I punti d’accusa sono i seguenti:
- Espropriazione della funzione legislativa del Parlamento e abuso della decretazione d’urgenza
- Riforma della Costituzione e del sistema elettorale
- Mancato esercizio del potere di rinvio presidenziale
- Seconda elezione del Presidente della Repubblica
- Improprio esercizio del potere di grazia
- Rapporto con la magistratura: Processo Stato – mafia
Considero ogni imputazione più un risentimento del M5S che non un concreto corpus di reato.
Nel punto 1 il PDR è accusato di aver “espropriato” il Parlamento della funzione legislativa. Sono citati gli artt.70-77 della Costituzione ma leggendoli si evince chiaramente che viene fatto presente che il PDR promulga le leggi apponendo una firma e che può, con un messaggio alle Camere, rinviare indietro una legge chiedendone la modifica, dopodiché è tenuto ad approvarla.
Viene accusato il PDR dell’uso eccessivo di decreti legge, tuttavia questo strumento è usato dal Governo e non dal PDR il quale, come recitano gli articoli sopracitati, può raccomandare azioni e modifiche ma poi è tenuto ad approvare ciò che gli viene sottoposto.
Il punto uno, quindi, è una non accusa, è piuttosto una messa in evidenza dell’impossibilità da parte del PDR di intervenire sull’attività del Governo, e questo mi sembra che sia corretto, poiché ci sarebbe una concreta interferenza di stampo “presidenziale” tuttavia, non mi sembra proprio così.
Nel punto 2 l’accusa è rivolta alla “riforma” della Costituzione: il PDR ha sollecitato tante volte (troppe?!) le forze politiche ad intervenire in materia di legge elettorale (poi è piovuta la condanna della Corte Costituzionale, il che mi fa pensare che il PDR avesse ragione a sollecitare con tanta insistenza). Ancora una non accusa: la Costituzione, all’art. 87 prevede le funzioni del PDR e sono le seguenti:
“Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere.Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Può concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica.”
Ciò che fa decadere, ancora un volta, la fondatezza dell’accusa mossa sta nell’Art. 89 della Costituzione, che recita così: “Nessun atto del PDR è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità”.
L’accusa, credo, sarebbe fondata, quindi, se il PDR promulgasse senza la controfirma e senza l’accordo con il Governo. Allora sì sarebbe un attacco alla Costituzione e una spinta al presidenzialismo, ma non mi è sembrato così fino ad oggi.
Nel punto 3 l’accusa è di non aver usato una sua prerogativa con più solerzia: è vero, è stato inopportuno (per alcuni) che non abbia rinviato indietro certi provvedimenti, ma è discrezione del PDR non è un atto dovuto. Anche in questo caso si può non essere d’accordo (ed io la penso così), ma è un problema di opportunità politica e nessuna formale (né informale) violazione della Costituzione: non ha usato una sua prerogativa, che applica solo se egli la ritiene necessaria.
Nel punto 4 siamo all’assurdo: la Costituzione non vieta la rielezione del PDR, e il riferimento ai 7 anni è indicato per l’atto di elezione. Il PDR può essere eletto senza limiti, non c’è specificato da nessuna parte né un limite massimo di volte, né un limite massimo di anni consecutivi.
Nel punto 5 ancora, l’accusa è di opportunità politica, non di attacco alla Costituzione. Si ricorda, infatti, che la messa in stato d’accusa del PDR è nella Costituzione italiana, ammissibile solo per alto tradimento o attentato alla Costituzione: non per la scelta o no di usare delle prerogative, né nel fatto che egli usa una prerogativa nei confronti di una persona anziché un’altra: anche in questo caso è una critica che possiamo muovere sul piano etico e politico, ma non penale e giuridico.
Nel punto 6 si configura invece l’unico aspetto, credo, degno di nota. Qua si configurano sia problemi etico-politici sia giuridici: su questo aspetto non posso pronunciarmi non conoscendo bene la materia. Suppongo che la scelta già presa dalla magistratura a favore del PDR chiuda però il punto: la magistratura ha giudicato a favore del PDR, quindi tutt’al più può essere fatto un ricorso. Ma non saprei.
In conclusione, il PDR ha commesso errori (di cui non risponde) nel suo mandato precedente e nel suo rinnovo. Il M5S ha tutto il diritto di esprimere il suo disappunto e la sua posizione, ma i punti d’accusa sono o deboli o non accuse, o temi su cui la magistratura si è già espressa.
La Costituzione specifica che la messa in stato d’accusa per Alto Tradimento o attentato alla Costituzione deve essere approvata dal Parlamento in seduta comune con maggioranza assoluta dei suoi membri (art.91). Sappiamo già che questa iniziativa produrrà solo un inasprimento dei rapporti tra forze politiche e danneggerà l’immagine già appannata di una democrazia non pienamente compiuta come sembra essere quella italiana.