L’art. 66 della Costituzione afferma che “ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità”. Quel termine, “giudica”, non designa alcuna valutazione propria del “giudice naturale precostituito per legge” di cui parla l’art. 25 della Carta, ovverosia, un giudice in senso proprio, come sono soliti conoscerlo i cittadini. La Giunta…