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Acn come la Consob. Il Dpcm che regola il “raffreddamento”

È legge il decreto che riprende le norme per la Consob prevedendo un periodo di raffreddamento di un anno per direttore, vice e chiunque si sia occupato di certificazione, vigilanza e sanzioni

Ieri la Camera ha dato il via libera al ddl cyber dopo alcune tensioni tra maggioranza e opposizione, con il deputato Matteo Mauri del Partito democratico che ha criticato il governo che, ha spiegato, “non stanzia nemmeno un euro dal bilancio dello Stato e stabilisce molti obblighi per enti locali e aziende, prevedendo multe salatissime”. Nel testo, passa ora al Senato in seconda lettura, sono contenute alcune novità riguardanti il personale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale e del comparto intelligence.

Sempre ieri in Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato un Dpcm che riguarda il cosiddetto “raffreddamento”, ovvero l’incompatibilità successiva alla cessazione del rapporto d’impiego del personale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale. La norma riprende quella norma per i componenti e i dirigenti della Consob. Direttore, vicedirettore e personale dell’Agenzia che si è occupato di materia di certificazione, vigilanza e sanzioni non potranno, fino a un anno dalla cessazione dell’incarico, intrattenere direttamente rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti regolati né con società controllate da questi ultimi. I contratti conclusi in violazione della norma saranno nulli.

Nel ddl cyber, come raccontato nei giorni scorsi su queste pagine, è invece previsto il divieto, della durata di due anni, di assunzione, anche di incarichi, presso soggetti privati finalizzata allo svolgimento di mansioni in materia di cybersicurezza per i dipendenti appartenenti al ruolo del personale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale che abbiano partecipato, nell’interesse e a spese dell’Agenzia stessa, a specifici percorsi formativi di specializzazione. Sono, tuttavia, previste specifiche cause di esclusione dall’applicazione del richiamato divieto. Lo stesso si applica, ma per tre anni, al personale dell’intelligence. Inoltre, direttori, vicedirettori e capireparto del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica nei tre anni successivi alla cessazione dell’incarico non potranno, salvo autorizzazione del presidente del Consiglio, lavorare per soggetti esteri, pubblici o privati, o soggetti privati italiani nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

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