Bravo Ben: la liquidità per le banche prodotta dalla Fed ha fertilizzato anche l’economia reale. Parola della Bocconi.
Durante la crisi del 2007-2009, cessione dei prestiti, cartolarizzazione e derivati creditizi, gli strumenti di trasferimento del rischio di credito (Credit risk transfer, CRT) utilizzati dalle banche americane, si sono rivelati una modalità efficace per raccogliere risorse finanziarie poi trasformate in prestiti, rendendo così giustizia alla decisione delle autorità regolatrici di approvare misure d’emergenza finalizzate a preservare sufficiente liquidità nei mercati dei CRT, e sollevando qualche dubbio su alcune misure di regolamentazione post-crisi, probabilmente troppo restrittive.
E’ quanto emerge da un’analisi di Mascia Bedendo e Brunella Bruno (Dipartimento di Finanza della Bocconi), secondo cui “le misure finalizzate a preservare la liquidità degli strumenti di CRT hanno apportato benefici all’economia reale, in termini di minore contrazione del credito”. L’altra faccia della medaglia è la maggiore rischiosità e i più alti tassi di default durante la recessione per le banche maggiormente coinvolte nella cessione dei crediti e nella cartolarizzazione.
“I nostri risultati – si legge in una sintesi della ricerca – suggeriscono che il principale incentivo all’utilizzo di strumenti di CRT nel corso della stretta creditizia è stata la necessità di raccogliere risorse finanziarie addizionali (e che) le risorse finanziarie liberate dall’attività di CRT sono state utilizzate per espandere i prestiti bancari non solo nei momenti economicamente positivi ma, sebbene in misura inferiore, anche durante la crisi”, scrivono le studiose. “Gli effetti del CRT sull’offerta di credito e sul rischio bancario, ad ogni modo, variano per i diversi strumenti di CRT, dal momento che risultano molto più forti per gli strumenti funded che per i derivati creditizi”.
Le autrici concludono con un’osservazione sugli interventi regolatori post-crisi, sostenendo che “alcune delle nuove regole possono limitare in modo eccessivo la domanda di CRT. È il caso, per esempio, del quadro regolamentare di Basilea III, i cui requisiti restrittivi in termini di capitale, liquidità e leva possono effettivamente portare a un eccessivo e generalizzato ridimensionamento del CRT”.