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Jobs Act, ecco pregi, difetti e incognite

Sul tema del Jobs Act, tanto discusso in questi giorni, ritengo si sia creato un equivoco mediatico: dopo l’approvazione si è diffuso infatti il concetto della “eliminazione della reintegrazione per i licenziamenti disciplinari” come se questo dovesse coinvolgere tutti i contratti già in essere.

Tuttavia, da un attento esame della legge di delega, emerge come ciò valga solamente per i nuovi rapporti di lavoro a tempo indeterminato, quelli cioè a tutela crescente. Il passo giusto della riforma avrebbe però implicato un attacco più incisivo all’art. 18 che comprendesse anche tutti i normali rapporti di lavoro, non solo quelli iniziali. Questo misunderstanding appare rischioso poiché crea un’aspettativa di riforma ad ampio raggio del mercato del lavoro, che sarà delusa dai decreti legislativi che saranno poi emanati. I nuovi contratti di lavoro a tempo indeterminato, infatti, costituiscono ora e nel futuro solamente una piccola quota dei rapporti di lavoro italiani.

Va detto però che in ogni caso il Jobs Act promuove contratti nuovi più flessibili e questa è una buona mossa. I nostri osservatori, infatti, ci inducono a ritenere che molte imprese potrebbero valutarla con interesse, tanto più che la manovra complessiva prevede anche vantaggi contributivi per tali assunzioni. A questo bisogna aggiungere, inoltre, che va dato atto a questo governo di aver già realizzato la riforma più importante degli ultimi anni: mi riferisco alla liberalizzazione completa dei contratti a tempo determinato e del lavoro somministrato. È stato infatti abolito, con la riforma di marzo-maggio 2014, l’obbligo di motivare il ricorso a questi contratti.

Infine c’è molta attesa tra gli addetti ai lavori per la specificazione di norme tecniche annunciate dal Jobs Act su temi meno “popolari”, ma pur sempre importanti come, ad esempio, i “controlli tecnologici a distanza” e i “cambi di mansione”. Si tratta di nodi importanti, che finora hanno ingessato molti aspetti della vita aziendale. I “controlli tecnologici a distanza” riguardano la necessità di accordi sindacali per poter verificare le attività lavorative tramite i mezzi informatici. I “cambi di mansione” riguardano i casi in cui si può evitare un licenziamento, attribuendo mansioni inferiori rispetto a quelle non più necessarie. Per ora ci sono solo ‘intenzioni’ di riforme, vedremo i contenuti.

Fabrizio Daverio, giuslavorista e socio fondatore dello Studio Legale Daverio & Florio – specializzato in diritto del lavoro e della Previdenza Sociale.


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