Questa riforma si sposa bene con la nuova legge elettorale. Come si è già osservato questa è una delle sue caratteristiche principali: è la prima volta che – finalmente – si agisce coerentemente e contestualmente su materia elettorale e costituzionale. D’altra parte l’esperienza aveva insegnato che non si poteva andare avanti come prima: specie dopo la svolta maggioritaria del 1993.
Il più grande difetto della legge elettorale del 2005 – a parte il premio senza quorum e senza ballottaggio – è stato che era fondata su una premessa illogica di cui anche un bambino può capire l’assurdità. Era una legge che conferiva premi di maggioranza con formule diverse per due camere diverse ciascuna della quale indispensabile titolare del rapporto fiduciario.
Ora si può discutere se il sistema del premio di maggioranza sia buono oppure no; ovvero se sia opportuno che agli elettori sia dato col voto il potere di scegliere dei rappresentanti ma anche – con lo stesso voto – esprimere un governo (senza successive infinite negoziazioni fra partiti): si può discutere. Tuttavia quello che non si può fare è pretendere che questo meccanismo funzioni con due camere diverse, elette in modo parzialmente diverso, da persone diverse, e con premi diversi! Questo è davvero un assurdo logico.
Perciò (oltre che perché al mondo nessun sistema parlamentare funziona col doppio rapporto fiduciario con due camere diverse e distinte), solo a condizione di abolire la doppia fiducia (sottraendola alla seconda Camera, al Senato: che è poi quella eletta oggi solo dagli over 25 anni) si può immaginare una qualsivoglia legge elettorale maggioritaria.
Questa è la ragione per la quale le due riforme (nuova legge elettorale e riforma costituzionale) si sposano alla perfezione, sono coerenti l’una con l’altra. Ma va anche aggiunto che la Riforma Renzi-Boschi va bene comunque: infatti, con qualsiasi legge elettorale (anche proporzionale) essa è meglio rispetto alla situazione vigente, e non di poco (per via del rapporto fiduciario unico). La riforma diventa ancora più importante dopo l’approvazione della legge n. 52 del 2015 (riforma elettorale Italicum).
Si noti – infine – che in base alla riforma la legge elettorale può essere sottoposta a controllo di costituzionalità preventivo (prima che sia promulgata ed entri in vigore) da un certo numero di deputati (un terzo) o di senatori (un quarto). (Un tribunale l’ha recentemente rinviata alla Corte costituzionale, ancor prima che diventi efficace. Si può dubitare che la Corte consideri un simile rinvio ammissibile. Comunque si vedrà: sapendo che in ogni caso una valutazione sull’Italicum da parte della Corte è certa in virtù di quanto prevederà la Costituzione rinnovata).
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