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Rischio professionale, la colpa

Nono articolo di una serie di approfondimenti sul rischio professionale (l’ottavo è possibile leggerlo qui)

Oggi la presunta “colpa professionale” può portare a ben cinque procedimenti (=processi; =giudizi) per un’ unica causa. Li elenchiamo:

1. Procedimento penale per lesioni o morte;

2. Procedimento civile per richiesta di risarcimento;

3. Procedimento civile con pagamento dell’ASL e possibile, successiva rivalsa sul medico – per colpa grave – come da regole fissate dalla Corte dei Conti:

4. Procedimento civile dell’ASL verso il medico, con possibilità di licenziamento per giusta causa;

5. Procedimento ordinistico, con ulteriori penalizzazioni.

Insomma, la normativa attuale non tutela i medici, ma li espone al pubblico ludibrio e ad un processo penale obbligatorio, anche se provocato da una denuncia anonima.

Oggi però la sensibilità della collettività è cambiata. Se l’adulterio, l’abigeato e il falso in bilancio non sono più considerati reati penali, ogni comportamento sanitario deve continuare ad essere considerato penalmente?

Perché, davanti al giudice, l’ASL scappa e lascia il medico solo?

Se i freni di una FIAT-CRYSLER sono difettosi, la colpa è della FCA o dell’operaio?

Se un medico fa una lesione, perché non deve risponderne l’ASL, in prima battuta?

Se, in un rapporto di dipendenza, viene leso un terzo perché non deve risponderne il datore di lavoro?

E quali sono le responsabilità dell’ASL (D.Lgs 626/94) a tutela degli erogatori dei servizi ed a prevenzione di rischi professionali legati a carenze strutturali ed organizzative?

Molte domande e molti dubbi. Che impongono sia la prevenzione del rischio che la rigida applicazione dei dettati contrattuali.

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