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Camere di commercio, perché è cosa buona e giusta l’obbligo di iscrizione

Riceviamo e volentieri pubblichiamo

Tra le proposte di riforma dell’Amministrazione su cui il Presidente del Consiglio sta ripetutamente insistendo si legge l’abolizione dell’obbligatorietà dell’iscrizione delle imprese alle Camere di Commercio. In realtà già oggi non esiste un obbligo di iscrizione “alle Camere di Commercio”. Per espressa disposizione del codice civile le imprese hanno invece l’obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese, che è tenuto e gestito dalle Camere di Commercio. L’idea che sembrerebbe dunque sottendere la misura preannunciata è che si voglia abbandonare il sistema di pubblicità tradizionale, se per sostituirlo o per smontarlo non è chiaro.

REGISTRO DELLE IMPRESE

Il Registro delle Imprese è stato attuato nel 1993, grazie a un’imponente opera di progettazione e infrastrutturazione telematica realizzata dalle Camere di Commercio, che ne assicurano la tenuta, l’ammodernamento tecnologico, l’adeguamento istantaneo e la gestione. Prima della sua entrata in vigore, l’accesso del pubblico ai dati delle imprese commerciali era sostanzialmente impossibile. I dati che il codice civile obbligava a pubblicare erano raccolti dalla cancelleria dei tribunali nel cui distretto l’impresa aveva la sede. Essi venivano semplicemente raccolti, non organizzati e tanto meno resi immediatamente consultabili. Le cancellerie li ricevevano e la ricerca dei dati rilevanti richiedeva mesi. La conservazione avveniva su base territoriale, sicché per estrarre un dato di una certa società occorreva recarsi presso il tribunale competente. La raccolta stessa era segnata da un ritardo di archiviazione cronico, progressivamente cresciuto man mano che dalle poche e (salvo eccezioni) piccole società dell’epoca bellica e postbellica l’Italia vide esplodere, col boom economico degli anni Sessanta, il numero e la complessità delle formazioni societarie. Tale situazione è andata progressivamente aggravandosi con l’evoluzione dei mercati finanziari del ventennio successivo, in cui la crescita dimensionale e l’apertura delle imprese italiane al finanziamento e all’azionariato  diffuso hanno implicato la trasformazione della partecipazione societaria in un fenomeno sociale, con corrispondente incremento del numero e della qualità dei dati da mettere a disposizione e degli accessi richiesti.

ATTUAZIONE DEL REGISTRO

L’accesso ai dati ha perciò progressivamente acquisito un ruolo essenziale nella tutela dell’investimento e del mercato e nel superamento delle asimmetrie informative inevitabilmente connesse con le resistenze dell’imprenditore e del management ad aprire ad altri i propri segreti e a consentire un controllo diffuso del proprio operato.
L’attuazione del Registro delle Imprese ha segnato l’ingresso dell’Italia nel non ampio numero degli ordinamenti che fanno della trasparenza il perno dell’intero sistema dell’investimento societario e dei rapporti d’impresa. Il Registro, unico e informatizzato, ha realizzato l’accesso immediato, a semplice richiesta di consultazione di qualunque cittadino, a tutti i dati delle imprese italiane.

EVOLUZIONE EVIDENTE

Alcuni esempi eclatanti di questa evoluzione sono ormai patrimonio comune. La pubblicazione obbligatoria dei patti parasociali relativi a società a capitale diffuso e quotate e delle situazioni di direzione e coordinamento di società controllate ha rimosso la sistematica opacità circa le aggregazioni proprietarie e costituisce oggi la base di ogni corretto rapporto tra governo societario e mercato. L’immediata lettura dei bilanci societari assicura tempestività di informazione e contestuale leggibilità dei dati relativi ai gruppi societari, consentendo il giudizio di analisti, investitori, organi di vigilanza e autorità fiscali e giudiziarie, a presidio della correttezza e dell’efficienza dell’azione concorrenziale sul mercato dei fornitori, dei finanziatori, dei clienti e dei consumatori. L’iscrizione dei trasferimenti delle partecipazioni semplifica il regime di circolazione e dà certezza circa gli assetti proprietari, dirimendo anche il conflitto tra subacquirenti. Più in generale, la regola della piena opponibilità dei fatti iscritti nel Registro ai terzi, anche se concretamente ignari, realizza condizioni di certezza nella circolazione giuridica, indispensabili per un mercato efficace che deve poter contare sulla stabilità delle transazioni avvenute sulla base dei dati pubblicati. Qualunque operazione di carattere straordinario ha effetto solo se iscritta nel Registro delle Imprese, onde assicurarne il controllo preventivo di legittimità e la generale conoscibilità da parte di ogni interessato anche ai fini di poter tutelare i diritti che si assumano violati dalla delibera societaria. Per le società di capitali, l’iscrizione segna ancor oggi il momento costitutivo, in cui acquista autonomia patrimoniale e giuridica l’ente, si instaura il vincolo dei conferimenti all’esercizio dell’attività e il regime di responsabilità limitata dei soci per le obbligazioni contratte dalla società. Nuove funzioni assolve il Registro anche in materia fallimentare.

SICUREZZA ECONOMICA

Il Registro delle Imprese assicura certezza nella circolazione economica e garantisce l’equilibrio tra potere di gestione e controllo, condizione irrinunciabile di un mercato equo e trasparente in cui è resa possibile la tutela sostanziale dei diritti coinvolti nell’agire imprenditoriale, ed è dunque strumento indispensabile del modello di democrazia economica cui risponde l’intero diritto dell’impresa italiano.

CAMERE DI COMMERCIO NECESSARIE

Molti saluterebbero forse con favore anche un semplice ridimensionamento, figurarsi l’eliminazione, di questo strumento, riducendo nelle nebbie dell’opacità imprenditoriale la mole di informazioni che sono state portate alla luce grazie all’introduzione del Registro. L’opacità è garanzia di azione incontrollabile da parte dei controinteressati e delle autorità pubbliche di vigilanza e sanzione. L’invisibilità dei centri decisionali assicura l’immunità dalla responsabilità. L’impraticabilità del giudizio sui dati e sulle azioni dell’impresa rende vano il controllo su cui si fonda la stessa libertà negoziale  e affievolisce la tutela dei diritti delle controparti contrattuali.

CONTROLLI E EFFICIENZA

Verificabilità, rapidità, sistematicità, istantaneità e completezza dell’informazione sono indispensabili per l’efficienza dei controlli sull’azione imprenditoriale. Lo stesso ingresso dei dati nel sistema, per poter garantire l’affidamento dei terzi e la verificabilità, ne postula il controllo da parte dell’ufficio che, pubblicandoli, ne assicura gli effetti. L’informazione dispersa in un contesto asistematico non soddisfa i requisiti di funzionalità a servizio degli interessi tutelati, per i quali si richiede organizzazione e coerenza dei meccanismi di acquisizione e di presentazione dei dati. La contestualità di lettura dei dati e l’analisi storica degli stessi non è resa possibile da un’anagrafe più o meno esaustiva di dati individuali. In sintesi, l’informazione, per non essere semplice notizia e assolvere al ruolo, che il Legislatore le attribuisce, di criterio distributivo nella tutela di diritti e di bene in sé giuridicamente rilevante, richiede uno strumento in cui i dati debbano poter essere sempre e integralmente reperiti attraverso chiavi di accesso funzionali, appositamente progettate, attuate e tecnologicamente aggiornate.

COMPLETEZZA DEI DATI

La completezza dei dati accessibili è incompatibile con un regime di semplice facoltatività di iscrizione. L’obbligo di trasparenza deve riguardare tutti gli attori e tutti i dati richiesti a ciascuno, pena la più grave delle distorsioni, quella cioè di avere non soltanto un mercato informato casualmente “a macchia di leopardo”, e quindi di fatto disinformato, ma anche di lasciare la scelta se rendersi trasparenti, e quanto, agli stessi soggetti detentori dell’informazione. Il mercato e le stesse autorità vigilanti, fiscali e giudiziarie non potrebbero accedervi a parità di condizioni, con un effetto di indebolimento della risposta di legalità e di distorsione della concorrenza tra imprese agenti alla luce del sole e imprese agenti nell’oscurità di informazioni, che minaccia a sua volta il ribasso informativo dell’intero sistema e la tendenza ad omologarsi alle condotte egoisticamente più vantaggiose.
L’informazione completa e paritaria, progettata e attuata in funzione della tutela dei destinatari  è oggi assicurata dal Registro delle Imprese gestito dalle Camere di Commercio, che costituisce infatti riconosciuta best practice nel contesto europeo. A meno di volerne introdurre un duplicato, un suo ridimensionamento o soppressione richiederebbe di smontare e rimontare l’intero diritto commerciale italiano, che ha nel Registro il suo fulcro. Soprattutto, priverebbe l’ordinamento italiano di uno strumento che ha dato ben più che buona prova di sé, su cui lo stesso  Legislatore ha radicato i più importanti interventi di ammodernamento dell’ordinamento dell’impresa, del mercato e dell’economia italiana.

Giorgio Meo
Ordinario di diritto commerciale e Preside della Facoltà di Economia, Universitas Mercatorum, Roma



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