Skip to main content

Ecco tutti i cambiamenti nelle tipologie contrattuali

Il decreto legislativo sulle tipologie contrattuali revisiona, semplifica l’assetto e i tipi dei rapporti di lavoro ovviamente modificandone le fattispecie. Vediamo come.

La prima norma del decreto ribadisce – come peraltro da tempo presente nel nostro ordinamento – che il contratto a tempo indeterminato è la forma comune di rapporto di lavoro rendendolo però più conveniente poiché coniugato alla legge di stabilità, prevedendo incentivi al suo uso rispetto al contratto a tempo determinato ed è competitivo sul piano della flessibilità perché la modifica introdotta nell’articolo 18 ha ridotto la rigidità in uscita rappresentata dal rischio della reintegrazione in caso di licenziamento illegittimo.

La semplificazione dei tipi contrattuali ha prodotto il superamento dell’associazione in partecipazione e il job sharin mentre si conferma il lavoro intermittente e l’ambito del lavoro accessorio viene ampliato, accogliendo anche la richiesta di una tipologia di minjobs- jobs smoking – introdotta con la denominazione diversa ma normativamente simile del lavoro leggero avanzata in Italia e già presente in Germania. Queste due tipologie contrattuali rispondono a specifiche domande ed esigenze sia del datore di lavoro che del dipendente, qualora soprattutto vi siano giovani adulti e donne che possono dedicare un limitato tempo al lavoro, peraltro per contrastarne l’abuso, soggetti anche a controlli tracciabili per evitarne l’abuso, e prevedendo un compenso minimo per la tipologia accessoria.

Si supera la tipologia del contratto a progetto e la trasformazione degli attuali in tempo indeterminato valutando la possibilità di utilizzare gli incentivi economici e normativi previsti e allargando questa fattispecie attraverso la considerazione di lavoro dipendente comprendendo oltre al lavoro etero diretto anche il lavoro etero organizzato, cioè ‘collaborazioni personali, di contenuto ripetitivo, le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro’. Potendo così comprendere alcune forme di collaborazioni già di fatto molto vicine al lavoro subordinato.

Esistono e rimangono alcune figure di collaborazioni tipicamente distinguibili dal lavoro subordinato, come i componenti di organi, attività di soggetti iscritti ad albi professionali, i collaboratori di associazioni sportive dilettantistiche, e il previsto rinvio alla contrattazione collettiva nazionale, facendo salve quelle collaborazioni regolate specificamente da tale contrattazione per le particolarità del settore e del tipo di attività; si tratta di un’indicazione simile a quella già presente nel nostro sistema e che riflette casi regolati in tal senso da alcuni contratti collettivi, in particolare per qualificare e disciplinare certe collaborazioni svolte nei call-center.

Le collaborazioni coordinate e continuative previste dalla disciplina dell’art 400 cpc rimangono, collocandosi anche nel lavoro autonomo e come tale vanno considerate. Questi lavori autonomi si stanno diffondendo nell’economia contemporanea in risposta a esigenze effettive degli attuali sistemi produttivi e quindi vanno riconosciute e regolate nella loro diversità. Esistono proposte legislative in Parlamento che prevedono per i vari tipi di lavoro autonomo normative sia di tutela sia di carattere promozionale: da una parte sostegni a bisogni comuni a tutti i lavori nei casi di maternità (e un primo passo in questo decreto è stato compiuto anche verso le lavoratrici agricole e professioniste), malattia, infortuni, carenza di lavoro, dall’altra parte promozione della professionalità, con aiuti all’auto formazione, consulenza sulle prospettive del mercato del lavoro, tutela dei diritti di autore, regole sui termini di pagamento ecc.

Queste normative assumono particolare urgenza per le forme di lavoro giuridicamente autonomo ma economicamente dipendente, che infatti sono oggetto di disciplina specifica in ordinamenti europei in particolare quello spagnolo e quello tedesco e sulla materia complessiva ci auspichiamo un intervento del legislatore individuandone anche la copertura necessaria economica.



CONDIVIDI SU:

Gallerie fotografiche correlate

×

Iscriviti alla newsletter