del reato per prescrizione intervenuta dopo il rinvio a giudizio”. In tutti gli altri casi, a decidere sulle sorti del portavoce saranno gli organi del Movimento, anche riguardo ai cosiddetti reati d’opinione “concernenti l’espressione del proprio pensiero e delle proprie opinioni, ovvero di fatti commessi pubblicamente per motivi di particolare valore politico, morale o sociale”.

AUTOSOSPENSIONE

Viene introdotta dal Codice anche la possibilità per il portavoce di autosospendersi dal movimento per tutelarne l’immagine, senza che questo implichi da parte sua un’ammissione di colpa o responsabilità. Sebbene l’autosospensione non precluda la possibilità di ulteriori sanzioni, è valutata dagli organi del Movimento come una possibile attenuante qualora vengano riconosciute responsabilità disciplinari al portavoce.

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