Domani l’Aula è chiamata a sottoscrivere l’accordo raggiunto tra i relatori – Christell Schaldemose (Pse), Alexander Stubb e Andrè Brie (Gue)- e il Consiglio sulle misure da applicare ai prodotti venduti nell’Ue. Il Parlamento europeo, con la sottoscrizione dell’accordo, approverà un pacchetto legislativo sull’agevolazione della libera circolazione dei prodotti, che si potrà raggiungere rafforzando il principio del mutuo riconoscimento delle norme tecniche nazionali e della vigilanza del mercato, definendo le responsabilità degli operatori economici e stabilendo le norme relative al marchio CE.
Il riconoscimento reciproco si applica a quei prodotti che non sono soggetti a misure di armonizzazione a livello comunitario, così da evitare che uno Stato membro possa vietare, sul suo territorio, la vendita di prodotti che siano legalmente commercializzati in un altro Stato membro perché fabbricati con norme tecniche diverse da quelle a cui sono sottoposti i prodotti nazionali. Per operatori economici si intendono fabbricanti, importatori e distributori. Il compresso precisa le loro responsabilità e i loro obblighi: sono “responsabili della conformità dei prodotti” e hanno anche “la responsabilità giuridica di vigilare a che tutte le informazioni che essi forniscono in relazione ai loro prodotti siano accurate, complete e conformi alle norme comunitarie applicabili”. Devono, inoltre, essere in grado di notificare da chi hanno ottenuto il prodotto e a chi l’hanno fornito, informazioni necessarie per garantirne la tracciabilità. Si introduce, poi, una definizione di “marchio CE”: “un marchio che attesta la dichiarazione del fabbricante secondo cui il prodotto è conforme a tutte le prescrizioni applicabili stabilite nella normativa comunitaria di armonizzazione che ne prevede l’apposizione”. È importante sottolineare che il marchio può essere apposto solo dal fabbricante, che -come appena detto- diviene così responsabile della sua conformità.