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Media e Legge Gelli, ecco novità, obiettivi e rilievi

legge Gelli,
Il 28 febbraio la Camera ha approvato in via definitiva, e senza emendamenti, il ddl C-259, il cosiddetto ddl Gelli-Bianco, che reca disposizioni “in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”. Lo aveva ricevuto dal Senato, lo scorso 12 Gennaio.
Sul tema abbiamo ripetutamente scritto in passato. Passato lontano (1990-2014) e recente: articoli del 22/01/17 e del 2/02/17, pubblicati su Formiche.net. Non possiamo, perciò, essere ora considerati dei critici tardivi, ma – caso mai – critici attenti. Dopo il varo, si sono alzati commenti entusiastici da molte parti. Soddisfazione è stata espressa dai vertici della Fnomceo (che mai hanno risposto alle nostre osservazioni critiche, formalizzate per lettera), dalla Cimo (medici ospedalieri), dall’Anaao (di cui l’on. A. Bianco è stato a lungo il segretario) nonché da parte del mondo politico.
Riserve sono state espresse dagli anestetisti dell’Aaroi, forse memori delle scottature provocate dalla Legge Balduzzi, allora considerata il meglio del meglio, su questo tema. Ci limitiamo a dire che, se è vero che “il meglio è nemico del bene”, il futuro prossimo dirà se le nostre critiche e riserve alla nuova legge fossero/siano  o meno giustificate. Non vogliamo qui riproporre l’analisi dettagliata (articolo per articolo) dei punti critici, ma vogliamo oggi focalizzarci sugli aspetti più problematici, alla luce della nostra quarantennale esperienza clinica diretta.
La nuova legge agisce su 3 fronti: amministrativo, civile e penale. Si ribadisce il diritto alla salute (ma la riforma sanitaria non è stata fatta nel 1978?).
Si istituiscono la figura del Garante ed un centro regionale per la gestione del rischio e la sicurezza del paziente. Si proclama la trasparenza delle prestazioni sanitarie, con le Asl obbligate a pubblicare sul sito internet istituzionale i dati relativi ai risarcimenti erogati negli ultimi 5 anni.
Si prevede la pubblicazione di un Decreto ministeriale che contenga un elenco completo delle buone pratiche e delle linee guida. Chi ha fatto il liceo classico, ricorda il mitico vocabolario Rocci.
Ecco, quel Dm – quando uscirà – sarà di centinaia di pagine, perché centinaia sono le linee guida: delle società scientifiche italiane, europee, americane, canadesi, australiane. Spesso in disaccordo tra loro, perché ogni specialità è particolarmente attenta ad alcuni aspetti clinici e non a tutti.
Esempi? La gestione dell’acqua corporea, diversa tra cardiologi e nefrologi. La valutazione della funzione renale (grossolana o accurata) per l’uso di farmaci, integratori, terapie rischiose. La valutazione del rischio clinico. E potremmo proseguire.
(1.continua)
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