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Perché si può e si deve sospendere il Bail-in

Il bail-in va sospeso. Occorre agire in modo risolutivo sulle cause della crisi bancaria in atto in Italia, prendendo atto che questa normativa si è sovrapposta ad una situazione di grave difficoltà, che ha colpito in modo endemico, e che non è stata risolta prima della sua entrata in vigore.

I due anni trascorsi tra il varo della Direttiva BRRD e la sua entrata in vigore, il 1° gennaio scorso, non sono stati sufficienti per risanare e rafforzare il sistema bancario europeo, e quello italiano. Questa normativa europea rappresenta quindi, a sua volta, un grave rischio sistemico per la stabilità dei sistemi bancari e finanziari, come dimostrano gli indici delle Borse europee sin dall’inizio dell’anno. Gli azionisti temono per i propri investimenti, gli obbligazionisti per i propri crediti, i risparmiatori per i propri depositi. In questa situazione, tutti gli sforzi delle autorità di regolazione volte a rafforzare la patrimonializzazione del sistema, dall’Eba al Consiglio dei Governatori che si riunisce a Basilea nell’ambito della Bri, cadono nel vuoto.

Di più, ogni ulteriore evento traumatico, come la prospettiva della Brexit secondo alcuni sondaggi e poi la conferma di questo esito, rappresentano ulteriori inneschi. La fiducia del mercato nel sistema bancario europeo, ed in quello italiano per motivi peculiari, è stata compromessa. Ogni giorno di attesa comporta perdite inaccettabili per gli azionisti e gli obbligazionisti, disimpieghi da parte dei depositanti, deflussi di risorse all’estero verso porti ritenuti più sicuri.

Occorre quindi sgomberare il campo dai rischi sistemici, preesistenti alla entrata in vigore della direttiva BRRD: per quanto riguarda l’Italia, si tratta della necessità di procedere a rafforzamenti patrimoniali e di abbattere le sofferenze creditizie. Solo dopo aver proceduto ai necessari aumenti di capitale ed aver pulito i bilanci, il bail-in potrà tornare ad essere operativo.  I problemi del sistema bancario italiano sono stati messi in evidenza sin dalla Asset quality rewiew (AQR) effettuata dalla Bce in vista dell’avvio della Banking Union: per noi, tutto è emerso immediatamente, rischi, perdite sui crediti e svalutazioni delle garanzie, perché il nostro tradizionale business bancario è più semplice e facile da individuare e da misurare. Sulla criteri per la valutazione dei derivati, gli asset di “livello 3”, invece, c’è ancora molta strada da fare, sia a Francoforte che a Basilea: è un rischio potenziale che si addensa su banche diverse da quelle italiane, che il mercato percepisce ma di cui non conosce effettivamente la portata. Per evitare di calcare la mano, per un verso sui titoli di Stato e per l’altro sui derivati, è stata adottato un sistema di valutazione ponderata al rischio (RWA) che rasenta di per sé un azzardo morale.

La sospensione precauzionale del bail-in rappresenta nel caso italiano una necessità finalizzata alla effettuazione degli interventi volti alla rimozione dei rischi preesistenti, e sopraggiunti, per la stabilità sistemica, che va correlata con il principio esposto nel Considerando 83 della medesima direttiva BRRD, secondo cui: “Qualora una valutazione del potenziale impatto sulla stabilità del sistema finanziario negli Stati membri interessati e nel resto dell’Unione dimostri che l’applicazione piena dello strumento del bail-in sarebbe contrario agli interessi della collettività dello Stato membro o dell’intera Unione, le autorità di risoluzione dovrebbero poterlo applicare solo in parte”.

Si tratta di  una eccezione, di carattere generale, ad una architettura che prevede invece interventi, anche quelli pubblici di stabilizzazione finanziaria al fine di evitare i rischi sistemici fino alla nazionalizzazione della banca, sempre riferiti a casi singoli, e che si collocano comunque a valle dell’evento del default bancario, ovvero della imminente possibilità che questo si verifichi. Gli interventi pubblici di ricapitalizzazione, in particolare, devono essere comunque successivi all’abbattimento del capitale, nella misura minima dell’8%.

(prima parte; la seconda parte sarà pubblicata domani)


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