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Il Codice di Camaldoli 71-84

71. La giustizia sociale principio direttivo della vita economica. I beni materiali sono destinati da Dio a vantaggio comune di tutti gli uomini. Nel campo economico, la giustizia sociale si risolve, fondamentalmente, nella attuazione di questo principio.
Appartiene quindi alla giustizia sociale di promuovere una equa ripartizione dei beni per cui non possa un individuo o una classe escludere altri dalla partecipazione ai beni comuni. A fondamento di tale equa distribuzione deve porsi una effettiva e non solo giuridica uguaglianza dei diritti e delle opportunità nel campo economico, per cui, tenuto conto delle ineliminabili differenze nelle doti personali, nell´intelligenza, nella volontà, sia attribuito a ciascuno il suo secondo giustizia e non secondo privilegi precostituiti o conferiti da un ordinamento che ostacoli taluni individui o gruppi sociali nello sforzo di migliorare le loro condizioni.
È proprio della giustizia sociale instaurare un ordine nel quale i singoli diano tutto quanto essi sono in grado di apportare al bene comune e ottengano quanto è necessario per un armonico sviluppo delle energie individuali, quale sia consentito dalle condizioni di ambiente, di tempo e di luogo.
In particolare, nel campo della produzione, è debito di giustizia sociale tendere a produrre tutti i beni necessari o utili ai fini sopradetti che si possono ottenere dalle risorse naturali, con l´impiego del lavoro umano e dei mezzi tecnici che l´uomo ha saputo apprestare.
Il raggiungimento dei fini comuni, propri della convivenza sociale, comporta una necessaria solidarietà e una sostanziale comunanza di interessi fra gli individui e tra i gruppi sociali fra i quali si distribuiscono le diverse funzioni sociali. È quindi dovere di giustizia sociale, necessario alla attuazione del bene comune, mantenere uno spirito di attiva e consapevole collaborazione in tutti i rapporti economici e in particolare nelle relazioni fra i diversi gruppi sociali e, nell´ambito delle singole unità produttive, fra tutti coloro che in varie posizioni vi collaborano.
La giustizia sociale si pone, perciò, quale concreta espressione del bene comune, come fine primario dello stato e di ogni altra autorità. Le esigenze della giustizia sociale legittimano dunque, in via primaria, l´intervento positivo dell´autorità nella vita economica, sia per promuovere, coordinare e limitare nell´interesse del bene comune le attività degli individui e delle comunità locali, regionali e professionali, sia per svolgere una diretta attività economica.
 
72. Proprietà privata e proprietà collettiva. I beni materiali, la cui destinazione primaria è chiarita nell´articolo precedente, sono legati per natura all´uomo da due specie di rapporti:
a) la proprietà privata, spettante ad una persona fisica, a una famiglia, ad una società volontaria di individui aventi fini privati;
b) la proprietà collettiva, spettante allo stato e a persone etico-giuridiche distinte dai privati e aventi finalità generali e durature o di utilità pubblica, quali le comunità intermedie tra l´individuo e lo stato, le università di diritti e di persone, le associazioni professionali e di categoria e simili.
73. Fondamento della proprietà privata: suo aspetto personale e sociale. Poiché la radice stessa della società è costituita dall´uomo come tale, primo soggetto del diritto originario di appropriazione dei beni materiali è la persona singola, che fa propri i risultati del suo lavoro. Tale primato della proprietà privata rispetto alla collettiva deriva inoltre dal fatto che la cura e la responsabilità dell´esistenza, della libertà e del benessere dei mèmbri della società spetta anzitutto alle singole persone e trova il suo principale fondamento nella possibilità di consolidare nel tempo i frutti del lavoro personale.
Il diritto di proprietà privata che ne deriva comporta la facoltà di trasferimento ad altro soggetto. Esso trova i suoi limiti naturali nell´eguale diritto di tutti gli uomini e nel dovere di ciascuno di promuovere la giustizia sociale evitando di escludere altri dalla partecipazione ai beni comuni.
La proprietà privata così intesa ha pertanto per sua natura un duplice aspetto: personale e sociale. Personale, in quanto costituisce un presidio al libero manifestarsi della persona e della famiglia, e un incentivo allo sviluppo delle facoltà individuali. Sociale, in quanto, contribuendo a stimolare la naturale operosità dell´uomo, favorisce lo sviluppo nello sfruttamento e nella utilizzazione dei beni materiali posti da Dio a disposizione di tutti gli uomini.
Le norme giuridiche positive regolanti la proprietà privata debbono tendere non solo a definire e tutelare il diritto dei singoli, ma anche ad assicurare l´adempimento della funzione sociale spettante ai proprietari. Esse possono accordare un uso più o meno circoscritto a seconda delle condizioni ambientali e storiche, a seconda della natura e quantità dei beni che ne sono oggetto e a seconda della persona fisica o giuridica titolare del diritto di proprietà. Norme giuridiche che negassero qualsiasi riconoscimento del diritto di proprietà privata dei beni sarebbero in contrasto colla legge naturale.
 
74. La funzione sociale della proprietà dei beni strumentali. Riguardo alla proprietà dei beni occorre distinguere tra beni di consumo e di godimento destinati a soddisfare bisogni personali, familiari e collettivi, e beni strumentali destinati invece alla produzione di nuova ricchezza.
La proprietà privata dei beni strumentali ha una funzione sociale tanto più accentuata quanto più è rilevante la quantità e la qualità dei beni che l´impiego di detti strumenti permette di ottenere. Tale funzione sociale si manifesta, da un punto di vista tecnico, nella ricerca della più appropriata utilizzazione dei mezzi di produzione, nel loro sviluppo in relazione a bisogni comuni, e nella cessione a un giusto prezzo dei prodotti ottenuti.
 
75. Funzione sociale della proprietà dei beni strumentali in situazione di concorrenza. Quando i proprietari di beni strumentali concorrenti tra loro per l´ottenimento di un dato prodotto sono numerosi e indipendenti e la produzione possa adeguarsi rapidamente alla domanda, si può, sulla base della osservazione storica e della deduzione logica, fondatamente presumere che detti proprietari siano dal loro stesso interesse spontaneamente portati all´adempimento della funzione sociale che loro compete.
In tal caso può ritenersi che alla autorità non spetti altro compito che quello di garantire, nell´ambito del diritto comune, il mantenimento della situazione di effettiva concorrenza e di normali condizioni di mercato.
 
76. Funzione sociale della proprietà dei beni strumentali in situazione di non concorrenza. Quando manchi la remora di una efficace concorrenza tra i proprietari di beni strumentali, l´adempimento della funzione sociale dipende dalla volontà e dalla possibilità del proprietario di orientare l´impiego degli strumenti produttivi in vista di conciliare i propri interessi con quelli della comunità.
Tale conciliazione dipende dunque da due elementi, uno morale, la volontà del proprietario di autolimitarsi nel perseguimento del proprio interesse; uno tecnico, la consapevolezza nel proprietario della situazione produttiva in relazione alle esigenze del bene comune e la sua capacità di usare dei mezzi concreti per conciliare i due ordini di esigenze.
Ove tale conciliazione non si effettui, l´intervento della autorità è legittimo e spesso anche necessario.
Tale intervento può svolgersi in due modi principali:
1) escludendo che date categorie di beni strumentali possano essere oggetto di proprietà privata;
2) ponendo delle limitazioni all´esercizio del diritto di proprietà di determinati beni strumentali quale era in precedenza concepito o quale è in atto per altri beni strumentali.
L´intervento della comunità nella attività produttiva può altresì aversi quando l´iniziativa privata si mostri manchevole o insufficiente a soddisfare determinati interessi collettivi. Tale intervento potrà svolgersi, a seconda dei singoli casi, sia agevolando l´iniziativa privata, sia associandosi ad essa con forme di proprietà mista, sia infine mediante la gestione diretta di beni strumentali posti nell´ambito della proprietà collettiva.
L´attribuzione del diritto di proprietà di beni strumentali ai lavoratori occupati nell´azienda che utilizza i beni stessi (v. art. 66) è da auspicare in quanto porta al più alto grado la solidarietà fra lavoratori ed azienda; ma essa risponde ad esigenze che interessano direttamente la sola comunità dei lavoratori dell´azienda, esigenze diverse da quelle che inducono lo stato e le altre comunità intermedie ad intervenire nella vita economica allo scopo di conciliare gli interessi dei produttori con il bene comune e in particolare con gli interessi dei consumatori.
 
77 La produzione agraria. L´esistenza e il permanere della piccola impresa agraria familiare condotta dal proprietario del suolo oppure da un affittuario o da un mezzadro, mentre costituisce una forma di produzione rispondente tanto alle esigenze della persona quanto a quelle del bene comune, non contrasta necessariamente con il progresso della tecnica agricola. Infatti quando tali forme di organizzazione della produzione siano assistite da efficienti forme di cooperazione tra i piccoli produttori e siano dedicati mezzi sufficienti all’istruzione professionale esse possono sostenere, a differenza di quanto generalmente accade per la produzione industriale, la concorrenza delle imprese capitalistiche. Ciò sia perché il piccolo imprenditore si dedica a produzioni che richiedono lavoro assiduo, diligente, interessato, sia perché la piccola impresa agricola può in generale superare più facilmente i punti morti delle crisi economiche.
La piccola azienda agraria rappresenta quindi oltre che il campo di applicazione di forme tra le più nobili e complete del lavoro umano (vedi art. 56) anche un elemento di stabilità sociale e un organismo tecnico ed economico efficiente: là dove essa può tecnicamente realizzarsi senza diminuire sensibilmente il rendimento della produzione ne ostacolare il progresso agrario, la piccola impresa agraria va tutelata e promossa, e se occorre imposta dalla autorità, sia pure con la gradualità comportata dalle esigenze tecniche di una trasformazione agraria; e ciò specialmente per conseguire la forma più alta rappresentata dalla piccola proprietà coltivatrice che meglio soddisfa le esigenze della persona umana.
Mentre da un lato è da promuovere la formazione del a piccola impresa familiare, anche là dove continua a permanere la grande proprietà terriera allo scopo di preparare le condizioni per il frazionamento fondiario, d´altro lato è da evitare l´eccessiva suddivisione dei fondi, che mette le unità aziendali in condizioni di non assorbire tutto il lavoro della famiglia e di non offrire un reddito adeguato a un normale tenore di vita. Sono quindi da promuovere istituti giuridici atti ad impedire l´eccessivo frazionamento e a ricostituire unità più efficienti là dove tale frazionamento sia già avvenuto.
Nelle zone dove l´alto progresso tecnico è associato con un regime produttivo che richiede rilevanti capitali e grandi dimensioni delle unità aziendali, è da favorire, nei confronti del salariato, la diffusione dei contratti con retribuzione in natura e con compartecipazione dei lavoratori alle colture; cosicché là dove condizioni tecniche non consiglino la formazione della piccola impresa familiare, si possano creare condizioni atte a favorire la gestione collettiva da parte dei lavoratori addetti al fondo stesso, particolarmente se riuniti in forma cooperativa con efficiente direzione tecnica.
 
78. Funzione sociale della proprietà dei beni di consumo. Il proprietario dei beni di consumo deve poterne scegliere l´impiego entro l´ambito del diritto vigente e l´autorità – una volta stabiliti i limiti del diritto di proprietà – non può costringere il proprietario a un impiego determinato.
L´autorità peraltro, quando lo richieda il bene comune:
1) può delimitare l´uso che i proprietari potranno fare dei propri beni di consumo;
2) deve apprestare o procurare, a spese della comunità, beni di consumo, facendone oggetto di proprietà collettiva per porli ove necessario a disposizione gratuitamente o contro compenso, dei mèmbri della collettività. Tale proprietà collettiva può avere per oggetto sia beni di uso durevole, come case di abitazione, luoghi di riposo, di ricreazione e di cura, ecc., sia beni di consumo immediato in vista di favorire un ordinato svolgersi del processo di distribuzione e un razionale approvvigionamento dei beni stessi da parte dei singoli mèmbri della collettività.
 
79. La cooperazione nel processo di distribuzione dei beni di consumo. La istituzione di cooperative per l´acquisto e la distribuzione fra i soci di beni di consumo può costituire un notevole apporto per una più equa ripartizione della ricchezza e per difendere il consumatore dalle conseguenze di un difettoso funzionamento del mercato.
L´autorità può pertanto favorire con opportune provvidenze l´istituzione e l’avviamento di cooperative fra consumatori, a condizione che siano salvaguardate in ogni caso le norme di una sana gestione, e che non abbiano a costituirsi a favore dei soci situazioni di privilegio che non potrebbero che ripercuotersi a danno del complesso degli altri consumatori e cioè del bene comune.
 
80. Inconvenienti degli eccessivi accentramenti di ricchezza. L´adempimento della funzione sociale della proprietà privata riguarda tutti i beni, ma in modo particolare e diretto i beni non necessari al proprietario.
Rilevanti accumulazioni di beni nelle mani di singoli in quanto determinino lo strapotere di pochi, ovvero la loro coalizione per la difesa politica del privilegio così acquistato, ostacolano un libero ed ordinato svolgersi della vita sociale, alterano una razionale destinazione delle risorse naturali, degli strumenti tecnici e del risparmio della collettività alla produzione dei più necessari beni di consumo e impediscono infine una equa distribuzione dei beni di consumo disponibili.
Se questo stato di cose non si ritiene possa essere rapidamente corretto attraverso una naturale evoluzione della struttura economica, un razionale intervento dell´autorità atto ad eliminare gli eccessivi accentramenti di ricchezza e le maggiori disparità economiche è imposto dalla tutela del bene comune ed è quindi pienamente legittimo.
 
81. Funzione sociale della proprietà costituita con capitali presi a prestito. Gli odierni ordinamenti economici e finanziari e lo sviluppo assunto dal risparmio monetario di cui il risparmiatore non è in grado di curare direttamente l´investimento, permettono a singoli mèmbri della collettività di attribuirsi la proprietà e il controllo di grandi concentrazioni di beni con un apporto relativamente modesto di capitale proprio: le banche, gli istituti di assicurazione, le grandi aziende e i gruppi industriali e finanziari rappresentano le manifestazioni più importanti di questo fenomeno.
La funzione sociale della proprietà assume in questi casi preminente rilievo, anzitutto perché tale proprietà è formata in gran parte con risparmio che in effetti appartiene a terzi ed è stato affidato a persone o ad enti che ne dispongono come proprietari per l´investimento; in secondo luogo perché tali proprietari, valendosi di opportuni meccanismi finanziari, influiscono, spesso con limitato rischio personale, sullo sviluppo dei mezzi di produzione a disposizione della comunità e quindi sul modo di soddisfare i bisogni della comunità stessa, nonché sull´impiego delle forze di lavoro e dei beni strumentali disponibili.
E’ ammesso quindi l´intervento della comunità, volto sia a porre riparo alle conseguenze di una cattiva gestione di tale proprietà, sia a vigilare perché la funzione sociale di tale proprietà sia tenuta sempre ben presente e soddisfatta da coloro che hanno la grave responsabilità di esercitarla.
Possono legittimamente estendersi a tali beni le forme di intervento della collettività ammesse per i beni strumentali in situazioni non di concorrenza di cui all´art. 76.
 
82. La proprietà non acquistata con adeguato e lecito lavoro. In quanto il lavoro è all´origine di ogni proprietà, l´acquisizione di beni che non trovi corrispondenza in un adeguato e lecito lavoro o nella legittima e libera volontà del precedente proprietario rappresenta un indebito arricchimento effettuato impoverendo altri uomini.
Un ordinamento giuridicamente ed economicamente sano non deve consentire il formarsi di tali possibilità di arricchimento; e nel caso in cui tali arricchimenti non si siano potuti evitare è legittimo l´intervento dell´autorità atto a correggere gli effetti che ne sono risultati nella ripartizione dei beni esistenti tra i mèmbri della comunità e mirante ad impedire il loro rinnovarsi.
 
83. La trasmissione ereditaria dei beni. Dal diritto che ha l´uomo di far propri nel tempo i frutti del suo lavoro e dalla naturale solidarietà che lo lega alla comunità familiare, deriva il diritto di trasmissione ereditaria e di donazione, il quale altro non è, pertanto, che un particolare aspetto del diritto di proprietà.
In relazione al fatto che l´uomo ha interessi limitati nel tempo e che, d´altra parte, occorre evitare che la possibilità di ricevere intatto il patrimonio accumulato con il lavoro altrui renda meno sentito, specie in chi già dispone di mezzi materiali, il dovere di assumere la responsabilità di un lavoro, risponde a giustizia che i beni di proprietà privata siano trasmissibili ad altri solo con limitazioni determinate dalla legge.
Nei casi poi in cui motivi di giustizia sociale esigano di correggere l´esistente ripartizione dei beni oggetto di proprietà privata, una conciliazione degli interessi di ogni singolo proprietario con l´interesse generale può essere ottenuta rinviando tale correzione al momento in cui la proprietà dei beni si trasferisce per successione o per donazione.
Molteplici elementi legittimano quindi il trasferimento alla comunità di una parte dei beni che sono oggetto di trapasso a titolo gratuito. Il regolamento giuridico di tali trasferimenti deve tener presenti congiuntamente i seguenti ordini di circostanze:
a) i rapporti intercorrenti tra le persone tra le quali si effettua il trasferimento, dovendosi riconoscere un trattamento più favorevole ai trasferimenti tra parenti e in particolare a quelli tra i componenti la comunità familiare in senso stretto;
b) l´entità della quota che è oggetto del trasferimento, essendo giustificati da parte della comunità prelievi più elevati quanto più ingente è il patrimonio del testatore;
c) l´entità del patrimonio del beneficiario della successione o della donazione, essendo legittima una devoluzione alla comunità di quote tanto più rilevanti, quanto più è ingente tale patrimonio;
d) la situazione generale economica e sociale, in relazione alla quale variano le modalità con cui si debba procedere alla correzione dell´esistente distribuzione dei beni oggetto di proprietà privata.
Data la natura della comunità familiare, il diritto personale del proprietario di disporre dei suoi beni è limitato altresì dal diritto della famiglia di averne riservata una quota in caso di trasferimento di proprietà a titolo gratuito: tale quota è stabilita dai singoli ordinamenti giuridici in relazione agli ordini di circostanze sopra indicate e alle condizioni della organizzazione familiare.
Nel caso di trasferimento delle piccole aziende e delle minori unità terriere, è opportuno evitare con mezzi vari, quali le agevolazioni fiscali e creditizie, il loro frazionamento.
Nel caso di aziende di vaste dimensioni, che occupano ingenti forze di lavoro, impiegano rilevanti capitali altrui e soddisfano a importanti bisogni della comunità, l´autorità può legittimamente intervenire, sia in linea generale che in linea particolare, per garantire che l´attività economica legata alla proprietà della azienda stessa continui a svolgersi efficacemente, pur quando essa venga per successione ereditaria o per donazione trasmessa ad altra persona.
 
84. La giustizia sociale e la comunità internazionale dei beni: commercio internazionale ed emigrazione. I beni materiali da Dio posti sulla terra sono destinati al soddisfacimento dei bisogni di tutta la famiglia umana; data questa comune destinazione delle risorse terrestri e la loro varia distribuzione nelle diverse regioni del mondo, risponde a un principio di diritto naturale l´aspirazione degli uomini di partecipare direttamente o per mezzo di scambi alla utilizzazione di tutti i beni della terra.
Tale principio implica da un lato la libertà per gli uomini di trasferirsi là dove la disponibilità di materie prime permette loro di applicare più profittevolmente la loro operosità, dall´altro la possibilità di scambiare materie prime e prodotti ottenuti dalla elaborazione delle materie stesse.
In relazione al dovere di solidarietà che incombe su tutti gli stati ed alla sempre più accentuata interdipendenza dei fenomeni economici, la vita economica internazionale deve tendere ad essere ordinata in un organismo nel quale l´attività economica risulti ripartita tra i vari paesi in vista di farne delle parti complementari nelle quali le capacità della popolazione e le materie prime disponibili ricevano la più efficace utilizzazione.
Gli sviluppi assunti dalla economia produttiva ed i progressi delle comunicazioni hanno più largamente integrato e avvicinato le varie regioni della terra ed hanno reso profondamente solidali e strettamente interdipendenti le varie economie nazionali; si fa quindi sempre più sentita l´esigenza di dare un assetto giuridico a quell´aspetto della società naturale degli stati che è costituito dalla economia internazionale. Finché tale auspicato assetto giuridico non sarà efficacemente realizzato, una maggiore attuazione della giustizia sociale sul piano internazionale riposa solo su un sentimento di solidarietà cristiana che, illuminando l´azione dei singoli stati, li renda consapevoli sia dell´esigenza di un generale bene comune, sia del vero contenuto del bene comune nazionale che essi più particolarmente perseguono.
Il complesso problema di dare una autorità alla società naturale degli stati nel campo economico può essere avviato a soluzione mediante accordi fra stati miranti a regolare la vita economica internazionale o taluni suoi settori, e tendenti a creare appositi istituti di carattere internazionale alle cui decisioni e direttive gli stati aderenti si impegnino lealmente di ordinare sia i rapporti economici con gli altri stati, sia la politica economica interna.
L´attività che detti istituti potranno svolgere in campi molteplici (quali la regolamentazione del lavoro, il credito e la moneta, il movimento dei capitali, l´utilizzazione delle materie prime, lo scambio dei prodotti, le comunicazioni, il sostegno alle economie più arretrate e a quelle colpite da particolari crisi e calamità) dovrà anche tener conto dell´utilità che gli scambi internazionali non siano monopolizzati da organi statali, ma diano modo alle singole persone di liberamente esplicare iniziative individuali anche al di là dei confini nazionali e ciò sia per meglio promuovere la messa in valore, a vantaggio comune, delle risorse terrestri, sia per favorire una diretta e reciproca conoscenza e comprensione anche fra i mèmbri più lontani della famiglia umana.
Dalla soluzione che ogni stato ritiene di dare al proprio particolare problema di bene comune deriva tra l´altro una determinata possibilità per gli uomini di trasferirsi da uno stato all´altro, e per le merci di essere scambiate; e poiché mezzo essenziale per realizzare il bene comune è procurare ai lavoratori disponibili una adeguata occupazione e tale obbiettivo, mancando la libertà di trasferimento, si raggiunge specialmente rinunciando ad acquistare in altri stati prodotti consumati nel paese, la limitazione nel movimento degli uomini e la limitazione degli scambi sono due fatti legati da relazione di causa ed effetto.
Questa correlazione unitamente alle diverse caratteristiche demografiche dei vari popoli da luogo al problema dell´emigrazione, nei confronti del quale si manifesta pure la opportunità di accordi internazionali, in attesa che una più diffusa coscienza del bene comune internazionale permetta di riconoscere incondizionatamente il naturale diritto di ogni uomo di trasferirsi ove meglio egli possa esplicare la sua personalità.
Tali accordi dovranno fondarsi sul principio che al paese di origine deve essere riconosciuto il diritto di assistere e tutelare i suoi emigranti nel periodo della loro prima sistemazione e del loro avviamento, mentre il paese di destinazione deve tendere ad abolire per gli immigrati ogni trattamento giuridico ed economico deteriore rispetto a quello dei suoi propri cittadini. Limitazioni e condizioni poste tanto alla emigrazione quanto alla immigrazione, che si fondassero sulla difesa di interessi particolari o sull´egoismo nazionale o di classe sono contrarie anche al bene comune rettamente inteso, che non può prescindere dal bene comune internazionale e dalle esigenze della pacifica convivenza dei popoli.
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