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Ddl Orlando, cosa ne pensa l’Associazione magistrati

magistratura

Il ddl Orlando per il “recupero di tempi ragionevoli per il processo penale” in “un contesto di riforme volto a migliorare l’efficienza del sistema giudiziario penale senza la dispersione di alcuna garanzia, specie difensiva”, come si legge nella relazione illustrativa del provvedimento “in realtà non appare idoneo a restituire concreta e piena efficacia al sistema penale, limitandosi a singole disposizioni disorganiche, le quali lasciano impregiudicata, e certo non allontanano, l’esigenza di un’urgente rivisitazione sistematica che guardi al processo nel suo complesso”.

È quanto si legge in un documento depositato dall’Associazione nazionale magistrati (Anm) nel corso di una audizione sul ddl Orlando sul processo penale davanti la commissione Giustizia della Camera, di cui Public Policy ha preso visione. Nel documento si spiega anche come “alcuni degli aspetti più problematici delle regole processuali” non vengano affrontati dalla riforma. E si fa l’esempio della disciplina degli avvisi e delle notifiche, delle norme sulle nullità, del principio di immutabilità del giudice.

Il ddl Orlando, composto da 30 articoli riguarda, tra le altre cose, le condotte riparatorie, corruzione, ipotesi particolari di confisca, diverse deleghe al governo, la disciplina delle indagini preliminari e del procedimento di archiviazione, udienza preliminare, disciplina dell’impugnazione della sentenza di non luogo a procedere, il giudizio abbreviato, le impugnazioni, i processi di appello e di cassazione, intercettazioni. Il pacchetto accorpa parte del pacchetto giustizia varato questa estate e parte del decreto anti-corruzione varato a seguito della vicenda Mafia Capitale.

Presente nel testo anche una parte relativa alla prescrizione destinata allo stralcio, in quanto il governo ha deciso di trattare la materia a parte nel testo base in fase di esame sempre nella commissione Giustizia della Camera. Anche se, su quest’ultimo punto, il governo ha presentato diversi emendamenti per riportare la formulazione del testo base a quella contenuta nel ddl Orlando. “Quanto alle novità introdotte – prosegue l’Anm – su alcune di esse si esprime parere positivo, pur con” alcuni “limiti di efficacia; altre invece appaiono timide e in qualche caso distoniche rispetto al sistema e alla stessa esperienza quotidiana dei tribunali”.

In particolare, con riferimento alla prescrizione e dunque anche all’emendamento del governo che richiama il ddl Orlando, l’Anm ribadisce “l’assoluta inadeguatezza” della norma, la quale “anziché procedere a una radicale destrutturazione della disciplina attuale, con definitiva interruzione della prescrizione dopo l’esercizio dell’azione penale o quanto meno dopo sentenza di primi grado, si limita a prevedere due cause di sospensione della prescrizione, rispettivamente dopo la sentenza di primo e di secondo grado”. Per l’Associazione nazionale magistrati questa soluzione “rischia di aumentare ulteriormente la durata dei processi, senza produrre apprezzabili vantaggi”.

Se per l’Anm il giudizio sugli articoli riguardanti l’impugnazione e il giudizio abbreviato è sostanzialmente positivo, lo è meno sul patteggiamento: “La scelta normativa di abbassamento dei limiti massimi edittali per l’accesso al patteggiameto (da 5 a 3; Ndr) risponde a una scelta legislativa senz’altro legittima ma discutibile, in quanto essa comporterà obiettivamente la riduzione del numero complessivo di processi definiti con questo rito alternativo”.

Apprezzamento anche per le parti relative al processo di appello e di cassazione. Su quest’ultimo punti, in particolare, l’Anm si è soffermata sull’eliminazione del ricorso personale in cassazione (“sicuramente positiva”) e la previsione che allarga la procedura de plano, ovvero quei provvedimenti adottati dal giudice in assenza di istruttoria.

Le critiche tornano quando si parla di intercettazioni, per cui il governo propone una delega: “In questo caso – si legge nel documento dell’Anm – i cosiddetti principi e criteri direttivi si caratterizzano per una assoluta vacuità: si indica una finalità, ma rispetto alle possibili scelte alternative, tra loro del tutto diverse e ciascuna portatrice di una differente lettura dell’equilibrio dei valori confliggenti che vengono in rilievo, in definitiva viene data carta bianca al legislatore delegato”. Per l’Anm in questo modo “è il legislatore delegato, e quindi in realtà il governo, che diviene il legislatore che fa le scelte politiche e di valore, invece spettanti al Parlamento”. NAF



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