Confermate anche nell’ultima bozza del dl Ambiente-Agricoltura, datata 4 giugno e di cui Public Policy è in possesso, le nuove norme per una “procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza”, valide anche per i procedimenti di bonifica in corso nei Siti d’interesse nazionale (Sin) e, dunque, tra gli altri, anche per Piombino e l’Ilva di Taranto. La conferma arriva anche da una fonte interna al ministero dell’Ambiente che a Public Policy spiega: “Le nuove norme varranno anche per Piombino e per l’Ilva, solo per i terreni e non per le acque, sia per impianti da costruire che per quelli già esistenti”.
Ma in cosa consiste la “procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza”? La relazione illustrativa di una delle bozze che sono circolate in queste ultime settimane spiega che “la disposizione prevede che i siti contaminati possano essere utilizzati a fini industriali anche prima del completo risanamento, adottando misure di messa in sicurezza operativa a tutela della salute e dell’ambiente”. In sintesi la nuova procedura stabilisce che il privato interessato potrà effettuare, previa autorizzazione, le bonifiche a proprie spese per riportare i terreni sotto le soglie di contaminazione previste dalla legge e ricominciare a lavorare, “con attività esistenti – spiegano dal ministero – o con attività del tutto nuove”. Questo significa che con questa nuova norma – per esempio – il proprietario di Piombino o dell’Ilva potranno decidere di bonificare e riprendere le attività? Dal ministero la risposta arriva subito: “Certo, qualche volta la soluzione migliore è la più semplice”.
Ecco, in sintesi, – secondo l’ultima bozza – come dovrebbe funzionare il nuovo procedimento semplificato. L’operatore interessato a effettuare, a proprie spese, gli interventi di bonifica del suolo per riportarlo a valori di contaminazione ad un livello uguale o inferiore a quelli stabiliti per legge, presenta all’amministrazione competente il progetto degli interventi programmati e del cronoprogramma di svolgimento dei lavori. Entro 90 giorni la Regione competente “adotta la determinazione conclusiva che sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato”. Non oltre trenta giorni dopo il privato comunica la data di avvio dei lavori di bonifica che devono concludersi “nei successivi dodici mesi, salva eventuale proroga non superiore a sei mesi”.
Ultimati gli interventi di bonifica l’interessato presenta il piano di caratterizzazione all’autorità competente, che deve verificare il conseguimento dei valori di concentrazione della soglia di contaminazione. Il piano di caratterizzazione è approvato nei successivi quarantacinque giorni. “In via sperimentale – si legge nella bozza – fino al 31 dicembre 2017, decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, il piano di caratterizzazione si intende approvato”. L’esecuzione del piano è effettuata in contraddittorio con l’Arpa di competenza, che dovrà valutare – sempre con costi a carico del privato – anche il conseguimento dei valori di soglia. “Conseguiti i valori di concentrazione soglia di contaminazione del suolo, il sito – si legge infine – può essere utilizzato in conformità alla destinazione d’uso prevista secondo gli strumenti urbanistici vigenti, salva la valutazione di eventuali rischi sanitari per i fruitori del sito derivanti dai contaminanti volatili presenti nelle acque di falda”. NAF
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