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Le opere dell’ingegno e la necessità di una nuova normativa

Di Gustavo Ghidini

Il diritto della proprietà intellettuale sta avviandosi verso una spesso faticosa mutazione di paradigmi, per entrare in consonanza con le esigenze del nuovo modo di produzione indotto dalla rivoluzione digitale. Rivoluzione che non abbraccia solo, come accadeva all’inizio, il mondo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, bensì va profilandosi come guida anche dei processi produttivi delle stesse industrie hardware. Si fa quindi riferimento, ad esempio, alla prospettiva dell’Internet delle cose.

La mutazione avverrà probabilmente all’insegna generale di paradigmi di accesso pagante per usi lucrativi di beni immateriali, e di accesso gratuito scopo di ricerca e insegnamento. Quanto agli usi richiesti dalla massa degli utenti individuali per mero intrattenimento, sarà opportuno distinguere – come del resto in parte già avviene – tra due tipi di situazioni. La prima è quella in cui l’utente viene “usato” come contatto pubblicitario o destinatario di offerte a pagamento, o in cui si prevede il pagamento di una sorta di tassa (levy) incorporata nel prezzo di apparecchi riceventi. La seconda situazione è, invece, quella in cui l’utente accede ai servizi senza essere esposto a pubblicità o altri servizi a pagamento, né sia tenuto al pagamento di un levy su apparecchi riceventi. Nel primo caso, si auspica che l’accesso possa avvenire a titolo gratuito, mentre nel secondo, fermo restando l’apertura dell’accesso, si giustificherebbe la richiesta di un piccolo compenso.

Come già accennato, le discussioni sulla riforma del diritto d’autore si sono rese necessarie perché, considerato l’avvento della rivoluzione tecnologica ed economica determinata dalla diffusione del digitale sull’analogico, le opere dell’ingegno necessitano di una nuova normativa che le tuteli. Assistiamo oggi alla creazione di nuovi modi di produzione e diffusione dei contenuti che reclamano tecnologie trasmissive più ampie, con una grande possibilità di moltiplicare la diffusione su reti telematiche sempre più aperte. Incentivare la produzione e la diffusione di interesse della cultura e dell’informazione diventa perciò un imperativo.

In gioco c’è la possibilità di rendere non più indispensabile, laddove possibile, l’intermediazione formale di un editore, dando piena libertà di creazione e divulgazione delle opere. Ogni persona può, quindi, immettere in Rete proprie produzioni letterarie. Musica, poesie, testi letterari non complessi, non hanno più bisogno di un terzo soggetto disposto a favorirne la pubblicazione.  In questo modo, tutti possiamo essere autori, si moltiplica la potenzialità di produzione e si amplia il panorama culturale in circolazione. In considerazione di quest’importante evoluzione tecnologica, che apre nuove strade in termini di produzioni che necessitano di adeguata protezione, la normativa dovrebbe permettere di difendere le opere prodotte da questa aumentata interattività dell’utenza. Il diritto d’autore dovrebbe quindi andare oltre l’intermediazione di editori e parti terze. La legislazione attuale non norma a sufficienza quest’evoluzione e non è in grado di offrire le dovute garanzie, pur svolgendosi in un circuito parallelo rispetto a quello della legislazione ordinaria.

A livello europeo è stata recentemente presentata una proposta di direttiva sul copyright che integra il sistema normativo esistente. Detta proposta prevede la creazione di nuovi diritti proprietari sulle notizie da parte di editori di giornali e riviste, nonché una normativa specifica relativa all’estrazione e all’uso di piccole parti di articoli da loro pubblicati. Il testo prevede altresì un allargamento fittizio della libertà di ricerca e di insegnamento per l’utilizzazione di opere; tale libertà è tuttavia compensata dal fatto che al titolare dei diritti, l’editore, deve essere riconosciuto il diritto a un compenso.

Un aspetto particolarmente critico della proposta di direttiva dell’Unione europea è quindi legato alla restrizione della libertà di accesso. Una normativa adeguata sul diritto d’autore, che segua le evoluzioni in corso e tenga conto delle potenzialità offerte dagli avanzamenti tecnologici, dovrebbe prevedere forme più aperte di accesso ai contenuti, pur tuttavia potendo affiancare a questa apertura la previsione di compensi. La diffusione della cultura e il flusso dell’informazione dovrebbero essere aumentati e resi più fluidi. Con la normativa proposta, invece, restano soggetti a un diritto anche di blocco che può far ricorso anche a misure tecnologiche di criptaggio che la direttiva sulla società dell’informazione del 2001 consentiva.

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