Skip to main content

Quella puzzolente e nociva tassa sulle sigarette elettroniche

E’ in esame al Senato questi giorni una norma contenuta nel decreto legge sulla proroga dell’IVA che estende il regime fiscale delle sigarette tradizionali a quelle elettroniche. Se il Parlamento convertirà senza emendamenti la disposizione, dall’anno prossimo le sigarette elettroniche doppieranno il loro prezzo, a causa di un’accisa del 58,5% sul prezzo di vendita.

Questa nuova tassa presenta molti profili problematici sui quali il Parlamento, che è ancora in tempo per intervenire eliminandola o modificandola, è invitato a riflettere, se è vero che ogni nuova legge, prima di essere approvata, va analizzata compiutamente nei suoi presupposti e nei suoi effetti.

La questione dei presupposti è di natura giuridica
L’accisa sui tabacchi, che il decreto legge estende alle sigarette elettroniche, è una cd. tassa pigouviana, giustificata dall’esigenza di contribuire a coprire i costi sociali dovuti al danno provocato dal fumo. Si intuisce quindi che il legislatore ritiene che le sigarette elettroniche siano uguali a quelle tradizionali. In realtà, di uguale esse hanno solo la gestualità, e di simile la forma. Funzionano infatti senza combustione – che è il fattore principalmente dannoso per la salute – e possono o meno avere nicotina, l’altro elemento di rischio.

In base ai primi riscontri scientifici, gli effetti nocivi sono quindi molto minori, se non trascurabili. Inoltre, quello che il legislatore sta tassando non è soltanto il liquido, ma tutto il dispositivo meccanico e strumentale, che non ha ovviamente nulla a che vedere col tabacco ma assomiglia piuttosto alle macchine da fumo nei teatri, e gli aromi di più vario tipo, che sono invece analoghi ai profumi.

Applicare la tassazione delle sigarette tradizionali a quelle elettroniche, a prescindere dall’assenza di nicotina, considerando il diverso funzionamento e tassando anche il materiale strumentale, vuol dire far derivare da due presupposti impositivi lo stesso regime fiscale, cosa che è manifestamente contraria al principio di ragionevolezza tributaria – discendente diretta del principio di uguaglianza – secondo il quale presupposti simili devono avere un regime simile e presupposti diversi un regime diverso.

Né si può ragionevolmente sostenere che le sigarette elettroniche vadano tassate come quelle tradizionali in base a un principio precauzionale secondo cui, nell’ignoranza ancora dei suoi effetti nocivi, un’imposizione elevata avrebbe natura deterrente e disincentiverebbe il consumo di un prodotto che forse si scoprirà un giorno nocivo alla salute. La precauzione infatti è un concetto diverso dall’immaginazione.

La questione degli effetti è invece di natura fiscale
Anche se è vero che i prodotti sottoposti ad accise, come i tabacchi, sono piuttosto rigidi nella domanda, è pur vero che la rigidità a un certo punto si spezza, specie quando l’aumento di prezzo è così vistoso e repentino. Molti fumatori di sigarette elettroniche, inoltre, sono stati fumatori tradizionali, affezionati forse più al tabacco che non al vapore. Le stime sulle maggiori entrate derivanti dalle accise andranno quindi corrette al ribasso, considerando un cambiamento nel comportamento dei consumatori che si potrà sostanziare in un ritorno al tabacco tradizionale o, nella peggiore ma verosimile ipotesi, in un ricorso al contrabbando.

Tutela della salute o reperimento di risorse?
Il punto è che l’inasprimento fiscale sulle sigarette elettroniche non ha nulla a che fare con la tutela della salute, ma molto più banalmente con la necessità di reperire risorse per compensare il minor gettito derivante dalla proroga dell’aumento dell’IVA, nell’incapacità di questi governi di coprire le minori entrate riducendo le spese.
Lo Stato, insomma, più che badare alla salute pubblica bada alla salute dei conti pubblici con l’unica terapia che conosce.

Serena Sileoni

Vice Direttore Generale Istituto Bruno Leoni



×

Iscriviti alla newsletter