Il nuovo testo della proposta di legge di modifica della diffamazione a mezzo stampa, presentata dal deputato del Pdl Enrico Costa, è stato elaborato dalla commissione Giustizia. Composto di quattro articoli, modifica in particolare la disciplina della diffamazione a mezzo stampa. Secondo l’analisi del Servizio Studi-Dipartimento Giustizia il punto qualificante appare l’eliminazione della pena detentiva per i delitti contro l’onore (ingiuria e diffamazione) che tuttavia non vengono depenalizzati ma conservano la natura giuridica del delitto.
Il nuovo testo, secondo le modifiche apportate in commissione, estende l’ambito di applicazione della legge anche alle testate giornalistiche online, registrate presso le cancellerie dei tribunali. Proprio su questo punto si concentra il parere della commissione Affari costituzionali secondo cui “nel testo dell’articolo 1 – scrive il presidente Francesco Paolo Sisto – non risultano previsioni espresse riferite ai cosiddetti blog, taluni dei quali, tuttavia, da un punto di vista sostanziale, hanno talvolta una portata comunicativa analoga a quella dei mezzi di informazione disciplinati dallo stesso articolo 1 con la conseguenza che i relativi effetti dovrebbe essere oggetto di considerazione nell’ambito del bilanciamento tra l’interesse del pubblico ad essere informato e l’interesse della persona, fisica o giuridica, a non essere lesa nella sua identità personale”.
NO AL CARCERE PER I GIORNALISTI
L’aspetto più importante è l’eliminazione della pena della reclusione. La diffamazione a mezzo stampa è sanzionata con la multa da 5.000 a 10.000 euro mentre oggi la sanzione per la diffamazione a mezzo stampa è punita con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a 516 euro. Tuttavia se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato falso, la cui diffusione sia avvenuta nella consapevolezza della sua falsità, la pena della multa è da 20 mila euro a 60 mila euro.
Attualmente l’articolo 13 della legge sulla stampa (47 del 1948) fa riferimento alla semplice attribuzione di un fatto determinato e prevede la sanzione della reclusione da uno a 6 anni e della multa non inferiore a 516 euro. Sempre alla legge 47 del ’48 all’articolo 13 sono stati aggiunti quattro commi con i quali si prevede che alla condanna per il delitto consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza tramite affissione al Comune e pubblicazione su uno o più giornali e sul sito internet del ministero della Giustizia.
Nell’ipotesi di recidiva con nuovo delitto non colposo della stessa indole si applica la pena accessoria dell’interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi.
LA RETTIFICA
Cambia anche l’istituto della rettifica, previsto dall’articolo 8 della legge 47 del 1948. Le dichiarazioni o rettifiche delle persone offese devono essere pubblicate senza commento. La commissione Giustizia ha lavorato affinché si chiarisse che il direttore del giornale deve “pubblicare” la rettifica anziché “fare inserire la rettifica”.
Tale obbligo è esteso anche alle testate giornalistiche online che devono pubblicare la rettifica entro 2 giorni dalla richiesta (come i quotidiani cartacei) con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia rettificata, in testa alla pagina dell’articolo relativo alla notizia stessa, senza modificarne l’Url e con caratteristiche grafiche che rendano evidente l’avvenuta modifica.
S’inseriscono inoltre disposizioni sulla rettifica anche per le trasmissioni televisive e radiofoniche per le quali la rettifica è effettuata entro 48 ore dalla richiesta, in fascia e con il rilievo corrispondenti a quelli della trasmissione che ha avuto origine alla lesione degli interessi. In caso di mancato adempimento da parte della trasmissione, l’interessato può trasmettere la richiesta all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. La rettifica inoltre viene estesa alla stampa non periodica.
Cambia anche l’autorità alla quale rivolgersi in caso di mancata pubblicazione della rettifica: prima era il pretore ora è il giudice che ha il compito di ordinare la pubblicazione adottando un provvedimento d’urgenza ex articolo 700 del codice di procedura penale. Si modifica anche la sanzione amministrativa per la mancata o parziale ottemperanza: l’attuale importo di 15 milioni di lire minimo 25 milioni nel massimo è sostituito da 8.000 euro a 16 mila.
RISARCIMENTO DEL DANNO
Il nuovo testo della proposta di legge introduce novità sul risarcimento del danno. La commissione Giustizia ha soppresso il limite del risarcimento del danno patrimoniale previsto. Ha previsto che, nella determinazione del danno derivante da diffamazione commessa con il mezzo della stampa, il giudice tiene conto della diffusione quantitativa e della rilevanza nazionale o locale del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, della gravità dell’offesa, nonché dell’effetto riparatorio della pubblicazione della rettifica. L’azione si prescrive in due anni. Quindi viene abrogato l’articolo 12 della legge 47 del 1948 in base al quale per la diffamazione a mezzo stampa la persona può chiedere – oltre al risarcimento dei danni – una somma a titolo di riparazione, determinata in relazione alla gravità dell’offesa e alla diffusione dello stampato.
I DOVERI DEL DIRETTORE
Il provvedimento modifica le responsabilità del direttore anche delle testate radiotelevisive e online. Il direttore risponde dei delitti commessi a mezzo stampa se il delitto è conseguenza della violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della pubblicazione. La pena è ridotta di un terzo e non si applica la pena accessoria dell’interdizione dalla professione. Il direttore può delegare la vigilanza a uno o più giornalisti professionisti idonei a svolgere le funzioni di controllo. La delega deve risultare da atto scritto e accettata dal delegato. SAF