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Dimissioni: chi vuole darle è bene che lo faccia prima del 12 marzo!

Disposizioni in materia di razionalizzazione e semplicazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese …”  questo è il titolo del decreto legislativo n. 151/2015 che per quanto concerne le dimissioni telematiche più che  “semplificazioni”  ha introdotto “complicazioni” per i lavoratori e le imprese.  Il decreto del Ministero del lavoro del 15 dicembre 2015 riguardante le modalità di comunicazione telematica delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro contiene due allegati di non facile comprensione che dovrebbero esplicare le modalità di presentazione delle dimissioni telematiche rese obbligatorie dal 12 marzo in poi.

La procedura prevista è alquanto complicata e tortuosa e renderà difficile la vita dei futuri dimissionari che farebbero meglio a decidere di dimettersi prima del 12 marzo.

Cosa deve fare il dipendente dimissionario dal 12 marzo in poi. Se il 12 marzo un lavoratore decide di presentare le dimissioni evitando di rivolgersi ad un soggetto abilitato (patronati, organizzazioni sindacali, enti bilaterali, commissioni di certificazione) deve essere in possesso del PIN INPS  per accedere, tramite il portale www.lavoro.gov.it , al modulo on line per la trasmissione delle dimissioni o della risoluzione consensuale del rapporto. Nel caso in cui non fosse in possesso di tale PIN che permette l’identificazione dell’utente, dovrà richiederlo all’INPS. Con il PIN il lavoratore potrà creare una utenza per l’accesso al portale di cliclavoro e procedere con le successive attività.

Il decreto del Ministero divide la procedura di invio delle dimissioni addirittura in tre macro fasi!  Solo dopo aver inserito il PIN ed essersi registrato al portale di Cliclavoro il lavoratore potrà procedere con le successive attività. Si apre così la seconda fase, il soggetto potrà accedere al modello on – line per la trasmissione della comunicazione e inviare il modulo.  Infine, il modulo di dimissioni/risoluzione consensuale/revoca verrà trasmesso al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente. In particolare, il datore di lavoro riceverà il modulo nella propria casella di posta elettronica certificata e la Direzione territoriale del lavoro riceverà una notifica e potrà visionale il modulo.

Ovviamente non è finita e non è tutto così semplice come sembra.

Le modalità tecniche inserite nel Decreto 15 dicembre 2015. La procedura per la trasmissione del modulo per le dimissioni/risoluzione consensuale/revoca deve garantire il riconoscimento certo del soggetto che effettua l’adempimento (verifica dell’identità) e  l’attribuzione di una   data   certa   di   trasmissione   alla comunicazione (marca temporale) per questo ad ogni modulo salvato saranno attribuite due informazioni identificative, la data di trasmissione e un codice identificativo.

Inoltre, il portale, per la compilazione dei moduli on line chiederà anche all’utente una serie di informazioni per risalire al rapporto di lavoro più attuale e quindi alla comunicazione obbligatoria di avvio del rapporto di lavoro più recente. Recuperando la comunicazione obbligatoria il sistema compilerà in automatico alcuni campi e il lavoratore, se il rapporto di lavoro e’ iniziato prima del 2008, (anno di entrata in vigore del sistema delle comunicazioni obbligatorie) dovrà compilare interamente alcune sezioni, nel caso in cui il rapporto è iniziato dopo il 2008 dovrà inserire solo il codice fiscale del datore di lavoro e il sistema gli prospettera’ tutti i rapporti di lavoro attivi in modo che possa scegliere quello dal quale intende recedere. Infine, nel caso in cui il datore di lavoro alteri i moduli potrà essere punito con una sanzione amministrativa da 5.000  euro a 30.000 euro, salvo che il fatto non costituisca reato.

Attenzione, la mancata effettuazione della procedura, come prescritta dall’articolo 26, del decreto legislativo n. 151/2015 e dal Decreto 15 dicembre 2015, produrrà l’inefficacia delle dimissioni/risoluzione consensuale con la diretta conseguenza che il rapporto risulterà ancora in essere.

Questo porterà numerose incertezze e complicazioni per i cittadini e le imprese, in quanto da un lato ci saranno dubbi nel caso in cui il lavoratore dovrà instaurare un altro rapporto di lavoro magari sempre a tempo pieno (se non c’è certezza della cessazione del precedente) e dall’altro lato la società potrà inciampare nelle problematiche relative alle comunicazioni obbligatorie di cessazione del rapporto nel caso in cui il rapporto fosse ancora in essere. In sostanza il risultato è l’opposto rispetto a quello che la legge si era prefissata.

Per di più, sarebbe meglio che il dipendente non cambiasse idea entro sette giorni dalla comunicazione delle proprie dimissioni (e dopo tutta la fatica fatta) perché revocare le dimissioni presentate telematicamente sarà altrettanto complicato.

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