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Io, obbligazionista di Popolare Vicenza, perderò i risparmi con il decreto del governo

Di Roberto Badulli
Fondo Risoluzione, Popolare

Buongiorno,

mi chiamo Roberto Badulli e mi permetto di inviarvi questa email in quanto possessore del seguente strumento finanziario:

XS0336683254 BPVI callable subordinato 20/12/2017
Rendimento 3% lordo
Banca Popolare di Vicenza

Acquistato nel gennaio del 2015 presso filiale Barclays di Reggio Emilia, la banca presso cui avevo il conto corrente, adesso rilevata da CheBanca! 2 lotti da 50.000€ al prezzo medio di carico 99,9%.

Ho acquistato un prodotto NON della stessa banca in quanto volevo essere sicuro che non si verificasse un conflitto di competenze e quindi ricevere una migliore valutazione del prodotto acquistato. Premetto che non avevo mai acquistato in precedenza nessuna obbligazione bancaria, né altro tipo di obbligazione.

Mi fu consigliato dalla banca per non tenere fermi i soldi sul conto corrente, di vincolarli senza nessun rischio. Ormai è evidente che il prodotto che mi è stato proposto si è rivelato ad altissimo rischio.

Sono uno speculatore?

Quando le ho comprate queste benedette obbligazioni me le avevano vendute come sicure le ho comprate in banca, il luogo dove ho sempre custodito i miei risparmi… e questi signori mi fanno comprare questo veleno!!??

Distinti saluti

Roberto Badulli

++++

Risponde la redazione di Formiche.net:

Questo, di seguito, è quello che ha stabilito il decreto del governo a proposito delle obbligazioni subordinate della Popolare di Vicenza: saranno ristorati solo gli obbligazionisti che hanno comprato bond subordinati della banca solo se acquistati presso la Popolare di Vicenza. Ecco il testo completo del provvedimento sul caso specifico:

Misure di ristoro

1. Gli investitori che siano persone fisiche, imprenditori individuali, nonché imprenditori agricoli o coltivatori diretti o i loro successori mortis causa che, al momento dell’avvio della liquidazione coatta amministrativa di cui al presente decreto, detenevano strumenti finanziari di debito subordinato emessi dalle Banche e acquistati nell’ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime Banche emittenti, possono accedere alle prestazioni del Fondo di solidarietà previsto dall’articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo quanto stabilito dall’articolo 1, commi 856, 857, 858, 859, 860 e 861, e successive modificazioni, della medesima legge. Ai fini di cui al periodo precedente si intendono per investitori anche il coniuge, il convivente more uxorio e i parenti entro il secondo grado in possesso dei predetti strumenti finanziari a seguito di trasferimento con atto tra vivi. Il presente comma si applica solo quando gli strumenti finanziari di debito subordinato sono stati sottoscritti o acquistati entro la data del 12 giugno 2014; in caso di acquisto a titolo gratuito si fa riferimento al momento in cui lo strumento e’ stato acquistato dal dante causa.

2. Agli investitori di cui al comma 1 si applicano le disposizioni in materia di accesso al Fondo di solidarietà con erogazione diretta di cui all’articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119. L’istanza di erogazione dell’indennizzo forfettario di cui al comma 6 del citato articolo 9 deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 30 settembre 2017.

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