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I nuovi poteri del notaio con la riforma Cartabia

Di Angelo Lauria

Da qualche giorno i notai sono diventati alternativi ai giudici come presidio qualificato per la tutela dei soggetti fragili e delle operazioni relative ai beni ereditari. L’analisi del notaio Angelo Lauria dello studio Ricci e Radaelli

Dal 28 febbraio 2023 è entrata in vigore la c.d. riforma Cartabia, con la quale il legislatore affida al notaio un ruolo centrale nella protezione degli interessi di soggetti incapaci. Al magistero del notaio sono anche affidate le autorizzazioni funzionali alla circolazione dei beni di provenienza successoria e dei beni ereditari in generale. L’intento è evidente: rendere più celere il conseguimento di tutte le autorizzazioni necessarie alla stipula dei relativi negozi.

La riforma ha attribuito al notaio una competenza concorrente con quella dell’autorità giudiziaria a rilasciare le autorizzazioni per la stipula degli atti pubblici e scritture private autenticate nelle quali interviene un soggetto incapace, ovvero aventi per oggetto beni ereditari. Si tratta, a ben vedere, di un “doppio binario”. La competenza del Giudice resta. Più semplicemente, si rimette alle parti coinvolte la scelta in ordine al destinatario della richiesta: l’Autorità giudiziaria competente, oppure il notaio incaricato di ricevere l’atto.

Volendo dare uno sguardo d’insieme, dopo la riforma, attraverso una “integrazione” delle competenze notarili di cui all’art. 1, legge 16 febbraio 1913 n. 89 – ai notai, non solo è concessa la facoltà di sottoscrivere e presentare ricorsi relativi agli affari di volontaria giurisdizione, riguardanti le stipulazioni a ciascuno di essi affidati dalle parti, ma si attribuisce la possibilità di esercitare alcune funzioni nell’ambito della giurisdizione non contenziosa.

La richiesta al notaio – a differenza di quella “tradizionale” ancorata, ad esempio, al luogo di residenza del soggetto incapace – non soffre di limiti territoriali; nel senso che è assolutamente slegata dal domicilio o dalla residenza della persona nel cui interesse il provvedimento è richiesto. Unico importante e fondamentale collegamento voluto dalla riforma è il conferimento dell’incarico alla stipula: il pubblico ufficiale – al quale ci si rivolge per l’atto – è lo stesso abilitato al rilascio dell’autorizzazione.

Al fine di ottenere l’autorizzazione, le parti possono chiedere per iscritto, anche per il tramite di un Avvocato, che sia il notaio incaricato di redigere l’atto a rilasciare le autorizzazioni indispensabili per sottoscrivere atti pubblici o scritture private in cui interviene un minore, un interdetto, un inabilitato o un beneficiario dell’amministrazione di sostegno.

Resta invece competente in via esclusiva il giudice tutelare per le autorizzazioni per promuovere, rinunciare o compromettere le liti in arbitri oltre che per la continuazione dell’impresa commerciale.

Il notaio incaricato dalle parti è stato investito dalla novella di poteri latamente istruttori, finalizzati – in modo analogo a quanto accade per il Giudice tutelare – ad accertare i presupposti di fatto che legittimano il rilascio dell’autorizzazione, ovvero ne impongano il diniego.

A tal fine, durante la fase di istruttoria, il notaio può farsi coadiuvare da consulenti e assumere senza formalità informazioni da persone vicine al minore o al soggetto sottoposto a misura di protezione: ad esempio il coniuge, i parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo. Per i beni ereditari possono essere sentiti gli altri chiamati, i creditori che risultano dall’inventario e, se del caso, il legatario.

Può anche capitare che ove per effetto dell’atto debba essere riscosso un prezzo che rappresenta il ricavato dell’alienazione dei beni compresi nel patrimonio dell’incapace, il notaio nell’atto di autorizzazione, debba determinare le cautele necessarie per il reimpiego delle somme riscosse. Questa rappresenta una competenza ulteriore rispetto a quella già attribuita dall’articolo 21, comma 3, del d.lgs 149/2022

Trattandosi di una competenza concorrente, il notaio è anche investito di una serie di obblighi formali successivi al rilascio dell’autorizzazione.

Il notaio, infatti, concede l’autorizzazione in forma scritta (ma non in forma autentica) e la trasmette al Tribunale che sarebbe stato altrimenti competente per territorio, nonché al Pubblico Ministero dell’ufficio e alla parte istante. Tale comunicazione consente di assolvere ad alcune formalità pubblicitarie previste dal codice civile, quale ad esempio l’annotazione nel registro delle tutele.

L’autorizzazione resa dal notaio non è, tuttavia, immediatamente efficace. Il provvedimento può essere in ogni tempo modificato o revocato dal giudice tutelare, fatti comunque salvi i diritti dei terzi acquisiti in buona fede in forza di convenzioni anteriori alla modifica o revoca dell’autorizzazione.

In altri termini viene esclusa la provvisoria esecutività dell’autorizzazione notarile. Ne consegue che il provvedimento del notaio acquista efficacia dopo che sono decorsi venti giorni dalle notificazioni e comunicazioni previste senza che sia stato proposto il reclamo.

 

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