Sospensione delle rate del mutuo fino a un massimo di 18 mesi: così il Fondo di Solidarietà si sostituisce alla moratoria Abi-consumatori.
La maggior parte dei risparmiatori italiani sceglie di affidarsi al credito delle banche al fine di comprare casa. Gli istituti hanno previsto un gran numero di soluzioni, per orientarsi nel mercato del credito è possibile porre i mutui più convenienti del momento a confronto senza dimenticare che il finanziamento ideale è quello maggiormente aderente alle specifiche esigenze di ciascuno.
La crisi economica sta mettendo a dura prova le famiglie italiane alle prese con il il mutuo per la casa. Per fortuna in loro aiuto arriva il tanto atteso Fondo di Solidarietà. Dopo un periodo di stop, caratterizzato da dubbi e polemiche, il Fondo è stato finalmente approvato ed è pronto per entrare in funzione a partire dal 27 aprile 2013.
Il Fondo, amministrato dalla Concessionaria dei Servizi Assicurativi Pubblici (Consap), è stato sbloccato per merito di un provvedimento del Ministero dell’Economia, che ha messo fine alle incertezze scaturite in seguito alla riforma Fornero, che aveva modificato le condizioni minime (reddituali e lavorative) per poter usufruire dei finanziamenti bancari, rallentando l’iter dello stesso.
Il Fondo subentra alla moratoria, prorogata per cinque anni consecutivi, consentendo ai titolari di mutui online e tradizionali di richiedere la sospensione delle rate per un periodo massimo di 18 mesi (a conclusione dello stesso, andranno comunque pagati gli interessi maturati, esclusa la parte dello spread).
Per presentare domanda, bisognerà attendere il 27 aprile 2013, data dell’entrata in vigore del Fondo: la procedura è gratuita, non prevede la richiesta di garanzie aggiuntive da parte della banca ed è possibile anche se il richiedente ha già preso parte ad iniziative analoghe (purché non si superi il limite di 18 mesi).
I mutui per i quali è possibile richiedere la sospensione delle rate non devono superare i 250mila euro, devo essere stati sottoscritti da almeno un anno e, infine, devono essere intestati a soggetti con reddito fino 30 mila euro all’anno (attestazione ISEE).
Il Fondo può essere richiesto solamente nei casi in cui il mutuatario perde il posto lavoro o è in cassa integrazione, se viene riscontrata un’invalidità duratura nel tempo o, ancora, dopo un decesso. Questi avvenimenti devono essere accaduti dopo che il mutuo è stato siglato, ma nei tre anni che precedono la presentazione della domanda.
Per ulteriori informazioni sul Fondo, si può fare riferimento ai siti del Ministero dell’Economia (www.mef.gov.it) e della Consap (www.consap.it). Nei prossimi giorni saranno aggiornati con tutte le indicazioni per il download e la presentazione del modulo.