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Le riforme mancanti dei trattati internazionali

Pubblichiamo un articolo di Affari Internazionali

Nei tentativi di riforma della Costituzione che si sono succeduti nel tempo, la problematica dei rapporti internazionali non ha mai trovato uno spazio adeguato.

Addirittura nullo nella Commissione per le riforme costituzionali presieduta dal ministro Quagliarello nel governo Letta, nonostante il mandato riguardasse la II parte della Costituzione, dove non mancano le norme di rilevanza internazionale.

Non fa eccezione, nella sostanza, neppure il recente disegno di legge governativo sulla riforma del Senato e del Titolo V della Costituzione (A.S. n. 1429. Qualche riferimento ai rapporti internazionali e all’Unione europea, Ue, in verità c’è, ma è dovuto ad una toeletta istituzionale resa necessaria dalla riduzione dei poteri del Senato e dalla sua marginalizzazione in materia di procedimento legislativo).

A vivacizzare questo dibattito è stata – alla fine – anche la proposta del senatore Giulio Tremonti che si concentra sulla revisione di quell’art. 117 che si concentra sui vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario.

Il disegno di legge prevede che la deliberazione dello stato di guerra, di cui all’art. 78 Cost., sia opera della sola Camera dei Deputati, senza la partecipazione del Senato.  Ma ci si è dimenticati che la deliberazione dello stato di guerra è ormai uno strumento superato e che si sarebbe dovuto cogliere l’occasione per l’inserimento di una norma che disciplinasse organicamente la fattispecie conflitto armato e l’invio delle truppe all’estero.

Parimenti si propone di riformare l’art. 80 Cost., in materia di ratifica dei trattati internazionali, spettando alla sola Camera dei Deputati l’adozione della legge di autorizzazione alla ratifica. Anche in questo caso doveva essere colta l’occasione per stabilire che il trattato ratificato, una volta entrato in vigore per il diritto internazionale, fosse fonte di diritto anche per il nostro ordinamento senza ulteriore atti di esecuzione.

In materia di decretazione di urgenza si stabilisce (opportunamente) l’inammissibilità del decreto-legge per l’autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali. Ma ci si è dimenticati di uno strumento volto a disciplinare la provvisoria esecuzione dei trattati internazionali, qualora la situazione politica internazionale richieda di farvi ricorso in attesa dell’entrata in vigore del trattato.

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Natalino Ronzitti è professore emerito di Diritto internazionale (LUISS Guido Carli) e Consigliere scientifico dello IAI.


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