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Serve davvero una green Constitution? No, secondo Frosini

Di Tommaso Edoardo Frosini

La proposta di inserire l’ambiente all’art. 9 della Costituzione, nonostante sia già presente all’art. 117 come competenza esclusiva dello Stato. L’opinione (contraria) del costituzionalista Tommaso Edoardo Frosini, ordinario all’Università Suor Orsola Benincasa

Stavolta pare che ci siamo. L’ambiente entrerà nella Costituzione, quale principio fondamentale della nostra Repubblica. Perché andrà collocato all’art. 9, nonostante sia già presente all’art. 117 tra le materie di competenza esclusiva dello Stato. Quindi, avremo due volte l’ambiente (e l’ecosistema) in Costituzione, all’inizio e verso la fine della stessa. Sarà allora una green Constitution?

Voglio qui esprimere una opinione dissenziente. Sul metodo, innanzitutto: con la modifica dell’art. 9 si sfata quello che era considerato un tabù costituzionale, e cioè che non si modificano i principi supremi. Lo ha detto nel 1988 la Corte costituzionale con la sentenza n. 1146, imponendo un limite al potere di revisione costituzionale ex art. 138 e avvalorando la tesi che “la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale”, come recita l’art. 139, consiste, appunto, nell’immodificabilità dei principi supremi.

Tali debbono essere ritenuti i principi fondamentali, quindi quelli previsti dall’art. 1 all’art. 12, che strutturano l’essenza, come forma, dello stato repubblicano. Anche laddove si volessero modificare per migliorarli, si corre il rischio di creare un pericoloso precedente, che oggi può valere in senso positivo ma domani non potrà essere impedito in senso negativo. Come dire: se si apre alla modifica dei principi fondamentali si accetta l’idea che questi possono essere comunque cambiati. In senso migliorativo o peggiorativo lo deciderà la maggioranza parlamentare che approverà la riforma. La lotta per la costituzione, più volte evocata nei tentativi di riforma costituzionale financo della seconda parte, consiste in questo: nella difesa dei principi fondamentali, che non possono e non debbono essere negoziabili.

Ragionamento criticabile ma sicuramente efficace. Nel caso dell’ambiente in Costituzione, si vuole non solo modificare una norma posta tra i principi fondamentali (l’art.9) ma si vuole farlo con una formula poco comprensibile. Infatti, la tutela varrebbe per l’ambiente, l’ecosistema e la biodiversità e financo per il rispetto degli animali, le cui forme di regolazione dovranno essere previste dalla legge. Nella furia riformatrice verrebbe a essere modificato anche l’art. 41, prevedendo che l’iniziativa economica non possa svolgersi in modo da recare danno alla salute e all’ambiente. Una banalità: come se, in assenza di questo riferimento, si possa recare danno con legge. E comunque, a chi spetta appurare, in via preventiva, che l’attività economica si sta svolgendo a danno dell’ambiente? Mi sembra una proposta di disposizione scritta sotto la suggestione della vicenda Ilva.

Un paio di domande: fino a oggi l’ambiente è stato tutelato nel nostro Paese, anche in assenza di una previsione costituzionale? Direi senz’altro di sì. Allora, a che serve modificare la Costituzione inserendo l’ambiente, l’ecosistema e la biodiversità? Peraltro, l’ambiente e i suoi derivati sono già da tempo presenti implicitamente, a parte l’esplicitazione all’art. 117 già ricordata, attraverso un’interpretazione evolutiva dell’attuale art. 9 sulla tutela del paesaggio “in combinato disposto” con l’art. 32 sulla tutela della salute. Come spiegò mezzo secolo fa Alberto Predieri e come ha pienamente riconosciuto, da molti anni, la giurisprudenza prima di cassazione e poi soprattutto costituzionale.

Ripeto: a che serve modificare la Costituzione inserendo l’ambiente? Spero non a mostrare e dimostrare una scelta oggi a la page. Voglio vedere quando la Corte costituzionale sarà chiamata a pronunciarsi sull’eventuale vizio di costituzionalità di leggi che violano “l’ecosistema” e la “biodiversità”. Si dovrà rivolgere a un expertise per farsi dire il senso e il significato di queste formule.

Infine, segnalo un paradosso: nel mentre si lavora per inserire l’ambiente in Costituzione lo si esclude da una tutela ministeriale. Mi riferisco alla soppressione del “ministero dell’ambiente e della tutela del territorio” in luogo di quello appena creato della “transizione ecologica”. Delle due l’una: o l’ambiente è costituzionalizzato e allora deve avere un suo dicastero riferito alla gestione, come nel caso della salute o della giustizia, oppure rimane fuori dal testo costituzionale e diventa una mera questione di cosiddetta transizione ecologica.

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