La confisca per sproporzione fra patrimonio accumulato e redditi dichiarati nel corso della vita è norma poco conosciuta: introdotta nel 2011 come misura di prevenzione per il contrasto della criminalità organizzata nell’ambito delle normative “antimafia”, è oggi applicata in modo generalizzato dalle Procure ad evasori fiscali che nulla hanno in comune con la criminalità organizzata o la mafia sul presupposto che un evasore sia soggetto “socialmente pericoloso”.
Gli effetti possono essere dirompenti e tale istituto, se applicato non solo ai casi più eclatanti, può minare nelle sue fondamenta non solo il rapporto fra fisco e contribuente ma lo stesso rapporto fiduciario fra cittadino e Stato italiano: con una sorta di “scorciatoia” lo Stato, ora che ha accesso ai dati bancari (e non solo) del contribuente, può costringere il cittadino incensurato e mai stato oggetto di accertamenti fiscali a provare la legittimità del proprio patrimonio.
Il momento storico ed il clima nel Paese non appaiono propizi ad un’applicazione equilibrata della norma se solo si pensa che, benché le Procure siano oberate di fascicoli cui non riescono a dar seguito per presunti reati anche di rilevante impatto sociale, polemiche e polemiche sono seguite alla proposta di punire non penalmente (ma con pesanti sanzioni fiscali ) chi evade sino al 2-3% del proprio reddito.
I TERMINI APPLICATIVI DELLA NORMATIVA
Tale istituto è così dirompente che, a prima vista, nessun cittadino lo immaginerebbe applicabile a soggetti diversi dai mafiosi.
Oggetto della confisca: riguarda i beni di cui non si “possa giustificare la legittima provenienza” o che siano “in valore sproporzionato al proprio reddito dichiarato ai fini delle imposte sul reddito o alla propria attività economica” costituendo il reimpiego di somme evase.
Destinatari: per essere passibili di confisca non occorre dedicarsi a traffici delittuosi e vivere con i proventi di tali traffici. E’ sufficiente esercitare una qualsiasi attività lecita traendo da essa abitualmente e sistematicamente redditi non dichiarati. Quindi si applica anche a chi è incensurato ed a chi non è mai stato processato per evasione fiscale. Addirittura non è neppure necessario che l’evasione sia stata negli anni passati scoperta e sanzionata con i normali accertamenti fiscali. La “pericolosità sociale” poi può non sussistere al momento dell’adozione del provvedimento di confisca ben potendosi riferire alla pregressa pericolosità sociale dell’evasore per evasioni di anni passati.
Termini per la confisca: praticamente non vi sono termini di prescrizione per adottare la confisca: addirittura può essere disposta fino a … cinque anni dopo la morte dell’evasore…
Prova a discolpa: contano non solo i redditi indicati nella dichiarazione dei redditi ma anche i redditi esenti e quelli di capitale (interessi dei titoli, dividendi, capital gains) assoggettati ad imposta sostitutiva e che, come noto, non compaiono nel modello Unico: è però estremamente difficile ricostruire tali redditi a distanza di anni. Addirittura, in base a costante interpretazione della Corte di Cassazione, neppure redditi (in origine non dichiarati) e poi oggetto di condoni fiscali possono giustificare la sproporzione del patrimonio.
Scudi fiscali e voluntary disclosure: l’effetto boomerang: neanche gli scudi fiscali degli anni scorsi danno copertura per evitare la confisca. Gli scudi fiscali, come i condoni, hanno infatti determinato un’estinzione minima del debito fiscale e mantenuto intatto il disvalore penale dell’originaria evasione che fa qualificare come soggetto “socialmente pericoloso” e evasore che vi ha aderito. Tradendo l’affidamento riposto, scudi fiscali di importo rilevante possono paradossalmente costituire l’imput dell’indagine, quando invece, oltretutto, nel contesto storico degli anni Settanta, fuggirono capitali non solo frutto di evasione ma anche per timori politico-sociali. Ma a distanza di 40-50 anni dimostrare ciò può essere non agevole.
Alcuni commentatori temono che anche l’adesione alla voluntary disclosure (benchè aderendo ad essa il contribuente estingue totalmente il debito fiscale) possa ritorcersi contro l’aderente. Con l’autodenuncia l’evasore porterà infatti alla luce un patrimonio che, ingiustificato rispetto ai redditi dichiarati, potrebbe così diventare il presupposto per la confisca.
LE POSSIBILI CAUTELE NELLA DESECRETAZIONE DEGLI SCUDI FISCALI
In tale situazione, più che attenzione nel valutare l’adesione alla voluntary disclosure (essendo il contribuente con patrimoni all’estero … pressoché costretto all’adesione…al punto che alcuni la definiscono “compulsory ” piuttosto che “voluntary disclosure”), cautela è opportuno l’adotti chi ha aderito negli anni scorsi agli scudi fiscali ed ha i beni tutt’ora secretati. La desecretazione degli scudi potrebbe infatti portare alla luce patrimoni sconosciuti al Fisco costituendo presupposto per la loro confisca.
LA CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE BANCARIA
Già per fronteggiare possibili accertamenti da redditometro i contribuenti devono da alcuni anni pressoché istituire una “sorta di contabilità” delle proprie entrate ed uscite: la ricostruzione dei movimenti riguarda però in tal caso un periodo di tempo limitato in quanto normalmente l’azione accertatrice del Fisco concerne gli ultimi 3-4 anni.
Per fronteggiare un’azione di confisca (ove, come detto, non vi sono pressoché termini prescrizionali se non….5 anni dopo la morte dell’evasore …) può essere necessario ricostruire redditi esenti o soggetti ad imposta sostitutiva di pressoché l’intera vita del contribuente, con enormi difficoltà anche solo a reperire la relativa documentazione bancaria che quindi si deve sempre più scrupolosamente conservare anche se vecchia di decenni.
L’INACCETTABILE “SCORCIATOIA”
Con una sorta di “scorciatoia” quindi ,ad un certo punto della vita di un cittadino, può accadergli che la Procura o la Guardia di Finanza (anche senza prender spunto da altre indagini in corso sul suo conto) confronti il suo patrimonio con i redditi che lui ha dichiarato nel corso della sua vita: da un’eventuale sproporzione fra tali grandezze (eventualmente “condita” con ulteriori elementi) viene sostanzialmente presunta l’esistenza di sue pregresse (e mai prima specificamente accertate) evasioni fiscali e la sua pericolosità sociale, così costringendolo, se vuole evitare la confisca di quanto appare sproporzionato, a provare la legittimità della formazione del suo patrimonio.
Diverso sarebbe se la confisca venisse applicata per la sproporzione relativa all’incremento patrimoniale verificatosi dopo il 2011,ossia dopo che la nuova normativa è stata introdotta e dopo che quindi chiunque dovrebbe sapere -perché l’ignoranza delle leggi non è ammessa- di poter essere appunto chiamato a provare la legittimità della formazione del suo patrimonio . Al più , a tutto concedere, meno inaccettabile sarebbe se formassero oggetto di tale indagine/analisi patrimoniale (fatta “ex-post”) gli anni fiscalmente ancora accertabili(e quindi al massimo gli ultimi otto/dieci anni): in tal modo il patrimonio esistente al 31 dicembre dell’ultimo anno fiscalmente “scaduto” (ossia non più accertabile) verrebbe dato per legittimamente formato, evitando così al contribuente di dover fornire la pressoché impossibile prova della formazione del patrimonio più remoto.