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Terrorismo, cosa prevede l’accordo tra Italia e Turchia

Pubblicata nella Gazzetta ufficiale (e quindi in vigore a partire da oggi) la legge che rende esecutivo l’accordo di cooperazione tra l’Italia e la Turchia sulla lotta ai reati gravi, in particolare contro il terrorismo e la criminalità organizzata, fatto a Roma l’8 maggio 2012.

Come si legge all’art. 3 della legge gli oneri derivanti dall’accordo, che ha durata ‘illimitata’, sono quantificati in 72.482 euro per il 2014, 66.947 per il 2015 e 72.482 euro a decorrere dal 2016. L’Italia e la Turchia, quindi, collaboreranno “contro i reati gravi, in particolare contro i reati connessi al terrorismo, alla criminalità organizzata, al traffico di migranti e alla tratta di esseri umani, al traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope”.

E, particolare attenzione, sarà riservata “al crimine organizzato transnazionale, al riciclaggio di denaro, alla criminalità cibernetica, al traffico di opere e oggetti d’arte e i manufatti storici”, senza tralasciare il traffico illecito di “armi, munizioni, esplosivi, materiale nucleare, radioattivo e tossico”.

Nell’ambito della cooperazione, si legge ancora nell’accordo, Italia e Turchia procedono poi a scambiarsi informazioni operative su: organizzazioni criminali e atti criminali pianificati o perpetrati, esperienze sul controllo del commercio lecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e su canali e mezzi usati dai trafficanti, “comprese le modalità di occultamento” e sulle tecniche di analisi”.

I due paesi procedono anche – secondo l’accordo -allo “scambio di informazioni di carattere operativo, finalizzato all’identificazione e alla localizzazione di persone”. Inoltre è prevista la condivisione di “informazioni sulle politiche migratorie correnti” e “sui principali flussi immigratori illegali”. Ancora, le eventuale richieste di assistenza da parte delle autorità interessate “sono presentate per iscritto, possono essere fatte oralmente ma devono essere confermate per iscritto entro 7 giorni”. Infine è sancito che Italia e Turchia, per agevolare l’esecuzione dell’agreement, possano “tenere riunioni bilaterali e consultazioni al fine di valutare i progressi fatti analizzare e migliorare la cooperazione”. (Public Policy) IAC

@PPolicy_News

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