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Perché Napoli e Reggio Calabria sono in dissesto

Due dissesti eccellenti, pronunciati dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti calabrese e campana riguardanti, rispettivamente, i Comuni di Reggio Calabria e Napoli. Ciò è avvenuto in relazione ai relativi piani decennali di riequilibrio finanziario, elaborati e licenziati dai rispettivi Consigli comunali, ai sensi e per gli effetti degli artt. 243 bis-quater del TUEL.

COSA DICONO I PRONUNCIAMENTI

Tenuto conto della libertà di forma procedurale di cui godono le Sezioni regionali di controllo nello svolgere la loro attività istituzionale, sancita dal Massimo organo di controllo contabile con la delibera 22/SEZAUT/2013/QMIG, le conclusioni cui le stesse sono pervenute sono state:

  • notificate alla Città dello Stretto dai giudici contabili calabresi lo scorso 14 gennaio, in ossequio a quanto deciso dalla Sezione delle Autonomie, che ha previsto nell’anzidetta delibera n. 22/2013, la immediata comunicazione (24 h successive alla camera di consiglio) del dispositivo della decisione sul piano di rientro;

  • comunicate a quella del Vesuvio il 20 gennaio dal Collegio giudicante, a conclusione di una apposita udienza pubblica tenutasi il 20 gennaio 2014.

Ciò per dare modo agli enti interessati, in attesa dell’inizio della decorrenza dei termini previsti a difesa, di organizzare “l’effettiva tutela” giurisdizionale, da esercitarsi avanti le Sezioni Riunite, in speciale composizione. Un’impugnazione da perfezionare, per l’appunto, entro 30 giorni dalla pubblicazione della deliberazione, da eseguire anch’essa entro 30 giorni dall’adunanza (camera di consiglio o udienza pubblica che sia) in cui il Giudice contabile abbia assunto la relativa decisione.
A ben vedere, ci sono termini risicati per l’impugnativa, in quanto tali da utilizzare al meglio, nonostante le difficoltà di dovere affrontare minuziosamente i rilievi e le eccezioni posti a base della decisione giudiziale sotto il profilo giuridico-contabile.

DISSESTO DEFINITIVO DEI CAPOLUOGHI

In attesa della pubblicazione – da effettuarsi, a breve, a cura delle rispettive segreterie della Magistratura contabile – la Sezione regionale competente ha, dunque, anticipato all’ente reggino e a quello napoletano l’esito del procedimento, a conclusione del quale ha dichiarato la «non congruità» dei loro piani di rientro ai fini dell’auspicato riequilibrio.
Di conseguenza, salvo il successo da conseguire attraverso un provvedimento giurisdizionale adottato dal Giudice d’appello, i due importanti Capoluoghi sono definitivamente dissestati, nonostante resisi destinatari ad hoc di “benefici” finanziari cento milionari, acquisiti dal Fondo di rotazione, dal Fondo speciale per garantire la stabilità finanziaria degli enti locali sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso (solo Reggio Calabria), di cui all’art. 243-quinquies del vigente d.lgs. 267/2000, e dai mutui trentennali di cui al D.L. 35/2013, convertito nella legge 64/2013.
Quanto a Reggio Calabria, alle elezioni di maggio 2014 – nella cui imminenza la terna commissariale dovrà quantomeno assolvere al debito morale di sottoscrivere la relazione di fine mandato (art. 4 del d.lgs. 149/2011) – uscirà un sindaco “a mezzo servizio”. Ciò perché sarà affiancato per un quinquennio da una terna commissariale con compiti sostanzialmente liquidatori.

COSA CAMBIERÀ A NAPOLI E REGGIO CALABRIA

Per entrambe le città, ci sarà pertanto un primo cittadino con una discrezionalità di spesa ridotta a zero, impossibilitato a contribuire alla crescita. Ci saranno i servizi pubblici al minimo vitale nonché i tributi ai massimi e le tariffe alle stelle. Quanto agli aggravi tributari e agli incrementi tariffari è, tuttavia, doveroso sottolineare che già lo strumento del «predissesto», qualora approvato, avrebbe, comunque, disegnato uno scenario gestionale analogo, sia sul terreno della discrezionalità gestionale che della pressione economico-fiscale gravante sulle incolpevoli collettività.
Circa le motivazioni degli intervenuti dinieghi – con conseguente automatico dissesto (ex art. 244 TUEL), cui pervenire attraverso le procedure indicate nell’art. 6, comma 2, del d.lgs. 149/2011 (assegnazione al Consiglio comunale, da parte del Prefetto, del termine di 20 giorni per deliberarlo, pena lo scioglimento del medesimo) – non è ancora dato leggerle perché le relative deliberazioni non sono state ancora pubblicate. Qualcuna di esse è tuttavia facile da desumersi, attesa la gravità dei rilievi eccepiti endoproceduralmente dalle competenti Sezioni regionali di controllo.

I PRIMI DEFAULT DI CITTÀ METROPOLITANE

Si sono, dunque, materializzati i primi due default, riguardanti peraltro due Città Metropolitane, dichiarati dal Magistrato contabile nonostante i pareri favorevoli rilasciati dalla Commissione ministeriale, di cui all’art. 155 del TUEL, chiamata ad esprimerli.

Il Comune di Reggio Calabria vivrà così un’ulteriore difficile esperienza, dopo quella dell’intervenuto scioglimento per condizionamento mafioso. Entrambi i Comuni continueranno a rimanere angosciati dai loro debiti, per molti versi indeterminabili a causa di un megacontenzioso dal verosimile esito sfavorevole, e – quanto alla capitale partenopea, già dissestata nel 1993 –  rimarrà afflitta da una serie di partecipate storicamente usate a titolo di ammortizzatori sociali, nei confronti delle quali sarà difficile trovare una soluzione che non sia segnatamente dolorosa per chi in esse lavora, traendo il sostentamento economico della propria famiglia.

Tutto questo è avvenuto nonostante la recente sollecitazione espressa dalla Sezione delle Autonomie – nella deliberazione 1/SEZAUT/2014/INPR – nella quale suggerisce alle Sezioni regionali di controllo di tenere conto, prima di dichiarare il dissesto di un ente locale di grandi dimensioni, anche delle «conseguenze politiche» che possano derivare dall’evento, confidando sull’effetto “pedagogico” del piano antidefault e sulla periodicità delle verifiche cui gli enti aderenti sarebbero, comunque, sottoposti nonché sulle sanzioni introdotte dal d. lgs. 149/2011 che rappresentano un buon deterrente per migliorare la performance amministrativa e la gestione delle risorse.

QUALCHE RIFLESSIONE

L’accaduto sollecita una riflessione in relazione alla difformità delle decisioni dei Giudici contabili rispetto alle conclusioni istruttorie fornite dall’organismo ministeriale (Commissione ex art. 155 TUEL), deputato dalla legge ad effettuare la prima istruttoria di dettaglio da perfezionarsi anche in contraddittorio con gli enti aderenti alla procedura. Un fenomeno da approfondire alla luce della lettura complessiva delle delibere, di approvazione e di diniego, adottate dai medesimi, da effettuarsi non appena rese disponibili nella loro interezza. Ciò anche allo scopo di evitare l’errato diffondersi degli errati convincimenti che vorrebbero l’identificazione discriminativa delle Sezioni regionali di controllo, distinguendole tra “buone” (quelle di: Lazio, che ha approvato Frosinone e Rieti; Puglia, che ha approvato Casarano/Le; Sicilia, che ha approvato Catania) e “cattive” (quelle della Calabria, che ha dinegato l’approvazione al Comune di Reggio Calabria, piuttosto che a quello di Soverato/Cz e, per altri versi, a quello di Lamezia Terme, nonché quella della Campania, che lo ha fatto a quello di Napoli e a quello di Cerreto Sannita/Bn).

Di certo, stante la indiscussa attenzione e capacità professionale delle appena citate Sezioni regionali di controllo calabrese e campane, le medesime avranno obiettivamente constatato, nell’assumere le decisioni che hanno portato alla dichiarazione di dissesto delle due Città metropolitane, l’esistenza delle condizioni individuate dall’art. 244 del TUEL, consistenti nella mancata garanzia dell’assolvimento delle funzioni/servizi indispensabili e nell’impossibilità a fare fronte ai pagamenti dei crediti di fornitura certi, liquidi ed esigibili, nonché nell’impossibilità di riportare il tutto nella normalità gestionale attraverso un risanamento ordinario da effettuarsi ai sensi degli artt. 193 e 194 del vigente d. lgs. 267/2000.

IL DIFETTO DI CONTROLLO

Condizioni di precarietà estrema, quelle evidentemente riscontrate dal Giudice decidente, tali da impedire il formarsi di un loro motivato diverso convincimento relativo al possibile superamento delle condizioni di squilibrio estremo esistente nei Comuni aderenti alla procedura di “predissesto”, ritenendo all’uopo, comunque, inadeguato quanto dai medesimi proposto nei rispettivi piani decennali di riequilibrio finanziario. Al riguardo, sono numerose le supposizioni più o meno credibili e tantissime le ragioni difensive rappresentate da autorevoli esponenti delle amministrazioni comunali destinatarie dei provvedimenti dei rispettivi Giudici contabili, soprattutto di quella partenopea. Al di là di quelle che assumono il carattere della specificità, che saranno analizzate a pubblicazione avvenuta delle relative deliberazioni, sembra essere emersa una condivisibile perplessità riguardante la mancata/errata valutazione da parte della Sezione di controllo giudicante degli effetti pratico-gestionali concretizzatisi successivamente alla presentazione dello strumento programmatorio. Ciò che viene contestato è il difetto di controllo dei risultati prodotti in progress, da parte della Corte dei conti, ovverosia delle positive ricadute, nel tempo, degli interventi previsti e, nel mentre, parzialmente realizzati. Un fenomeno da dovere assumere a regola e parametro fondamentale per pervenire ad una decisione così importante, peraltro, dimostrativo della possibilità per l’ente di ritornare “in bonis”, nel termine decennale programmato, nel senso di non ricadere nelle condizioni estreme, produttive del dissesto finanziario vero e proprio. Se così è stato, ci saranno le ragioni giuridiche, oltre a quelle che potranno essere evidenziate nelle rispettive eventuali difese, per trovare altrove (Sezioni Riunite, in composizione speciale) una diversa determinazione giurisdizionale.

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