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Lobby, tutte le novità del testo Letta

Il Consiglio dei Ministri di stamani ha avviato l’esame preliminare di un disegno di legge che istituisce ”l’Elenco dei portatori di interessi particolari”. Un testo che si pone come obiettivo quello di ”assicurare la trasparenza dei processi decisionali pubblici attraverso la regolamentazione organica dell’attività svolta dai gruppi di interesse (le cosiddette lobby), persone fisiche o giuridiche che rappresentano professionalmente interessi leciti, anche di natura non economica, al fine di influenzare il decisore pubblico”.

Quella della regolamentazione delle lobby è “una materia molto delicata e molto importante”, ha detto il premier Enrico Letta, che ha aggiunto di aver “dato mandato al ministro Moavero di fare un esame comparato con i principali Paesi europei”.

Ecco i passaggi chiave del testo del disegno di legge:

Chi sono i portatori di interessi particolari

a) “Portatori di interessi particolari” indica le persone fisiche che rappresentano, anche conto terzi, professionalmente, presso i decisori pubblici, interessi leciti, anche di natura non economica, al fine di incidere sui processi decisionali pubblici in atto, ovvero di avviarne di nuovi, nonché coloro che, pur operando nell’ambito o per conto di organizzazioni senza scopo di lucro, ovvero di organismi, anche di natura societaria e a partecipazione pubblica o privata, il cui scopo sociale prevalente non è l’attività di rappresentanza di interessi particolari, svolgono, per conto dell’organizzazione od organismo di appartenenza, la suddetta attività;
b) “professionalmente” indica lo svolgimento sistematico ed abituale, anche se non esclusivo, dell’attività di rappresentanza di interessi;
c) “decisori pubblici” indica il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri, i Vice Ministri, i Sottosegretari di Stato, i vertici degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato, i titolari di incarichi di funzione dirigenziale generale conferiti ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; i membri del Parlamento, i collaboratori parlamentari e i consiglieri parlamentari; i componenti e i vertici degli enti pubblici economici e non economici; i componenti e i vertici delle Autorità indipendenti; i componenti e i vertici dei Consigli e delle Giunte regionali, provinciali e comunali nonché i vertici delle rispettive amministrazioni;
d) “processi decisionali pubblici” indica i procedimenti di formazione degli atti legislativi e regolamentari e degli atti amministrativi generali;
e) “attività di rappresentanza di interessi particolari” indica ogni attività, non sollecitata dai decisori pubblici in modo documentato, svolta professionalmente da persone, organizzazioni, associazioni, enti, imprese, movimenti, società o altri organismi attraverso proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi e qualsiasi altra iniziativa o comunicazione orale e scritta, anche trasmessa per via telematica, intesa a perseguire interessi leciti non generali nei confronti dei decisori pubblici;
f) “Amministrazione” indica tutte le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, nonché la Camera dei Deputati, il Senato della Repubblica, le Autorità indipendenti e gli enti pubblici economici e non economici;
g) “Commissione” indica la Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche, istituita dall’articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni.

La Civit (Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche)
1. La Commissione assicura la trasparenza e la partecipazione dei portatori di interesse particolari ai processi decisionali pubblici.

L’iscrizione al registro

I soggetti che svolgono attività di rappresentanza di interessi particolari nei confronti dei decisori pubblici sono tenuti ad iscriversi nell’Elenco dei portatori di interessi particolari, di seguito denominato “Elenco”. Sono in ogni caso tenuti ad iscriversi nell’Elenco i dirigenti responsabili delle strutture organizzative adibite all’attività di relazioni istituzionali eventualmente costituite in organizzazioni, associazioni, enti, imprese, movimenti o società o altri organismi.

Chi non può iscriversi al registro

Non possono altresì essere iscritti nell’Elenco, durante il loro incarico, i dirigenti di partiti, movimenti e associazioni politiche o sindacali, nonché i giornalisti pubblicisti e professionisti, salvo che questi ultimi siano stati espressamente a ciò autorizzati dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti e che rinuncino a esercitare, anche a titolo gratuito, l’attività giornalistica nel periodo in cui risultino iscritti nell’Elenco.

Le sanzioni

L’inosservanza dei doveri previsti dalla presente legge da parte dei soggetti iscritti nell’Elenco è sanzionata dalla Commissione mediante il richiamo scritto, la censura, la sospensione dall’iscrizione nell’Elenco o la cancellazione dal medesimo, tenendo conto della gravità del fatto e dell’entità delle conseguenze. La reiterazione dell’inosservanza dei doveri è, di norma, sempre sanzionata con la cancellazione dall’Elenco.

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