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Sanità e contenzioso giudiziario: le difficoltà di cui dovranno tener conto Governo e Parlamento

Gaetano Scuotto

Da decenni oramai il comparto sanità, seppur con differenziazioni sul territorio nazionale, è costretto ad operare in condizioni di difficoltà che si ingrandiscono col passare del tempo in ragione dell’atavica mancanza di fondi pubblici e della carenza, sempre maggiore, di personale sanitario. Difficoltà di cui dovranno tenere conto il presidente del Consiglio Conte, il Ministro Grillo e l’intero Governo e Parlamento.

Sono sempre più numerosi fenomeni di violenza perpetrati nei confronti del personale sanitario soprattutto quello impiegato nel primo soccorso. Medici e infermieri sono spesso vittime di aggressioni fisiche o verbali all’interno delle strutture sanitarie, tanto per mano degli stessi pazienti, quanto dei loro familiari.
La difficile situazione è stata poi ulteriormente complicata dal vertiginoso aumento del contenzioso giudiziario, civile e penale, nei confronti sia delle strutture che dei singoli medici. Di certo operare con la spada di Damocle e il pericolo di ricevere richieste risarcitorie, talvolta milionarie, ovvero di vedersi destinatari di denunce in sede penale, può influire molto sulla qualità delle prestazioni assistenziali del personale medico. Ma, se sulle questioni di carenze di personale e di maggiore sicurezza e tutela per l’incolumità dei sanitari il Parlamento tarda ad intervenire, sebbene sia in discussione la proposta di legge dell’On. Michela Rostan, Vice Presidente Commissione Sanità ed Affari Sociali della Camera dei Deputati, in merito al “Riconoscimento della qualifica di Pubblico Ufficiale a medici e personale sanitario nell’esercizio delle loro funzioni”, relativamente alla problematica del contenzioso in materia di responsabilità dell’esercente la professione sanitaria, il Legislatore è invece già intervenuto con l’emanazione della Legge 08 marzo 2017, n. 24 “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”. Ed proprio su quest’ultima normativa che ho chiesto all’avvocato Gaetano Scuotto di capire i possibili risvolti pratici ed eventuali criticità.
Napoletano, avvocato, 42 anni a novembre, patrocinante in Cassazione, studioso del diritto assicurativo e cultore del diritto sanitario all’Università Parthenope di Napoli, Scuotto è autore di numerose pubblicazioni sul tema.

D. Un lapidario commento sulla legge 24/17.
R. La scoperta di qualcosa che già c’era. L’unica grande novità, però, è l’aver messo, per la prima volta, sullo steso piano tanto le strutture pubbliche quanto quelle private.
D. Era necessaria?
R. E’ stata sbandierata come la più grande riforma in ambito sanitario degli ultimi due decenni, non considerando che il sistema giudiziario italiano è permeato di tanti passaggi che incidono – negativamente – tanto sui costi delle assicurazioni quanto sui ritardi per chi reclama giustizia.
D. La legge apporta realmente vantaggi? E se si in cosa consistono?
R. L’idea iniziale era quella di voler garantire maggiormente, rispetto al passato, il personale sanitario ed al contempo proteggere le strutture con la obbligatorietà della polizza. Entrambi gli obiettivi, ad oggi ed in mancanza dei decreti attuativi, rimangono una mera possibilità. Quanto al secondo, però, il fallimento è da subito evidente: se i costi delle polizze aumentano vertiginosamente, le strutture possono anche ricorrere a quelle che è ai più conosciuta come autoassicurazione, termine improprio che indica la cosiddetta auto ritenzione del rischio, ovvero provvedere al pagamento dei sinistri attingendo dalle proprie casse, senza ricorrere ad alcuna copertura assicurativa: il tutto, però, non senza ulteriori ritardi nella liquidazione dei risarcimenti, e senza trascurare che il CCNL di comparto già prevedeva la obbligatorietà della polizza. Dov’è la novità? Chi ha pensato questa norma non ha tenuto in considerazione che le polizze oggi sono cambiate. Mutuando dal modello anglosassone, la maggior parte dei contratti, offre ed affronta la gestione diretta del sinistro, evitando così, ed è uno dei vantaggi, la costituzione in giudizio dell’assicurato con chiamata in garanzia della Compagnia: ciò tradotto in termini pratici, significa riduzione dei tempi e dei costi. Tutto questo viene, o meglio verrà meno, in ragione della chiamata diretta della Compagnia di Assicurazione che sarà costretta a dove ricorrere non solo alla difesa del struttura e/o sanitario ma anche alla sua in proprio.

D. la gestione diretta è riservata a tutti i sinistri?
R. Ovviamente no, mi riferisco solo a quelli coperti, vale a dire sinistri regolarmente denunciati, con riferimento tanto alle pattuizioni contrattuali che alle norme codicistiche.

D. Un po’ come avviene con la franchigia aggregata?
R. Decisamente no! La franchigia aggregata è una previsione contrattuale, a mio avviso eccellente, che consente un fortissimo abbattimento del costo iniziale del premio di polizza, a fronte di una predeterminata somma di danaro con cui annualmente, le strutture, affrontano i risarcimenti fino alla sua erosione. Facciamo un esempio: se io pago una polizza 10 con franchigia aggregata 2, ed una polizza 20 senza franchigia, avrò certamente risparmiato 8. E questa soluzione, seppur malvista, non può che portare nel lungo termine, un grande vantaggio in termini economici per la casse pubbliche che affrontano, anzi devono affrontare, la obbligatoria sottoscrizione di idonea polizza assicurativa.

D. Ma allora così l’assicurato paga, nonostante abbia una polizza?
R. E’ la classica osservazione che, a ben guardare, con un po’ di buona volontà, può essere abbattuta e superata, semplicemente guardando oltre il dato del momento. Vede, quello che meraviglia è che la politica dotata di responsabilità, sintesi e lungimiranza, non può licenziare una norma sottraendo al dibattito in Aula la formulazione deli decreti. Ci avviano, insomma, verso una nuova crisi del comparto assicurativo: sarà una ennesima opportunità?

D. Relativamente alla introduzione, per la prima volta, in una legge delle c.d. buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida e del concetto di risk management, pensa che la riforma possa effettivamente contribuire a migliorare il servizio sanitario?
R. In parte sì ma si rischia una pericolosa standardizzazione dell’approccio al paziente.
D. Per la sua esperienza ritiene che l’impianto della riforma porterà ad un aumento ovvero ad una diminuzione del contenzioso in materia?
R. Il contenzioso aumenterà anche in ragione della possibilità di ottenere, in tempi brevi, tanto una prima risposta, seppur tecnica, e mi riferisco all’accertamento tecnico preventivo (ATP), quanto una offerta economica da parte della compagnia assicurativa per il tramite dell’azione diretta.

D. Essendo uno degli obiettivi della Legge il contrasto alla cosiddetta medicina difensiva in parte dovuta allo spauracchio delle richieste risarcitorie, dal suo punto di vista di avvocato civilista, ritiene che l’obbligatorietà dell’assicurazione e la previsione dell’azione diretta nei confronti delle compagnie, così come avviene per la RC auto, possano essere efficaci su questo aspetto?
R. Non credo, vi è sempre la possibilità per le Compagnie, così come per le strutture ospedaliere di rivalersi poi sull’assicurato o dipendente. Se aumenterà, in generale, il contenzioso, aumenteranno in proporzione anche i giudizi di rivalsa – ovviamente se ci sono i presupposti – nei confronti dei medici, i quali inoltre avranno a loro volta la necessità di stipulare polizze con massimali alti e conseguente lievitazione dei costi.

D. Sue sensazioni
R. La prima impressione è quasi assimilabile a quella che fece storcere il naso agli esperti di tematiche sociali, all’indomani dell’introduzione nel nostro sistema di forme flessibili di lavoro. Un paese il nostro, troppo radicato al posto fisso. Un paese in cui la flessibilità sconta il peccato di trovare un mercato del lavoro che incontra offerta 10 e domanda 100, prestando così il fianco ad utilizzi ambigui della flessibilità.

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