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Ha ragione Napolitano, ha torto Ingroia

Le intercettazioni che coinvolgono il presidente della Repubblica nell’ambito dell’inchiesta sulla presunta trattativa Stato-mafia devono essere distrutte. Lo ha deciso la Corte Costituzionale, accogliendo il ricorso del capo dello Stato che aveva sollevato il conflitto di poteri con la procura di Palermo. Le motivazioni della decisione saranno pubblicate a gennaio, prima della scadenza del mandato del presidente della Consulta, Alfonso Quaranta.

Subito è arrivata la reazione, durissima, di Antonio Ingroia, ex procuratore aggiunto della Procura di Palermo, ora impegnato in Guatemala su incarico dell’Onu. “Sono profondamente amareggiato ha detto Ingroia – Le ragioni della politica hanno prevalso su quelle del diritto. La sentenza della Corte costituzionale rappresenta un brusco arretramento rispetto al principio di uguaglianza e all’equilibrio fra i poteri dello Stato. Definirei bizzarra questa decisione e sono convinto della bontà della mia scelta di lasciare l’Italia. Se fossi stato ancora a Palermo, me ne sarei andato proprio oggi”. Non sono invece arrivati commenti né dal Quirinale, né dal procuratore capo di Palermo, Francesco Messineo. “Le decisioni della Consulta non si commentano”, ha detto Messineo.

Il presidente della Repubblica era coinvolto in intercettazioni telefoniche con l’ex ministro dell’Interno, Nicola Mancino. Secondo la Procura di Palermo, Mancino sarebbe stato indagato perché non avrebbe detto la verità sui rapporti tra pezzi di Stato e Cosa Nostra in quella fase. Napolitano, che compare in quattro di quelle intercettazioni, ha giudicato violate le sue prerogative di capo dello Stato e ha fatto ricorso alla Consulta. Secondo la Corte costituzionale, non spettava alla Procura di Palermo valutare la rilevanza della documentazione relativa alle intercettazioni delle conversazioni telefoniche del presidente della Repubblica. A giudizio della Consulta “neppure spettava di omettere di chiederne al giudice l’immediata distruzione ai sensi dell’articolo 271, 3* comma, c.p.p. e con modalità idonee ad assicurare la segretezza del loro contenuto, esclusa comunque la sottoposizione della stessa al contraddittorio delle parti”.

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