Niente più carcere per i giornalisti e i direttori di testate. È questa una delle norme più importanti contenute nel disegno di legge sulla Diffamazione che, dopo quasi un anno dal via libera della Camera (il 17 ottobre 2013), è approdato in aula al Senato per la discussione generale. Il provvedimento introduce nuove norme in materia di diffamazione a mezzo stampa.
Durante l’esame alla Camera, la maggioranza ha fatto marcia indietro su una norma in un primo momento presa in considerazione nel corso dei lavori in commissione: il deterrente contro le cause temerarie e intimidatorie contro i giornalisti. L’emendamento, a firma della deputata di Forza Italia Mariastella Gelmini, in un primo momento ritirato è stato fatto proprio da Sel.
È rimasto poi in piedi quello del Movimento 5 stelle, che apriva alla possibilità per il giudice di fissare un risarcimento al giornalista pari alla metà del danno richiesto dal querelante, qualora l’azione legale si dimostrasse palesemente infondata e intimidatoria. Bocciati entrambi. La Camera ha invece approvato un emendamento del governo: se il delitto di diffamazione viene commesso su internet, la competenza sarà del giudice del luogo di residenza della persona offesa.
L’assemblea di Montecitorio ha quindi approvato emendamenti della commissione che, tra l’altro, prevedono le stesse pene della diffamazione anche per i giornalisti che rifiutino di pubblicare la rettifica.
STOP CARCERE Niente più carcere per chi diffama a mezzo stampa, ma esclusivamente una multa in caso di attribuzione di un fatto determinato che va dai 5 mila ai 10 mila euro. Se il fatto attribuito è consapevolmente falso, la multa sale da 20 mila a 60 mila euro. Inoltre, alla condanna è associata la pena della pubblicazione della sentenza. In caso di recidiva, vi sarà anche l’interdizione da uno a sei mesi dalla professione. La rettifica sarà valutata dal giudice come causa di non punibilità. Nella ddl rientrano ora anche le testate giornalistiche online e radiofoniche.
RISARCIMENTO DANNO Nella diffamazione a mezzo stampa il danno sarà quantificato sulla base della diffusione della testata, della gravità dell’offesa e dell’effetto riparatorio della rettifica. L’azione civile dovrà essere esercitata entro due anni dalla pubblicazione.
RETTIFICA Il direttore o, comunque, il responsabile deve: pubblicare gratuitamente senza commento, senza risposta e senza titolo, la rettifica menzionando espressamente titolo, data e autore dell’articolo; deve garantire che le rettifiche siano pubblicate non oltre due giorni dalla ricezione della richiesta con “la stessa metodologia, visibilità e rilevanza della notizia a cui si riferiscono in modo da rendere evidente l’avvenuta modifica” come precisa il testo modificato al Senato.
Un’altra modifica prevede che nel caso di testate giornalistiche online, che forniscono un servizio personalizzato, le dichiarazioni o le rettifiche sono inviate agli utenti che hanno avuto accesso alla notizia cui si riferiscono. Nel testo modificato si stabilisce inoltre che nel caso in cui non sia possibile la ristampa o una nuova diffusione del periodico o la pubblicazione sul sito internet, la pubblicazione in rettifica deve esser fatta su un quotidiano a diffusione nazionale. Il testo esenta dall’obbligo di pubblicare una rettifica “quando essa sia documentalmente falsa”.
DIRITTO ALL’OBLIO Fermo restando il diritto di ottenere la rettifica o l’aggiornamento delle informazioni contenute nell’articolo ritenuto lesivo dei propri diritti, l’interessato può chiedere ai siti internet e ai motori di ricerca l’eliminazione dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione della legge sulla diffamazione.
L’interessato, si legge nella norma modificata dal Senato, in caso di omessa cancellazione dei dati può chiedere al giudice di intervenire per ottenere quello che la Corte europea, con una sentenza del 13 maggio 2014, definisce il ‘diritto all’ oblio’ per il diffamato. In caso di morte dell’interessato, i suoi diritti potranno essere esercitati dagli eredi o dal convivente.
RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE Fuori dei casi di concorso con l’autore del servizio, il direttore o il suo vice rispondono non più ‘a titolo di colpa’ ma solo se vi è un nesso di causalità tra omesso controllo e diffamazione, la pena è in ogni caso ridotta di un terzo. È comunque esclusa per il direttore al quale sia addebitabile l’omessa vigilanza l’interdizione dalla professione di giornalista. Le funzioni di vigilanza possono essere delegate, ma in forma scritta, a un giornalista professionista idoneo a svolgere tali funzioni.
QUERELE INFONDATE In caso di querela temeraria, il querelante può essere condannato al pagamento di una somma da mille a 10mila euro in favore delle casse delle ammende.
SEGRETO PROFESSIONALE Non solo il giornalista professionista, ma ora anche il pubblicista potrà opporre al giudice il segreto sulle proprie fonti.
INGIURIA/DIFFAMAZIONE Anche per l’ingiuria e la diffamazione tra privati viene eliminato il carcere, ma aumenta la multa (fino a 5 mila euro per l’ingiuria e 10 mila per la diffamazione) che si applica anche alle offese arrecate in via telematica. La pena pecuniaria è aggravata se vi è attribuzione di un fatto determinato. Risulta abrogata l’ipotesi aggravata dell’offesa a un corpo politico, amministrativo o giudiziario. (SOR)