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Tim, Vivendi e golden power, ecco la norma sui poteri speciali dello Stato

Quanto costerà non aver notificato al governo italiano che Vivendì ha acquisito di fatto il controllo di Tim ora che lo Stato italiano ha deciso di esercitare i poteri speciali sulla società di telecomunicazioni e quali poteri eserciterà l’esecutivo? Ecco cosa prevede la norma sul Golden power in attesa che il governo comunichi le sue decisioni.

LA COMUNICAZIONE DI GENTILONI

“Abbiamo approvato il dpcm sulla golden power relativo a Tim e suoi contenuti saranno resi noti nel comunicato”, ha annunciato il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, in conferenza stampa a Palazzo Chigi.

LA VICENDA

Lo scorso 18 aprile l’Autorità per le Comunicazioni ha stabilito che Vivendi ha “un’influenza dominante” su Tim, della quale controlla il 23,9%. L’iter è scattato in seguito alla frase contenuta nel comunicato diffuso da Tim lo scorso 27 luglio, nel quale si leggeva che il cda “prende atto dell’inizio dell’attività di direzione e coordinamento da parte di Vivendi”.
La legge prevede che gli eventuali cambi di controllo debbano essere notificati alla Presidenza del consiglio entro dieci giorni o in ogni caso prima che divengano effettivi, per tanto il comitato tecnico del governo italiano sul “golden power”, dopo aver accertato gli obblighi di notifica da parte di Vivendi sull’acquisizione delle quote di Telecom Italia e la loro violazione da parte della società francese ha avviato le procedure per l’eventuale sanzione pecuniaria nei confronti della sola Telecom Italia.

LA NORMA

Per “poteri speciali” si  intende la  facoltà  dello Stato di  dettare  specifiche condizioni all’acquisito di partecipazioni, di porre il veto all’adozione di determinate delibere societarie e di opporsi  all’acquisto di  partecipazioni. Nel dettaglio la norma sul Golden Power attribuisce allo Stato poteri di intervento in caso di “operazioni straordinarie riguardanti imprese operanti nei settori della difesa e della sicurezza nazionale (art. 1), nonché inerenti agli attivi strategici nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni (art. 2)”.
La disciplina è frutto di un decreto legge del 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, che ha modificato le regole del Golden share previste all’art. 2 del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.
Secondo il decreto legge “qualsiasi delibera, atto od operazione posta in essere da un’impresa detentrice, concernente modifiche alla titolarità, al controllo o alla disponibilità degli attivi strategici è preventivamente notificata al Governo, che può esprimere un veto nei confronti di quelle operazioni che possono dar luogo a situazioni eccezionali di minaccia di grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti, nonché alla continuità degli approvvigionamenti”.

LE SANZIONI

In caso di violazione scatta secondo la legge una pena pecuniaria. L’articolo 8 del decreto del  2012 stabilisce che, in caso di accertata inosservanza delle disposizioni contenute nell’art. 2 del DL 21/2012, le eventuali sanzioni amministrative pecuniarie siano comminate con decreto del Presidente del Consiglio da adottarsi, previo esame da parte del gruppo di coordinamento, su proposta del ministro dell’economia e delle finanze o dello sviluppo economico o delle infrastrutture e dei trasporti, secondo i rispettivi ambiti di competenza.

LA SANZIONE

Una delle modifiche al Golden Power introdotta nel testo finale del decreto fiscale approvato con riserva venerdì dal Cdm e che l’Ansa ha potuto visionare prevede che la sanzione per la mancata notifica di un’operazione sottoposta al Golden Power potrà ora arrivare fino al doppio del valore dell’operazione e comunque non dovrà essere inferiore all’1% del fatturato realizzato dalle imprese coinvolte. La sanzione – specifica l’agenzia stampa – scatta ”salvo che il fatto costituisca reato e ferme le invalidità previste dalla legge”.

Il decreto fiscale prevede secondo quanto comunicato dall’Ansa alcune soglie per l’acquisto di quote di società quotate da parte di soggetti extra-Ue: “Superato il 10, 20 e 25 per cento l’acquirente dovrà dichiarare: i modi di finanziamento, se agisce solo o in concerto, se intende fermarsi o proseguire fino al controllo, le sue intenzioni sui patti parasociali, se intende proporre integrazione o revoca degli organi amministrativi o di controllo”.

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