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Perché questa riforma costituzionale è diversa dalle precedenti

Questa riforma ha alcune importanti caratteristiche di fondo che la distinguono da tutte quelle – riuscite o (per lo più) fallite – che l’hanno preceduta:

(1) diversamente da alcuni precedenti (1993, 1997) è una riforma che rispetta al 100% – cioè testualmente e rigorosamente – il procedimento disciplinato dall’art. 138 della Costituzione stessa (che non è stato cambiato e non si propone di cambiare);

(2) è una riforma che affronta contestualmente e contemporaneamente sia la materia elettorale sia l’assetto del Parlamento. La legge elettorale 52/2015 (Italicum) è già una realtà; è in vigore e sarà operativa a partire da luglio 2016; le due innovazioni sono andate di pari passo e si tengono insieme (anche se la riforma elettorale può risultare di qualche utilità anche in assenza di riforma costituzionale);

(3) è una riforma che – al di là delle scelte di voto finali (vedi nono approfondimento) – è frutto di una convergenza larga sia del mondo accademico (vedi le conclusioni della “Commissione per le riforme” presieduta dal ministro Quagliariello durante il governo Letta, link “Per approfondire”) sia del mondo politico (ad eccezione in particolare del M5S). E’ vero che alcuni hanno poi cambiato idea… (come parte del centro-destra o due o tre componenti della Commissione Quagliariello, a partire da Quagliariello medesimo), ma la sostanza non cambia.

Decimo di una serie di approfondimenti. Qui si può leggere il primo, qui il secondo, qui il terzo, qui il quarto, qui il quinto, qui il sesto, qui il settimo, qui l’ottavo, qui il nono. Qui si può leggere il testo completo.



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