Dall’UE arriva una semplificazione per il risarcimento del danno causato da pratiche anticoncorrenziali. Sembra una questione tecnica per gli addetti ai lavori, ma così non è.
Cito alcuni casi. Lo scorso settembre la Commissione UE ha multato i principali produttori di chip utilizzati, per esempio, nelle SIM dei telefoni e nelle smart card dei decoder. Nel 2010 la stessa Commissione aveva multato i principali produttori asiatici di pannelli LCD che finiscono nelle TV, nei monitor e nei notebook. Nel 2013 la nostra AGCM, applicando il diritto UE, aveva multato le compagnie di traghettamento su alcune tratte da/per la Sardegna.
Nei tre casi, le società sono state multate perché, facendo parte dello stesso settore, avevano evitato di farsi concorrenza coordinando le proprie strategie commerciali con l’obiettivo di aumentare i propri profitti a danno dei clienti.
Oltre alle sanzioni comminate dall’autorità europea e da quella nazionale, chi ha subito un danno da tali comportamenti anticoncorrenziali – ovvero chi ha pagato un prezzo più alto rispetto a quello che ci sarebbe stato con una sana concorrenza – può chiedere il risarcimento dei danni al giudice competente. Con il “risarcimento” si vuole ripristinare il soggetto danneggiato nella posizione in cui si sarebbe trovato in assenza dell’infrazione. Nell’accezione europea di risarcimento manca quell’intento punitivo e deterrente di altre giurisdizioni come quella statunitense che permette di richiedere fino a tre volte il danno subito.
Per esempio, chi nell’estate del 2011 ha fatto un viaggio di andata e ritorno sul traghetto Genova–Porto Torres, potrebbe richiedere quasi 70 euro di risarcimento più gli interessi. Secondo un provvedimento dell’AGCM, infatti, il cartello tra Moby, GNV e SNAV avevo fatto lievitare 3 anni fa i prezzi del 42% sulla Civitavecchia-Olbia e sulla Genova-Olbia, e del 50% sulla Genova-Porto Torres (da 65 a 98 euro).
Nel caso dei pannelli LCD non è detto che il consumatore finale sia la vittima e quindi il soggetto legittimato a richiedere il danno per un prezzo eccessivo; se questo è stato assorbito dai produttori di televisori e monitor (come maggiori costi e minori profitti) lasciando inalterati i prezzi di vendita al consumatore, allora quest’ultimo non ha subito alcun aumento di prezzo. Saranno invece i produttori di televisori e monitor le vittime e pertanto legittimati a richiedere il risarcimento per i minori profitti ottenuti.
Sebbene vi sia sempre stata la possibilità di risarcimento del danno da pratiche anticoncorrenziali, complessità procedurali e onere della prova in capo all’attore (il soggetto danneggiato che avvia una causa) hanno ostacolato questa pratica in Europa e in maniera particolare in Italia. Anche se sono nel nostro Paese le radici di una sentenza determinante della Corte di Giustizia in materia: nel 2006 la Corte si è espressa su una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di pace di Bitonto in merito ad un cartello di alcune compagnie assicurative sui premi RC auto.
Con la direttiva firmata oggi dal Parlamento Europeo, oltre ad avvicinare le legislazioni nazionali garantendo un livello di protezione minimo comune, si semplifica la procedura per il risarcimento per i danni derivati da violazioni della legislazione antitrust dell’UE. Grazie al nuovo testo le prove saranno più accessibili ai tribunali, il calcolo del danno viene semplificato, e per le vittime indirette sarà più facile richiedere il risarcimento (tornando al caso dei pannelli LCD, se i produttori di televisori e di monitor trasferissero al consumatore finale l’aumento del prezzo del componente, le vittime del cartello sarebbero i consumatori pur non essendo mai entrati in contatto diretto con i produttori di pannelli LCD).
Adesso la palla è nel campo degli Stati membri che dovranno recepire la nuova direttiva entro 2 anni. Come si diceva in apertura, anche se il testo entrerà a far parte del manzoniano latinorum dell’UE, si tratta di un’arma più affilata a disposizione di imprese e consumatori per la difesa dei propri diritti.