Skip to main content

E gli esodati? Il ddl al vaglio della Camera da 9 mesi

Secondo gli ultimi dati della Ragioneria generale dello Stato gli esodati – quei lavoratori il cui rapporto di lavoro è a vario titolo cessato e che, sebbene prossimi al pensionamento, non sono riusciti a maturare il diritto alla pensione a seguito dell’innalzamento dei requisiti previsti dalla legge Fornero, sarebbero 314mila (anche se altre fonti hanno parlato di numeri ancora più alti). Di questi, secondo un recente studio dell’Istituto nazionale di previdenza che fotografa la situazione al 20 gennaio di quest’anno, gli esodati che fino ad ora hanno effettivamente ricevuto la liquidazione sono stati 33.147 a fronte di 162.147 posizioni salvaguardate con 5 diversi provvedimenti emanati negli ultimi anni.

La commissione Lavoro alla Camera era quasi arrivata a licenziare il disegno di legge sui “Requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l’accesso al trattamento pensionistico”, che mira a “continuare a limitare i danni della legge Fornero”, come spiega a Public Policy la relatrice del provvedimento Marialuisa Gnecchi (Pd). Il testo aveva iniziato il suo iter in commissione il 20 giugno 2013 e il 29 ottobre, dopo diverse sedute di un comitato ristretto, era stato adottato un testo base che riuniva tutti e sette i ddl presentati, a firma Sel, Pd, Lega e Forza Italia.

A novembre la commissione era arrivata anche a concludere l’esame degli emendamenti fissando l’arrivo in Aula per il 24 marzo. In seguito però diversi altri provvedimenti approvati dal Parlamento, a partire dalla legge di Stabilità, hanno introdotto alcuni interventi di salvaguardia che hanno spinto la commissione a riunire di nuovo un comitato ristretto per modificare il testo unico alla luce degli ultimi aggiornamenti normativi, facendo slittare così l’arrivo in Aula verso la metà di aprile. Oggi alle 12 è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti. “In questo momento stiamo aspettando anche gli ultimi dati dalla Ragioneria dello Stato e dall’Inps che ci permetteranno, tra le altre cose, di quantificare le coperture necessarie – ha continuato a spiegare la relatrice del Pd – Finora la Ragioneria non aveva mai accettato proposte di coperture sulla base di ipotesi di risparmio ma con gli ultimi provvedimenti emanati dal governo ieri la filosofia sembra essere cambiata. Perciò noi vorremmo usare i fondi derivanti da ipotesi di spending review che sono stati stimati in 80 miliardi fino al 2020”.

Cosa prevede il ddl sugli esodati – Il provvedimento si compone di 5 articoli. L’articolo 1 interviene a modificare sotto diversi profili l’articolo 24 della legge Fornero che ha innalzato i requisiti per l’accesso alla pensione. Nello specifico si prevede che, ai fini della possibilità, riconosciuta in via sperimentale fino al 31 dicembre 2015 – come spiega un dossier sulla legittimità costituzionale del testo unico – alle lavoratrici che optano per una liquidazione secondo le regole di calcolo del sistema contributivo, di mantenere il diritto all’accesso alla pensione di anzianità, in presenza di un’anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un’età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, di derogare alle disposizioni in materia di decorrenza del trattamento e di adeguamento dei relativi requisiti di accesso agli incrementi della speranza di vita. Inoltre, tra le altre cose, si procrastina dal 4 dicembre 2011 al 31 dicembre 2011 il termine entro il quale avvalersi della normativa previdenziale vigente prima della legge Fornero.

Si prevede anche l’esclusione, in ogni caso, dei regimi delle decorrenze previste dai decreti del 2010 e del 2011, in base ai quali il trattamento pensionistico decorre a partire da un certo periodo dopo la data di maturazione dei requisiti previsti, e amplia il sistema derogatorio anche ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 20 luglio 2007, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione. Viene esteso il sistema derogatorio anche ai lavoratori collocati in mobilità che maturino il diritto alla pensione non più entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità stessa, ma entro i 24 mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità, a prescindere dalla data di conclusione della procedura stessa e della data di effettivo collocamento in mobilità, anche se preceduto da un periodo di cassa integrazione guadagni.

Si stabilisce infine che per i lavoratori collocati in mobilità lunga, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011, il diritto all’accesso al sistema derogatorio sia condizionato esclusivamente dalla data degli accordi collettivi, a prescindere dall’effettivo collocamento in mobilità. Per i lavoratori che erano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione si prevede la possibilità di usufruire della disciplina vigente prima della legge Fornero, a condizione che abbiano presentato domanda alla data del 31 gennaio 2012 e che perfezionino i requisiti per usufruire del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2018. Accesso alla disciplina derogatoria anche per i lavoratori che, entro la data del 31 dicembre 2011, abbiano usufruito di congedi per assistere figli o congiunti con disabilità gravi, i quali maturino il requisito per il trattamento pensionistico entro il 6 dicembre 2015.

Novità per i lavoratori delle ferrovie – L’articolo 3 del testo interviene sui requisiti per l’accesso al pensionamento da parte del personale ferroviario viaggiante, di macchina e di manovra (in dettaglio, si tratta del personale con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni ed il personale imbarcato a bordo delle navi traghetto). In particolare, tra le altre cose, si prevede in ragione della particolare usura e delle specifiche aspettative di vita, oltre che per garantire la sicurezza del trasporto ferroviario, che il personale, operante sia nelle imprese ferroviarie sia nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie, consegua il diritto alla pensione al raggiungimento del requisito anagrafico di 58 anni di età e del requisito contributivo di 38 anni, di cui almeno 20 anni effettivamente svolti in tali mansioni.

Cosa cambia per i cassintegrati – L’articolo 4 del testo chiarisce che gli accordi per la gestione di eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali stipulati dalle imprese, entro il 31 dicembre 2011, anche in sede non governativa, sono pienamente validi per consentire ai lavoratori coinvolti dai predetti accordi di accedere al regime previdenziale secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della legge Fornero.

Il monitoraggio dell’Inps – Viene introdotto un meccanismo di monitoraggio degli effetti delle modifiche al sistema previdenziale introdotte dalla Fornero, prevedendo a tal fine che il ministro del Lavoro presenti semestralmente alle competenti commissioni parlamentari una relazione relativa al numero complessivo dei lavoratori che periodicamente hanno avuto accesso al trattamento pensionistico, al numero di lavoratori che hanno usufruito delle deroghe previste dall’ordinamento e ai relativi effetti finanziari, sulla base dei dati forniti dall’Inps. NAF

 


CONDIVIDI SU:

Gallerie fotografiche correlate

×

Iscriviti alla newsletter