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Riforma Bcc, ecco il parere (e i misteri) della Bce

La BCE redarguisce il MEF per aver chiesto tardivamente il suo parere in merito al DL n. 18/2016 e produce una serie di osservazioni che nel frattempo erano già state risolte alla Camera.

Il  parere della BCE del 24 marzo 2016 si occupa della riforma delle BCC, della garanzia sulla circolarizzazione delle sofferenze e dell’autorizzazione dei fondi di investimento a investire in crediti.

La BCE, dopo aver ammonito il MEF per aver chiesto il parere alla stessa solo in data 2 marzo 2016, ossia dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge 14 febbraio 2016 n. 18, con riferimento alla riforma delle BCC produce le seguenti osservazioni.

Al riguardo, la BCE intende sottolineare che, al fine di risultare in linea con le migliori pratiche a livello internazionale, i poteri conferiti alla capogruppo di gestire gli enti affiliati e di coordinare l’attività del Gruppo dovrebbero essere più incisivi di quelli previsti dal Decreto legge. In particolare, la capogruppo dovrebbe poter dirigere e coordinare il Gruppo, anche impartendo istruzioni dirette agli enti affiliati in ogni circostanza, al fine di assicurare l’osservanza delle norme prudenziali e dei requisiti di vigilanza applicabili e garantire che le operazioni e le strategie degli enti appartenenti al Gruppo siano in linea con le politiche e gli obiettivi di quest’ultimo. La BCE dà per inteso che i poteri della capogruppo, proporzionati alla rischiosità delle BCC aderenti, saranno chiaramente specificati nella normativa secondaria e nei “contratti di coesione”, in modo da garantirne forza ed efficacia, nel rispetto dei requisiti e delle migliori pratiche di cui alla CRD IV. Questa soluzione rispecchia il principio di autonomia delle BCC, società cooperative dedite ad attività mutualistiche secondo la loro speciale condizione. Tuttavia, al fine di garantire l’esercizio di un controllo efficace sul Gruppo da parte della capogruppo, il potere di revocare i componenti degli organi di amministrazione non dovrebbe essere limitato a casi eccezionali.

In secondo luogo, la BCE valuta positivamente il fatto che il Decreto legge preveda che la capogruppo si doti di sistemi di controllo e poteri volti ad assicurare il rispetto dei requisiti prudenziali, essendo di estrema importanza che i Gruppi abbiano funzioni di controllo ben congegnate, ivi compresi la gestione del rischio, il controllo di conformità, l’audit interno e la pianificazione, facenti capo esclusivamente alla capogruppo.

In terzo luogo, la BCE osserva che la disposizione in forza della quale le BCC possono decidere di aderire o meno al Gruppo pu compromettere la riforma. In particolare, poiché il Decreto legge non indica la data entro la quale il patrimonio netto delle BCC devono raggiungere la soglia di 200 milioni di euro, c’è il rischio di promuovere fusioni tra BCC con patrimonio netto inferiore a 200 milioni di euro. La mancata adesione a un Gruppo dovrebbe costituire una scelta di natura eccezionale, esercitabile entro un arco temporale limitato da valutarsi con riferimento al livello di patrimonio netto richiesto a una BCC a una data certa anteriore (ad es., patrimonio netto al 31 dicembre 2015).

In quarto luogo, ai sensi del Decreto legge, la Banca d’Italia è l’autorità competente ad accertare la sussistenza dei requisiti per la costituzione di un Gruppo. Compete altresì alla Banca d’Italia autorizzare l’adesione di una BCC a un Gruppo, il rigetto di una richiesta di adesione, l’esclusione di una BCC da un Gruppo e la conversione di una BCC in società per azioni. Ove le relative autorizzazioni non siano concesse, la BCC deve avviare la procedura di liquidazione. Inoltre, ove i requisiti per la costituzione di un Gruppo non siano soddisfatti, compete alla Banca d’Italia intraprendere le iniziative necessarie per revocare le autorizzazioni richieste per l’esercizio dell’attività bancaria

Infine, due importanti aspetti del quadro giuridico proposto in relazione al Gruppo attengono alla procedura di funzionamento della garanzia in solido e ai requisiti organizzativi minimi della capogruppo. Riguardo alla garanzia in solido, dovrebbero essere predisposti meccanismi tali da assicurare che, in caso di necessità, il supporto oggetto dell’impegno assunto sia effettivamente fornito. Riguardo ai requisiti organizzativi, è fondamentale che il Decreto legge imponga l’adozione di misure adeguate di governo societario per assicurare che la capogruppo possa assolvere il proprio duplice mandato di organo di sorveglianza delle BCC affiliate e di organo esecutivo per l’intero Gruppo. La BCE rileva che il Governo italiano intende sviluppare ulteriormente tali aspetti con decreto ministeriale. La BCE gradirebbe essere consultata prima dell’approvazione in via definitiva del decreto.

In altri termini, la BCE, dopo aver espresso apprezzamento per l’impianto complessivo del DL, il quale agevolerebbe la capacità del Gruppo di reperire capitali e rafforzerebbe il controllo degli azionisti sulla gestione, ed aver redarguito le autorità nazionali per avere richiesto tardivamente il parere, si limita a produrre una serie di osservazioni che erano già state tutte rimosse dalla Commissione in sede referente prima che venissero scritte.

Viene naturale domandarsi come mai la BCE non sia stata consultata nei tempi previsti dall’art. 4, comma secondo, della Decisione 98/415/EC del Consiglio del 29 giugno 1998 e, soprattutto, perché, una volta appurato che non è stata adottata la corretta procedura di consultazione, sia stato richiesto un parere su un DL non più attuale, dato che nel frattempo era stato stravolto dalla Commissione Finanze della Camera.

Infine, considerato che la BCE gradisce essere consultata prima dell’approvazione in via definitiva del decreto, sarà determinante capire come interpreterà tutte le altre modifiche apportate in sede referente e non ricomprese nelle osservazioni fornite dalla BCE.

In particolare, sarà curioso capire cosa pensa la BCE dell’introduzione della possibilità di costituire delle sub-holding per recuperare le federazioni regionali, della possibilità di costituire una capogruppo a parte – anche sotto forma di s.c.ar.l. per la sola provincia di Bolzano – e, soprattutto, sarà fondamentale verificare se l’istituzione del fondo temporaneo promosso da Federcasse potrà configurare un “aiuto di Stato”, atteso che tale fondo esplicherebbe i suoi effetti nei confronti di tutte le BCC prima della costituzione dei gruppi, al punto da poterne, addirittura, comprometterne, o comunque influenzarne, la costituzione.

Ovviamente, nemmeno la BCE si è preoccupata del concetto di meritocrazia della governance della capogruppo chiamata a dirigere e coordinare anche le BCC virtuose e nella quale potrebbero sedere gli amministratori che hanno mal gestito le proprie BCC (e che magari sono stati anche sanzionati dall’organo di vigilanza).

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