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Taxi e farmaci. Ecco le liberalizzazioni in arrivo di Renzi e Guidi

Aria di novità nel settore dei trasporti e della sanità. Il Ddl Concorrenza, che il premier Matteo Renzi dovrebbe presentare in Consiglio dei Ministri il prossimo 20 febbraio, conterrà oltre alla norme su fondi pensione, operatori di telefonia, disposizioni in materia di RC auto, banda larga, prodotti editoriali, esercizi commerciali e ordini professionali, anche modifiche che riguardano la regolamentazione dei servizi pubblici locali e la vendita di alcune tipologie di farmaci.

Settori su cui si concentrano le attese di due grandi gruppi, che apprezzano l’azione del premier Renzi, come Uber nel primo comparto e Alliance Boots. Ecco cosa potrebbe cambiare.

LE MODIFICHE PER GLI AUTOSERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA

In tema di servizi pubblici locali la bozza del disegno di legge che ha visionato Formiche.net prevede, con una modifica della legge n. 21 del 15 gennaio 1992, l’eliminazione delle distorsioni concorrenziali per gli autoservizi di trasporto pubblico non di linea, taxi e noleggio con conducente insomma. In particolare, ne va ad abrogare il comma 3 dell’articolo n. 3 che prevedeva che la sede del conducente del mezzo e la rimessa dovessero essere situate esclusivamente nel territorio del comune che ne aveva rilasciato l’autorizzazione. Viene inoltre abrogato l’articolo 5bis secondo cui per il servizio di noleggio con conducente i comuni potevano prevedere la regolamentazione dell’accesso nel loro territorio o all’interno delle aree a traffico limitato dello stesso, da parte dei titolari di autorizzazioni rilasciate da altri comuni, mediante la preventiva comunicazione che attestasse l’osservanza e la titolarità dei requisiti di operatività e dei dati  relativi al singolo servizio.

Viene anche abolito – come si rileva dalla bozza del ddl elaborata in particolare dal ministero dello Sviluppo economico su suggerimenti dell’Antitrust – l’obbligo per cui le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente dovevano essere effettuate presso le rispettive rimesse, previsto dall’articolo 11, comma 4. Il disegno di legge modifica anche parte dell’articolo 8, comma 3, che prevede che per poter conseguire e mantenere l’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di  una  sede, di una rimessa o di un pontile di attracco eliminandone adesso l’obbligo per cui questi dovessero essere situati nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione.

LE NOVITÀ NEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE

Nel quadro più generale delle modifiche al servizio pubblico locale, il ddl sulla concorrenza, per quanto riguarda le modalità di affidamento del servizio di trasporto pubblico locale prevede che l’assegnazione del servizio sia effettuata con provvedimento motivato dall’ente affidante, pubblicato anche sul sito internet istituzionale, che attesti le ragioni e il rispetto dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo in materia e fissa come termine ultimo per l’adeguamento alla norma, pena la cessazione dell’affidamento, il 31 dicembre 2015.

Il disegno di legge prevede, oltre alla razionalizzazione delle società pubbliche e dei servizi a loro affidati e agli obblighi di compensazione di eventuali squilibri economici dei contratti di servizio pubblico di trasporto ferroviario, anche alcune disposizioni sulla concorrenza per il mercato del trasporto pubblico locale. Nello specifico, con la modifica all’articolo 18 del decreto legislativo n. 422 del 19 novembre 1997, le Regioni e gli enti locali possono scegliere, nell’ambito della propria autonomia, una di queste tre modalità di svolgimento del servizio:

– il regime di libera iniziativa economica;

– l’affidamento in esclusiva mediante procedura di evidenza pubblica;

– l’affidamento a società mista, il cui socio privato sia stato scelto con gara secondo quanto previsto dall’ordinamento Ue.

L’articolo 18 adesso prevede che imprese diverse rispetto al concessionario del servizio pubblico possano fornire servizi di trasporto locale di passeggeri anche nelle aree in cui è previsto un regime di esclusiva, a condizione che non sia compromesso l’equilibrio economico del contratto di servizio pubblico in termini di redditività.

LIBERTA D’ACCESSO, RAZIONALIZZAZIONE, CONCORRENZA DEI SERVIZI SANITARI

Nell’ambito dei servizi sanitari il disegno di legge prevede misure per incrementare la libertà di accesso dei privati all’esercizio di attività sanitarie non convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale, abrogando e sostituendo l’articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Mentre per quanto riguarda la razionalizzazione delle procedure di accreditamento è introdotto un comma per cui ciascuna Regione deve verificare con cadenza biennale il conseguimento degli obiettivi fissati dal Piano sanitario regionale riguardanti il numero e la dislocazione delle strutture accreditate e, nel caso di mancato raggiungimento degli stessi, ciascuna Regione deve indire, almeno ogni due anni, una selezione per l’accreditamento istituzionale di operatori privati operanti da almeno due anni.

Sulle misure per incrementare la concorrenza nella distribuzione farmaceutica il ddl indica due opzioni: una, indicata dall’antitrust, in cui il numero massimo di farmacie citate nell’articolo comma 2 della legge n. 475 del 2 aprile 1968 viene trasformato nel numero minimo: si passa da «una farmacia» ad «almeno una». La seconda opzione riguarda l’abbassamento ulteriore della soglia di popolazione richiesta per l’apertura delle farmacie che da 3.300 cala a 1.500 abitanti.

VENDITA DEI MEDICINALI DI FASCIA “C”

Si passa poi, al capitolo delle parafarmacie. All’articolo 5 del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006, che riguarda gli interventi urgenti nel campo della distribuzione di farmaci, il disegno di legge aggiunge che gli esercizi commerciali possono effettuare attività di vendita al pubblico di farmaci appartenenti alla cosiddetta fascia “c” e che quindi non siano «farmaci essenziali e per malattie croniche» o «di rilevante interesse terapeutico», come indicato dalla legge 537 del 24 dicembre 1993. Il ddl prevede inoltre, una opzione “b”, secondo cui gli esercizi commerciali possono vendere farmaci di fascia “c”, limitatamente alle preparazioni equivalenti indicate dalle liste redatte dall’Agenzia  italiana del farmaco, inviate ai medici di medicina generale, ai pediatri convenzionati, agli specialisti  e agli ospedalieri, nonché alle aziende sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere.



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