Skip to main content

DISPONIBILI GLI ULTIMI NUMERI DELLE NOSTRE RIVISTE.

 

ultima rivista formiche
ultima rivista airpress

Bugie e verità sui rifugiati

Pubblichiamo un estratto del libro “Immigrazione: tutto quello che dovremmo sapere” (di Valditara, Blangiardo e Gaiani) edito da Aracne Editore

In realtà, accogliamo chiunque, direttamente o a debito, paghi i trafficanti, dettaglio non proprio irrilevante, che dovrebbe rendere clandestini da respingere o rimpatriare anche i richiedenti asilo o i pochi che fuggono davvero da guerre e persecuzioni. Non dovrebbe essere infatti concesso l’asilo a chi si sia rivolto al crimine organizzato per raggiungere l’Europa.

Una legge, meglio se europea, in tal senso potrebbe fornire ulteriori strumenti per perseguire e stroncare il traffico di esseri umani. Invece l’Italia continua a impiegare la flotta per accogliere tutti coloro che i trafficanti mettono in mare. La Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati prevede che si possa negare l’asilo a chi abbia commesso crimini di guerra o contro l’umanità, ma anche a coloro che “abbiano commesso un crimine grave di diritto comune al di fuori del Paese di accoglimento e prima di esservi ammessi in qualità d rifugiati o che si siano resi colpevoli di azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite”.

Finanziare trafficanti legati ai terroristi islamici per violare illegalmente i confini di Stati sovrani è un crimine e di certo non rientra tra i principi dell’Onu. L’articolo 2 della Convenzione prevede che “ogni rifugiato ha nei confronti del Paese in cui si trova dei doveri che comportano in particolare l’obbligo di conformarsi sia alle leggi e ai regolamenti, sia ai provvedimenti adottati per il mantenimento dell’ordine pubblico”. In base a questo articolo potrebbero essere già decine di migliaia i “rifugiati” espulsi da tutta Europa, ma è l’articolo 31 che illustra la ragione per cui è sbagliato, e non rispondente ai principi della Convenzione di Ginevra, accogliere gli attuali flussi migratori illegali.

Si prevede infatti che non vengano applicate sanzioni penali, per ingresso o soggiorno irregolare, “ai rifugiati provenienti direttamente dal Paese in cui la loro vita o la loro libertà era minacciata”. Ma nessuno di coloro che sono sbarcati in Europa da Turchia, Egitto o Libia arriva “direttamente” dalle terre in cui era minacciata la sua sopravvivenza, come fecero negli anni Novanta i rifugiati della ex Jugoslavia che fuggirono dal conflitto etnico nei Paesi europei confinanti.

Come è sempre accaduto, chi fugge da guerre e persecuzioni deve raggiungere un Paese confinante in pace e da lì, ospitato nei campi delle Nazioni Unite, chiedere asilo ai Paesi disposti a offrirlo. Nessuna legge autorizza a rivolgersi al crimine organizzato e pretendere di scegliere persino il Paese in cui essere accolto, ovviamente selezionandolo tra quelli che offrono condizioni di welfare migliori. Decine di migliaia di siriani vengono accolti in Gran Bretagna, Stati Uniti e Canada, solo dopo essere stati selezionati da accurati colloqui e indagini (per non portarsi in casa jihadisti) tra coloro che vivono nei campi profughi in Libano, Turchia e Giordania, non tra quelli che hanno pagato criminali e terroristi. L’articolo 32 della Convenzione precisa poi che i rifugiati possono essere espulsi per “motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico”. L’articolo 33 vieta i respingimenti dei rifugiati “verso le frontiere dei luoghi ove la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate” ma in effetti nessuno degli immigrati clandestini fugge da minacce subite in Libia dove si erano recati volontariamente per cercare di raggiungere illegalmente l’Europa. E in ogni caso motivi di sicurezza nazionale, ai sensi degli articoli 32 e 33 della Convenzione di Ginevra, consentono, rispettivamente, sia i respingimenti alle frontiere, in qualsiasi modo effettuati, sia l’espulsione persino di coloro che siano presenti legalmente sul territorio nazionale.

×

Iscriviti alla newsletter