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Rosatellum, come funziona la legge elettorale

Gli italiani si stanno abituando a leggi elettorali che durano poco più dello spazio di un mattino. Il Rosatellum 2.0 non fa eccezione alla regola: sarà probabilmente modificato, se non completamente rifatto, soprattutto se – come purtroppo probabile – non produrrà una maggioranza certa il prossimo 3 marzo.

Ma essere abituati non vuol dire capirne i meccanismi. Ai tempi della prima Repubblica era tutto più chiaro: c’era un proporzionale puro, senza soglie di sbarramento e altre diavolerie. Anche il Mattarellum, pur più complicato, con il suo impianto sostanzialmente maggioritario, era comprensibile. Ma il sorgere di un terzo polo, quello del M5s, ha reso tutto più difficile e la ricerca di un sistema che dia risultati certi in termini di governabilità fin dal giorno dopo il voto  una vera chimera.

Cerchiamo di capire come funziona avvalendoci anche dell’utile vademecum messo a punto dagli uffici della Camera dei deputati.

CHI VOTA

Per la Camera chi ha 18 anni, per il Senato chi ne ha 25. A condizione di non averne perso il diritto.

LA SUDDIVISIONE TERRITORIALE

Il territorio nazionale è suddiviso in 27 circoscrizioni per la Camera (più la Valle d’Aosta)  e per il Senato in 20 circoscrizioni corrispondenti alle Regioni.

L’ASSEGNAZIONE DEI COLLEGI

  • I seggi da assegnare sono 630 alla Camera e 315 al Senato, ma 12 deputati e 6 senatori sono eletti nella circoscrizione estero. Sono previste norme per la parità di genere.
  • 231 seggi alla Camera e 109 al Senato sono assegnati in altrettanti collegi uninominali con il maggioritario. A questi si aggiunge un deputato e un senatore per la Valle d’Aosta. In caso di parità nell’uninominale viene eletto il candidato più giovane. I seggi restanti sono ripartiti in modo proporzionale. A questo punto, però, entrano in gioco le “soglie di sbarramento”.
  • Per accedere al riparto proporzionale dei seggi, infatti,  le coalizioni devono raggiungere alla Camera il 10 per cento dei voti su base nazionale e il 3 per cento le singole liste (coalizzate e no). Per il Senato sono ammesse anche le liste che hanno raggiunto il 20 per cento dei voti in almeno una regione. Le liste che non raggiungono l’1 per cento non portano voti al loro schieramento.
  • A questo punto si suddividono i seggi in base alle percentuali ottenute dalle coalizioni e dalle singole liste a livello nazionale per determinare quanti seggi spettano a ciascun soggetto. Poi si ripete l’operazione a livello di circoscrizioni e di collegi per determinare gli eletti. Al Senato si procede in modo analogo, ma a livello regionale. I seggi a questo punto vengono assegnati ai candidati in base alla posizione nelle liste plurinominali.

Questo è uno degli aspetti controversi della legge perché sono le segreterie di partito a predeterminare, decidendo l’ordine di lista, chi entra in Parlamento, senza alcun ruolo da parte dell’elettore. Nel proporzionale puro della prima Repubblica, va detto, era possibile invece votare fino a tre singoli candidati. Ma anche questo aveva creato perplessità, perché – si disse all’epoca del passaggio al Mattarellum – favoriva il voto clientelare e persino mafioso attraverso l’identificazione del voto espresso attraverso il numero, la combinazione e l’ordine delle preferenze.

COME SI VOTA

Non è esattamente un sistema di immediata comprensione, ma in compenso per l’elettore tutto questo complesso meccanismo è completamente impercettibile. Infatti dovrà apporre sulla scheda un unico voto, valido sia per l’elezione del candidato nell’uninominale sia per la determinazione della distribuzione dei seggi nel proporzionale.

Per chi volesse cimentarsi nella lettura integrale di tutte le norme elettorali, rimando al vademecum della Camera.

Con un’avvertenza: l’ottimo volumetto si compone di 583 pagine. La metà delle pagine di “Guerra e Pace”, ma forse non di altrettanto piacevole e scorrevole lettura.

 


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